Sentenza — n. 24754/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Roma, decidendo sull'appello del pubblico ministero contro l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari - che aveva parzialmente accolto la richiesta di aggravamento della misura cautelare applicata ad Alessia Scognamiglio, aggiungendo all'obbligo di dimora la sola prescrizione di non allontanarsi dall'abitazione nelle ore notturne -, applicava alla stessa la misura t cautelare degli arresti domiciliari in relazione alla riconosciuta gravità indiziaria per il reato di truffa ai danni di persona anziane.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 276 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 24754/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Si tratta di una motivazione che evidenzia l'autonomia della valutazione del Tribunale e che non si presta ad alcuna censura in questa sede. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCOGNAMIGLIO ALESSIA nato a NAPOLI il 30/07/1996 avverso l'ordinanza del 18/01/2023 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Roma, decidendo sull'appello del pubblico ministero contro l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari - che aveva parzialmente accolto la richiesta di aggravamento della misura cautelare applicata ad Alessia Scognamiglio, aggiungendo all'obbligo di dimora la sola prescrizione di non allontanarsi dall'abitazione nelle ore notturne -, applicava alla stessa la misura t cautelare degli arresti domiciliari in relazione alla riconosciuta gravità indiziaria per il reato di truffa ai danni di persona anziane.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 276 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: l'ordinanza impugnata farebbe riferimento a quanto allegato dal pubblico ministero senza indicare autonomamente le ragioni dell'aggravamento. 2.2. Il motivo è manifestamente infondato ed il ricorso inammissibile. Contrariamente a quanto dedotto, il Tribunale forniva una persuasiva ed autonoma valutazione in ordine alle ragioni dell'aggravamento, rilevando come la violazione della misura cautelare imposta fosse grave e sintomatica di spregiudicatezza criminale, dato che la ricorrente, dopo due mesi dal precedente arresto per il medesimo reato, aveva reiterato le condotta delittuose, nonostanteMplicazione di una misura cautelare ed in e' violazione del suo principale contenuto (consistente nel divieto di allontanarsi dal Comune di Napoli impostole per evitare che la stessa potesse recarsi in luoghi diversi da quello di residenza per perpetrare ulteriori reati contro il patrimonio).
Si tratta di una motivazione che evidenzia l'autonomia della valutazione del Tribunale e che non si presta ad alcuna censura in questa sede. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 28 reg. esec. cod. proc. pen.. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il giorno 10 ma