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Sentenza — n. 24753/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24753/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24753/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 14/10/2022, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava il ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. proposto nell'interesse di Domenico Nasone avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria in data 31/08/2022 in relazione al delitto previsto e punito dagli artt. 110 cod. pen., 2, 4 e 7 I. 895/1967, 416-bis.1 cod. pen. (capo 18).

Regesto Legislator

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art. 309 cod. proc. pen, artt. 110 cod. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 299 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 24753/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 309 cod. proc. pen. proposto nell'interesse di Domenico Nasone avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria in data 31/08/2022 in relazione al delitto previsto e punito dagli artt. 110 cod. pen., 2, 4 e 7 I. 895/1967, 416-bis.1 cod. pen. (capo 18).

Parole chiave

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ricovero psichiatrico forzato menomazione psichica regime penitenziario atto sessuale con un detenuto tossicodipendenza perizia psichiatrica insufficiente

Disposizioni normative citate

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art. 309 cod. proc. pen
Con ordinanza in data 14/10/2022, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava il ricorso ex art. 309 cod. proc. pen.
artt. 110 cod. pen
proposto nell'interesse di Domenico Nasone avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria in data 31/08/2022 in relazione al delitto previsto e punito dagli artt. 110 cod. pen., 2, 4 e 7 I.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di Domenico Nasone, è stato proposto ricorso per cassazione, il cui formale motivo unico viene di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.
art. 299 cod. proc. pen
Il Tribunale ha liquidato tutto rifacendosi a quanto disposto dall'art. 299 cod. proc. pen., sorvolando sulla previsione di cui all'art.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Nasone Domenico, nato a Reggio Calabria il 10/04/1983 rappresentato ed assistito dall'avv. Giancarlo Murolo, di fiducia avverso la ordinanza n. 651/22 in data 14/10/2022 del Tribunale di Reggio Calabria; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la discussione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e che, pertanto, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 162/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, Luigi Orsi, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza in data 14/10/2022, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava il ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. proposto nell'interesse di Domenico Nasone avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria in data 31/08/2022 in relazione al delitto previsto e punito dagli artt. 110 cod. pen., 2, 4 e 7 I. 895/1967, 416-bis.1 cod. pen. (capo 18).

2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di Domenico Nasone, è stato proposto ricorso per cassazione, il cui formale motivo unico viene di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt.274 e 275 cod. proc. pen. L'ordinanza impugnata presenta un vizio genetico ovvero l'omessa valutazione di una circostanza di fatto, rilevata dalla difesa, relativa allo stato di detenzione domiciliare per motivo di salute a cui il Nasone era sottoposto, con l'applicazione del braccialetto elettronico, in virtù di un precedente giudicato, a lui concesso dalla Corte di appello di Reggio Calabria con provvedimento dell'1/12/2021 al momento dell'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.

Il Tribunale ha liquidato tutto rifacendosi a quanto disposto dall'art. 299 cod. proc. pen., sorvolando sulla previsione di cui all'art. 275 n. 4-bis cod. proc. pen. che vieta la custodia in carcere al soggetto afflitto da disturbi psichici, particolarmente gravi, per effetto delle quali le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione o comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere. La misura della detenzione domiciliare con braccialetto elettronico era più che sufficiente a salvaguardare le valutate esigenze cautelari, ma su questo il Tribunale nulla ha dedotto in motivazione.

3. Il ricorso è infondato.

4. Come rilevato dalla Procura Generale, il provvedimento impugnato ha scrutinato l'esigenza cautelare in ragione della particolare gravità del fatto (detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo, fatto aggravato per essere stato commesso avvalendosi delle condizioni descritte dall'art. 416-bis 2 cod. pen. nonché al fine di agevolare il sodalizio mafioso), delle modalità esecutive della condotta e della personalità oltremodo negativa dell'indagato. Con specifico riguardo alla prospettata incompatibilità delle condizioni di salute del ricorrente con il regime detentivo carcerario, il giudice della cautela evidenzia che risulta in corso una perizia per verificare l'attuale stato di salute del ricorrente e richiama l'esegesi di legittimità secondo la quale il giudice del riesame non ha potere di accertamento (Sez. 2, n. 13624 del 18/02/2021, Sconti, Rv. 281032 — 01).

E ciò non in funzione del perimetro devolutivo dell'impugnazione quanto perché vige uno specifico mezzo per far valere le situazioni sopravvenute che impongano la revoca o la modifica della misura per incompatibilità con il regime detentivo. La statuizione del provvedimento impugnato appare pertanto ineccepibile.

5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Sentenza a motivazione se