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Ordinanza — n. 24541/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24541/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24541/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in data 10/11/2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, su richiesta degli imputati e con il consenso del pubblico ministero, applicava nei confronti di Soltani Mohamed Aziz, Abdelwahab Mohamed Wael Amed e Aloui Mohamed Aziz, le pene di giustizia in relazione ai reati loro rispettivamente contestati in imputazione.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 27, comma 3 Cost, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 24541/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio controllo della commisurazione della pena motivazione nel merito cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 27, comma 3 Cost
c) della congruità della pena patteggiata, ai fini e nei limiti di cui all'art. 27, comma 3 Cost.;
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti, con unico atto, da 1. Soltani Mohamed Aziz, nato in Tunisia il 25/07/2001 2. Abdelwahab Mohamed Wael Amed, nato il Egitto il 01/10/2002 3. Aloui Mohamed Aziz, nato in Tunisia il 03/10/2001 tutti rappresentati ed assistiti dall'avv. Marco Ciocchetta, di fiducia avverso la sentenza n. 15979/22 in data 10/11/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in data 10/11/2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, su richiesta degli imputati e con il consenso del pubblico ministero, applicava nei confronti di Soltani Mohamed Aziz, Abdelwahab Mohamed Wael Amed e Aloui Mohamed Aziz, le pene di giustizia in relazione ai reati loro rispettivamente contestati in imputazione.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Soltani Mohamed Aziz, Abdelwahab Mohamed Wael Amed e Aloui Mohamed Aziz, è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare vizio di motivazione.

3. La motivazione della sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. si esaurisce in una duplice delibazione, una positiva e l'altra negativa. Positiva, quanto all'accertamento:

a) della sussistenza dell'accordo tra le parti sull'applicazione di una determinata pena;

b) della correttezza della qualificazione giuridica del fatto, nonché dell'applicazione o della comparazione delle eventuali circostanze;

c) della congruità della pena patteggiata, ai fini e nei limiti di cui all'art. 27, comma 3 Cost.;

d) della concedibilità della sospensione condizionale della pena, qualora l'efficacia della richiesta sia stata subordinata al riconoscimento del beneficio. Negativa, quanto all'esclusione della sussistenza di cause di non punibilità o di non procedibilità o di estinzione del reato. Le delibazioni positive devono essere necessariamente sorrette dalla concisa esposizione dei relativi motivi di fatto e di diritto, mentre per quanto riguarda il giudizio negativo sulla ricorrenza di alcuna delle ipotesi previste dall'art. 129, l'obbligo della motivazione, per la natura stessa della delibazione, sussiste soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle dichiarazioni delle parti risultino elementi concreti in ordine alla non ricorrenza delle suindicate ipotesi; in caso contrario, è sufficiente la semplice enunciazione, anche implicita, di avere effettuato, cori esito negativo, la verifica richiesta dalla legge e cioè che non ricorrono gli estremi per la pronuncia di sentenza di proscioglimento ex art. 129.

Invero, l'accertamento della responsabilità, proprio perché solo implicito, non deve essere espressamente motivato essendo estraneo alla sentenza di patteggiamento che si fonda su un accordo delle parti su tutti gli elementi relativi al reato e alla pena nonché su una sostanziale ammissione di responsabilità dell'imputato (cfr., Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, Di Benedetto, Rv. 191135). Di conseguenza, si è affermato in giurisprudenza che, quando il giudice accetta integralmente la proposta delle parti dopo aver valutato la presenza delle condizioni previste dalla legge per la pronuncia della sentenza di patteggiamento, la motivazione dev'essere necessariamente sintetica ed essenziale, non avendo l'imputato interesse a lamentarsi di siffatta motivazione censurandola come insufficiente e sollecitandone una più analitica posto che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia del giudicabile (Sez. 1, n. 4951 del 31/10/1994, Padilla Chanez, Rv. 199798).

Pertanto, con specifico riferimento alla nullità della sentenza per difetto di motivazione si è statuito che non può essere denunciata per vizio di motivazione la sentenza che, sia pur sinteticamente, ma compiutamente e comunque con adeguatezza, palesa che il giudice abbia preso in esame i fatti salienti evidenziati dagli atti ed abbia indicato le ragioni essenziali del convincimento al quale il medesimo è pervenuto in ordine alla corretta qualificazione giuridica dei fatti stessi e alla congruità della pena applicabile (Sez. 6, n. 1109 del 11/7/1990, dep. 1991, Antonacci, Rv. 186280).

La motivazione della sentenza qui ricorsa è pienamente conforme ai sunnominati criteri; di contro, le impugnazioni proposte si rivelano del tutto generiche e, come tali, inammissibili.

4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a