Ordinanza — n. 24545/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. in data 11/07/2022, la Corte di appello di Venezia, preso atto del concordato intervenuto tra le parti con rinuncia agli altri motivi di appello, riduceva la pena nei confronti di Lemma Nizar nella misura di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 1.100 di multa in relazione ai reati al medesimo contestati.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 24545/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. in data 11/07/2022, la Corte di appello di Venezia, preso atto del concordato intervenuto tra le parti con rinuncia agli altri motivi di appello, riduceva la pena nei confronti di Lemma Nizar nella misura di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 1.100 di multa in relazione ai reati al medesimo contestati.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Lemma Nizar, nato a Thiene il 02/03/2002 rappresentato ed assistito dall'avv. Simone Giuseppe Bergamini, di fiducia avverso la sentenza n. 1262/22 in data 11/07/2022 della Corte di appello di Venezia, prima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. in data 11/07/2022, la Corte di appello di Venezia, preso atto del concordato intervenuto tra le parti con rinuncia agli altri motivi di appello, riduceva la pena nei confronti di Lemma Nizar nella misura di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 1.100 di multa in relazione ai reati al medesimo contestati.
2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Lemma Nizar, è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare vizio di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.
3. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), alle questioni rilevabili d'ufficio (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), all'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853), all'insussistenza di circostanze aggravanti (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755), in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia.
4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro