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Sentenza — n. 24759/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24759/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24759/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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SEMPUFICATA SENTENZA Sul ricorso proposto da: MANCA DANIELE nato a Lecce il 5 luglio 1989 avverso la sentenza resa L' 1 dicembre 2022 dal GIP del Tribunale di Lecce. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Ricardi che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata il GIP del Tribunale di Lecce ha applicato la pena concordata tra le parti di anno uno, mesi otto di reclusione ed euro 778 di multa, senza tuttavia concedere il beneficio della sospensione condizionale che faceva parte espressamente dell'accordo intercorso tra le parti e depositato in udienza. Il gip ha applicato la pena concordata, ma non ha riconosciuto il beneficio della pena sospesa, omettendo di acquisire il preventivo consenso dell'imputato a questa modifica dell'accordo e non formulando alcuna motivazione sul punto 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato deducendo: violazione di legge per vizi relativi all'espressione della volontà dell'imputato ai sensi dell'articolo 448 comma due bis e inesistenza del consenso dell'imputato in ordine alla modifica dell'istanza presentata, nonché difetto di correlazione tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza. Il giudice che ha ritenuto in parte motiva ammissibile l'istanza, non può modificare la stessa né in ordine alla quantificazione della pena, né in ordine all'eventuale concessione dei benefici, non potendo travalicare i termini del patto. Il ricorso è fondato. Dalla verifica degli atti emerge che l'accordo depositato in udienza prevedeva il beneficio della sospensione condizionale della pena che non è stato riconosciuto in sentenza. Nel caso di specie il GIP, in presenza di eventuali cause ostative alla concessione del beneficio della sospensione condizionale, avrebbe dovuto acquisire il consenso dell'imputato a patteggiare la pena anche senza la sospensione condizionale. Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Lecce per nuovo giudizio. MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA Roma 16 maggio 2023 il consigliere estensore Il Presidente Maria ani Borsellino Elisa tta R s.4t ;i\ (____------ / , DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 08 GIU. 2023 IL FUN2iONARIO GIUDIZIARIO

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 24759/2023 — snpen · Corte di Cassazione: visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Ricardi che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata il GIP del Tribunale di Lecce ha applicato la pena concordata tra le parti di anno uno, mesi otto di reclusione ed euro 778 di multa, senza tuttavia concedere il beneficio della sospensione condizionale che faceva parte espressamente dell'accordo intercorso tra le parti e depositato in udienza. Il gip ha applicato la pena concordata, ma non ha riconosciuto il beneficio della pena sospesa, omettendo di acquisire il preventivo consenso dell'imputato a questa modifica dell'accordo e non formulando alcuna motivazione sul punto 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato deducendo: violazione di legge per vizi relativi all'espressione della volontà dell'imputato ai sensi dell'articolo 448 comma due bis e inesistenza del consenso dell'imputato in ordine alla modifica dell'istanza presentata, nonché difetto di correlazione tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza. Il giudice che ha ritenuto in parte motiva ammissibile l'istanza, non può modificare la stessa né in ordine alla quantificazione della pena, né in ordine all'eventuale concessione dei benefici, non potendo travalicare i termini del patto. Il ricorso è fondato. Dalla verifica degli atti emerge che l'accordo depositato in udienza prevedeva il beneficio della sospensione condizionale della pena che non è stato riconosciuto in sentenza. Nel caso di specie il GIP, in presenza di eventuali cause ostative alla concessione del beneficio della sospensione condizionale, avrebbe dovuto acquisire il consenso dell'imputato a patteggiare la pena anche senza la sospensione condizionale. Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Lecce per nuovo giudizio. MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA Roma 16 maggio 2023 il consigliere estensore Il Presidente Maria ani Borsellino Elisa tta R s.4t ;i\ (____------ / , DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 08 GIU. 2023 IL FUN2iONARIO GIUDIZIARIO

Parole chiave

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modifica della sentenza revoca della sospensione condizionale modifica del mantenimento post-matrimoniale pene condizionali decisione condizionale clausula rebus sic stantibus
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