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Ordinanza — n. 24553/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24553/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24553/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZA sul ricorso proposto da De Rango Carmine nato a Cosenza il 19/671969; avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna in data 3/3/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli Con sentenza in data 3/3/2022, la Corte d'appello di Bologna in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna del 10/10/2020, su accordo delle parti, ex art. 599 bis c.p.p., rideterminava la pena inflitta a De Rango Carmine per il delitto di rapina a lui ascritto. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, lamentando la carenza di motivazione in ordine alla determinazione della pena, effettuata "tralasciando l'enunciazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione". Il ricorso è inammissibile.L'art. 599 bis, comma 1, cod. proc. pen. introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 stabilisce che la corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Regesto Legislator

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art. 599 bis c.p; Ordinanza — n. 24553/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Ciò è accaduto nel caso in esame, come emerge dalla sentenza impugnata, con rinuncia a qualsivoglia differente motivo di gravame, compreso quello inerente alla determinazione della pena che è stata indicata nella misura concordata dalle parti . Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina punibilità motivazione inadeguata delle censure costituzionali riesame dell'entità pena adeguamento della pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis c.p
Con sentenza in data 3/3/2022, la Corte d'appello di Bologna in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna del 10/10/2020, su accordo delle parti, ex art. 599 bis c.p.p., rideterminava la pena inflitta a De Rango Carmine per il delitto di rapina a lui ascritto.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da De Rango Carmine nato a Cosenza il 19/671969; avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna in data 3/3/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza in data 3/3/2022, la Corte d'appello di Bologna in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna del 10/10/2020, su accordo delle parti, ex art. 599 bis c.p.p., rideterminava la pena inflitta a De Rango Carmine per il delitto di rapina a lui ascritto. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, lamentando la carenza di motivazione in ordine alla determinazione della pena, effettuata "tralasciando l'enunciazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione". Il ricorso è inammissibile.L'art. 599 bis, comma 1, cod. proc. pen. introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 stabilisce che la corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Ciò è accaduto nel caso in esame, come emerge dalla sentenza impugnata, con rinuncia a qualsivoglia differente motivo di gravame, compreso quello inerente alla determinazione della pena che è stata indicata nella misura concordata dalle parti . Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende . Così deci