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Sentenza — n. 24737/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24737/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24737/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Andrea Angelo TONANI, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Milano, in data 20 maggio 2022, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 3 luglio 2020, dal Tribunale di Milano, lo ha condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 500,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 61, n. 11 e 646 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 129 comma 2 cod. proc. pen, art. 340 cod. proc. pen; Sentenza — n. 24737/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Non rinvenendosi elementi per un proscioglimento nel merito ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen., va disposto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione della querela.

Parole chiave

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sovraindebitamento di società indebito fine di indebito profitto amministrazione infedele appropriazione indebita di fondi reati nel fallimento e nell'esecuzione per debiti

Disposizioni normative citate

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art. 129 comma 2 cod. proc. pen
Non rinvenendosi elementi per un proscioglimento nel merito ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen., va disposto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione della querela.
art. 340 cod. proc. pen
....., processuali a norma dell'art. 340 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TONANI ANDREA ANGELO nato a Milano il 08/06/1974 avverso la sentenza del 20/05/2022 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Ettore PEDICINI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Letti i motivi aggiunti depositati in data 17 aprile 2023 con in quali il difensore del ricorrente ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza per sopravvenuta remissione di querela.

RITENUTO IN FATTO

1. Andrea Angelo TONANI, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Milano, in data 20 maggio 2022, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 3 luglio 2020, dal Tribunale di Milano, lo ha condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 500,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 61, n. 11 e 646 cod. pen.

2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, la manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di appropriazione indebita. La Corte territoriale avrebbe travisato le prove assunte durante il giudizio, in particolare non avrebbe considerato che l'imputato era in realtà l'amministratore di fatto della società Planet K con conseguente insussistenza del reato di appropriazione indebita.

3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e la carenza, manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La motivazione sarebbe carente in quanto fondata esclusivamente sul fatto che il TONANI è già stato condannato con sentenze passato in giudicato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La documentazione prodotta dalla difesa ha permesso di accertare che, in data 14 aprile 2023, la persona offesa Abdel Wadoud Taher ha rimesso la querela sporta nei confronti del ricorrente Andrea Angelo TONANI. In pari data l'imputato ha, quindi, accettato detta remissione di querela.

2. Di conseguenza il reato di insolvenza fraudolenta, procedibile a querela di parte, deve essere dichiarato estinto per intervenuta remissione della querela ed accettazione del querelato.

3. Non rinvenendosi elementi per un proscioglimento nel merito ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen., va disposto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione della querela.

4. La remissione della querela sporta nei confronti del TONANI determina, oltre all'estinzione del reato, anche la caducazione delle statuizioni civili disposte a suo carico nelle sentenze di merito (Sez. 4, n. 45594 dell'11/11/2021, Vitucci, Rv 282301-01). A tale pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese cl. ....., processuali a norma dell'art. 340 cod. proc. pen. o F W 0 in c 'TI mm ., a) = o m 00

P.Q.M.

N F z to g o "n o =i rt> m C Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per = ci 2 cu "n -... CO N. N CO 00 le O M •z, remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali ----\ cpa t — 50 Ci, N dw• ar e revoca le statuizioni civili. = -- – m o Z -Li. N.> r- «yr', Così deciso il 3 maggio 2023 -s. --, n é Kl 411 zr