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Sentenza — n. 25126/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mere repetition of appellate arguments without new argumentation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25126/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it merely repeated grievances already raised and rejected at the appellate level. The appellant argued that the lower courts erred in finding him a co-principal in extortion, claiming he only supported a legitimate claim for the stolen necklace's value. The court rejected this, noting that the evidence clearly showed the victims paid amounts far exceeding the necklace's worth, proving an unjust profit motive.

Regesto Legislator

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Art. 629 c.p.; Art. 610 c.p.: The distinction between extortion and private violence lies in the requirement of an unjust profit motive, which must be proven by evidence showing the demanded sum exceeds the legitimate value of the underlying claim.

Parole chiave

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extortion co-principal unjust profit motive inadmissibility appeal repetition of arguments violation of law estorsione furto di lieve entità partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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Art. 629 c.p.
Ed invero, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il discrimen fra i delitti di estorsione (art. 629 c.p.) e di violenza privata (art.
Art. 610 c.p.
629 e non quello di cui all'art. 610 c.p., facendo espresso riferimento al profitto ed all'ingiustizia di esso, con ciò escludendo la ricorrenza dei presupposti per riqualificare il fatto come violenza privata.
art. 610 c.p
629 e non quello di cui all'art. 610 c.p., facendo espresso riferimento al profitto ed all'ingiustizia di esso, con ciò escludendo la ricorrenza dei presupposti per riqualificare il fatto come violenza privata.
art. 629 c.p
Ed invero, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il discrimen fra i delitti di estorsione (art. 629 c.p.) e di violenza privata (art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, n. 32011 del 19/04/2006
610 c.p.) si individua nel fatto che, nel primo reato e non nel secondo, la condotta minacciosa con la quale si pretenda il versamento di una somma di denaro dal soggetto passivo è preordinata a procurare al soggetto attivo un ingiusto profitto (Cass. Sez. 5, n. 32011 del 19/04/2006, Sez.
Cass. Sez. 6, n. 53429 del 5/11/2014
Cass. Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009
Cass. Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Di Chio Giovanni nato a Bari il 30/4/1994 avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia in data 16/12/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza ma nessuno è comparso; udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Vincenzo Senatore ha chiesto l'inammissibilità del ricorso ; lette le conclusioni scritte dell'avv. Vincenzo Ferrigno difensore di Di Chio Giovanni con le quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 16/12/2021, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia in data 7/4/2021 che aveva l'odierno ricorrente per una serie di estorsioni poste in essere in concorso con Carpinelli Fabio, in danno di diverse persone offese, ha ridotto la pena a lui inflitta, in ragione della complessiva valutazione della sua condotta e del giudizio positivo, espresso dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, nell'esercizio delle sue mansioni di egente della polizia penitenziaria. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato Di Chio Giovanni il quale non contesta il fatto storico e cioè di essersi recato con Carpinelli Fabio, presso Orvieto Cinzia intimorendola con minaccia di gravi conseguenze giudiziarie dovute al suo pregresso comportamento e cioè per il fatto di aver trafugato una collana alla moglie di Carpinelli, facendosi consegnare la somma di euro 4.500,00 ; nel farsi trovare fuori dalla banca con la divisa penitenziaria, con la pistola e nel minacciare Marini Ivano di conseguenze fisiche, se non avesse consegnato la somma di euro 500,00 facendosi consegnare detta somma e ancora nel minacciare Parente Cinzia di conseguenze giudiziarie per il fatto non avere annotato l'acquisto della collana provento di furto, facendosi consegnare la somma di euro 4.500,00, e successivamente l'ulteriore somma di euro 500,00, ma deduce violazione di legge e vizio di motivazione, avendo il giudice di merito fondato il giudizio di responsabilità sulle sole dichiarazioni delle persone offese e cioè di soggetti interessati ad accusare l'imputato (e Carpinelli) in quanto essi stessi autori del furto della collana e della ricettazione.

Invero, secondo la prospettazione difensiva, Di Chio sarebbe rimasto estraneo alla vicenda estorsiva essendosi limitato a spalleggiare Carpinelli la cui pretesa egli riteneva fosse legittima e quindi, in presenza di tale elemento soggettivo, la sua condotta andava qualificata, al più, come violenza privata, non avendo agito, in concorso, per il perseguimento di un profitto ingiusto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è basato su motivi che reiterano le doglianze avanzate in grado di appello ed è, pertanto, inammissibile . Questa Corte ha più volte affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Rv. 243838;Sez.2, n.42046 del 17/7/2019, Rv. 277710).Entrambe le sentenze di merito hanno evidenziato come le volontà di Carpinelli, come quella di Di Chio, fosse volta a locupletare un profitto ingiusto e cioè una somma denaro di gran lunga superiore al valore della collana oggetto del furto, posto che secondo quanto riferito dalle pp.00 ( Marini e Parente) in un primo momento vennero richiesti 4.500,00 euro ma le successive richieste estorsive portarono le persone offese a corrispondere la somma complessiva di euro 10.000,00 (pag. 14 della sentenza impugnata).

La Corte ha specificamente affrontato il tema della partecipazione del ricorrente alla vicenda estorsiva ricordando, attraverso le parole della p.o. Orvieto, le gravi minacce da lei subite per mano dell'imputato Di Chio, il comportamento intimidatorio da lui posto in essere nei confronti di Marini e Parente (pag. 15 e 16 della sentenza) ed ha escluso che il ricorrente sconoscesse il valore della collana. Ha osservato la Corte d'appello che se l'imputato non fosse stato a conoscenza del valore della collana non poteva nemmeno sapere se le somme richieste corrispondessero ad una pretesa giusta se invece conosceva, per averglielo riferito Carpinelli il valore della collana pari a 5.000,00 euro, va da sé che egli, avendo ottenuto una somma notevolmente superiore, era ben consapevole di agire per perseguire un profitto ingiusto.

In definitiva nel ricorso, viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello. Invero, giova evidenziare che, contrariamente a quanto assume il ricorrente, la Corte territoriale, correttamente, ha ritenuto sussistente il delitto di cui all'art. 629 e non quello di cui all'art. 610 c.p., facendo espresso riferimento al profitto ed all'ingiustizia di esso, con ciò escludendo la ricorrenza dei presupposti per riqualificare il fatto come violenza privata.

Ed invero, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il discrimen fra i delitti di estorsione (art. 629 c.p.) e di violenza privata (art. 610 c.p.) si individua nel fatto che, nel primo reato e non nel secondo, la condotta minacciosa con la quale si pretenda il versamento di una somma di denaro dal soggetto passivo è preordinata a procurare al soggetto attivo un ingiusto profitto (Cass. Sez. 5, n. 32011 del 19/04/2006, Sez. 6, n. 53429 del 5/11/2014, Rv. 261800). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, la condanna dell'imputato che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00 di multa.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur