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Ordinanza — n. 24744/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24744/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24744/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza 8 novembre 2021 il Tribunale di Trieste ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di Gazmir Piro in quanto il fatto ascrittogli era già stato giudicato al termine di precedente procedimento. In tale precedente occasione l'imputato era stato mandato assolto dal reato ascrittogli (all'epoca qualificato come furto di un telefono cellulare) con trasmissione degli atti all'ufficio della Procura presso il Tribunale a norma dell'art.521 comma 2 cod. proc. pen.. Il Procuratore della Repubblica di Trieste aveva quindi esercitato nuovamente l'azione penale ascrivendo all'imputato e descrivendo nel capo di imputazione il fatto in termini di ricettazione.

Regesto Legislator

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art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen, art. 569 comma 3 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 24744/2023 — snpen · Corte di Cassazione: b) cod. proc. pen. in relazione allart.649 cod. pen. applicata sull'erroneo assunto che il furto e la ricettazione dello stesso telefono cellulare comportasse l'identità del fatto. 2.3 Il Procuratore generale, con memoria del 17 aprile 2023 ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Trieste, esulando il caso dall'ipotesi di bis in idem, laddove l'identità deve riguardare tanto la condotta che il nesso causale che l'evento, ciò che è escluso nel caso di specie dalla difformità strutturale tra l'impossessamento di cosa altrui e la ricezione di cosa di provenienza illecita.

Parole chiave

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reati contro la sfera personale riservata ricettazione pirateria aerea recidiva nell'infrazione confisca dei proventi di reato abuso di impianti di telecomunicazioni

Disposizioni normative citate

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art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen
Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore presso il tribunale di Trieste con due motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen..
art. 569 comma 3 cod. proc. pen
pen, si impone la conversione del ricorso in appello, ai sensi dell'art. 569 comma 3 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TRIESTEnel procedimento a carico di: PIRO GAZMIR nato il 10/07/1961 avverso la sentenza del 08/10/2021 del TRIBUNALE di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti al tribunale di Trieste Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e s.m.i.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 8 novembre 2021 il Tribunale di Trieste ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di Gazmir Piro in quanto il fatto ascrittogli era già stato giudicato al termine di precedente procedimento. In tale precedente occasione l'imputato era stato mandato assolto dal reato ascrittogli (all'epoca qualificato come furto di un telefono cellulare) con trasmissione degli atti all'ufficio della Procura presso il Tribunale a norma dell'art.521 comma 2 cod. proc. pen.. Il Procuratore della Repubblica di Trieste aveva quindi esercitato nuovamente l'azione penale ascrivendo all'imputato e descrivendo nel capo di imputazione il fatto in termini di ricettazione.

2. Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore presso il tribunale di Trieste con due motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen.. 2.1 Con il primo motivo si lamenta difetto di motivazione, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: i fatti descritti nei due procedimenti sono differenti, perché l'uno riguarda il furto mentre l'altro concerne la ricettazione del medesimo cellulare. La circostanza che il cellulare sia lo stesso non comporta la identità del fatto. 2.2 Con il secondo motivo si censura la inosservanza o erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art.606 comma 1 lett.

b) cod. proc. pen. in relazione allart.649 cod. pen. applicata sull'erroneo assunto che il furto e la ricettazione dello stesso telefono cellulare comportasse l'identità del fatto. 2.3 Il Procuratore generale, con memoria del 17 aprile 2023 ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Trieste, esulando il caso dall'ipotesi di bis in idem, laddove l'identità deve riguardare tanto la condotta che il nesso causale che l'evento, ciò che è escluso nel caso di specie dalla difformità strutturale tra l'impossessamento di cosa altrui e la ricezione di cosa di provenienza illecita.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'impugnazione proposta dal P.M. presso il Tribunale di Trieste deve essere qualificata come appello, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Milano, ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen.. Ai sensi del comma 1 del predetto articolo, la parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado può proporre ricorso diretto per cassazione. Il comma 3 dello stesso art. 569 prevede però che tale disposizione non si applichi "nei casi previsti dall'art. 606, comma 1, lettere d) ed e). In tali casi, il ricorso eventualmente proposto si converte in appello".

Tale disposizione è stata interpretata da questa Suprema Corte, con orientamento del tutto consolidato, nel senso che «il ricorso per cassazione proposto per saltum da qualsiasi parte processuale e, quindi, anche dal P.M., che contenga tra i motivi ... la censura di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma terzo, cod. proc. pen.» (Sez. 3, ord. n. 48978 del 08/10/2014 De Boni Rv. 261208. In senso conforme, in una fattispecie di ricorso proposto dal Pubblico Ministero, cfr. da ultimo Sez. 3, ord. n. 20056 del 15/02/2018, Galasso e Sez. 2 ord.

N. 2084 del 17.7.2018). E' stato inoltre affermato che, qualora l'impugnazione proposta sia non quella ordinaria ma quella eccezionale del ricorso "per saltum" la Corte di cassazione deve interpretare la volontà della parte per stabilire di quale mezzo abbia realmente inteso avvalersi ed in caso di dubbio privilegiare il tipo ordinario di gravame. Di conseguenza, ove vi sia una formale denuncia di contraddittorietà, difetto e manifesta illogicità della motivazione ed il contenuto delle censure le riveli come dirette avverso la valutazione delle prove, il ricorso andrà convertito in appello (in tal senso, ex multis, cfr.

Sez. 2, n. 1848 del 17/12/2013, Rv. 258193). Sul piano concettuale, la conversione del mezzo di impugnazione è resa altresì necessaria dalla natura 'fattuale' dell'accertamento richiesto dalla comparazione tra i i fatti giudicati nei due processi, per tale natura preclusa al giudice di legittimità (in tal senso, Sez. 5, sent. n. 7953 del 30 marzo 1998 Rv. 211535 - 01). Trattasi di orientamento pienamente applicabile nella fattispecie in esame, in cui il P.M. ricorrente per saltum ha espressamente e inequivocabilmente dedotto, tra l'altro, il vizio di cui all'art. 606, lett. e). cod. proc. pen. causato dalle carenze motivazionali ivi dedotte.

Trattasi di una richiesta di rilettura del materiale probatorio acquisito rispetto alla questione relativa alla sussistenza del reato di ricettazione ed una sollecitazione ad una differente valutazione degli elementi probatori funzionale alla qualificazione giuridica della condotta contestata, per cui, venendo in rilievo censure che investono anche il merito ed essendo stato comunque invocato il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen, si impone la conversione del ricorso in appello, ai sensi dell'art. 569 comma 3 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso per cassazione del pubblico ministero quale appello dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Trieste. Così deliberato in Roma il 16 maggio 2023 Il consigliere este sore Il Presidente Fra cesco Florit Nabetta Rosi DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 08 GIU, 2