Ordinanza — n. 24760/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: MAHMOUDI MOHAMED SALAH nato il 23 novembre 1990 in Algeria avverso la sentenza resa il 22 settembre 2022 dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 24760/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: MAHMOUDI MOHAMED SALAH nato il 23 novembre 1990 in Algeria avverso la sentenza resa il 22 settembre 2022 dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
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a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: MAHMOUDI MOHAMED SALAH nato il 23 novembre 1990 in Algeria avverso la sentenza resa il 22 settembre 2022 dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano con sentenza resa il 22 settembre 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano in data 18 ottobre 2021, preso atto della richiesta di pena concordata dalle parti ex art. 599 bis codice di rito, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in mesi 5 giorni 20 di reclusione ed euro 50 di multa. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione personalmente l'imputato, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato per vizio di motivazione. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella che ha escluso tale possibilità, modificando il tenore dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende Roma 16 maggio 2023 il consigliere estensore Il P/residente Maria Da a Borsellino a Rosi DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE IL O 8 G 111„.2023___ IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO ti Funz