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Ordinanza — n. 24550/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the defendant personally filed it instead of using a registered lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24550/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant personally submitted the petition rather than engaging a registered defense attorney. Although the underlying conviction was final, the new procedural code requires all cassation appeals to be signed by a lawyer from the special register. The court ruled that this formal requirement is mandatory for admissibility, regardless of the appeal's timing or the appellant's personal desire to litigate.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; The right to appeal remains intact, but the exercise of this right must be conducted through a registered defense attorney, rendering personal appeals inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility personal filing inadmissible registered defense attorney requirement procedural code novella special register lawyers impugnazione della cancellazione disobbedienza alla decisione dell'autorità atti impugnabili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
103, a prescindere dalla data di emissione del provvedimento impugnato, incidendo la novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., non già sul diritto ad impugnare, bensì soltanto sulla disciplina delle modalità del suo esercizio (Sez.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, Sentenza n. 53203 del 07/11/2017
pen., non già sul diritto ad impugnare, bensì soltanto sulla disciplina delle modalità del suo esercizio (Sez. 5, Sentenza n. 53203 del 07/11/2017 , Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA, sul ricorso proposto da Rliab Badr nato in Marocco il 4/4/2000, avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Firenze in data 13/1/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rliab Badr ricorre personalmente avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze in data 13/1/2023, che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione avverso un provvedimento, che "verosimilmente attiene alla fase esecutiva", posto che l'imputato è stato condannato con sentenza del Tribunale di Livorno del 2/7/2019, divenuta irrevocabile. Considerato che il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato. Infatti, a seguito della novella del codice di rito, applicabile al caso di specie, in quanto il ricorso è stato proposto il 19/1/2023, dopo l'entrata in vigore della indicata novella di cui alla legge 23 giugno 2017 n. 103 (2 agosto 2017), ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., nuova formulazione, l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione.

A ciò si aggiunga che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione, proposto personalmente dall'imputato o dall'indagato dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, a prescindere dalla data di emissione del provvedimento impugnato, incidendo la novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., non già sul diritto ad impugnare, bensì soltanto sulla disciplina delle modalità del suo esercizio (Sez. 5, Sentenza n. 53203 del 07/11/2017 , Rv. 271780). Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende . Così deci