Ordinanza — n. 24535/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Boudjeniba Mohammed nato in Algeria il 22/10/1994 avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Tribunale di Verona in data 15/12/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 c.p, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 24535/2023 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Boudjeniba Mohammed nato in Algeria il 22/10/1994 avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Tribunale di Verona in data 15/12/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Boudjeniba Mohammed nato in Algeria il 22/10/1994 avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Tribunale di Verona in data 15/12/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIR:ITTO Con sentenza in data 15/12/2022 il Gip del Tribunale di Verona, applicava nei confronti di Boudjeniba Mohammed ex art. 444 c.p.p., per i reati ascrittigli, la pena di anni 1, mesi 6 e gg. 20 di reclusione ed euro 320,00 di multa. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato personalmente, deducendo il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato. A seguito della novella del codice di rito, applicabile al caso di specie, in quanto il ricorso è stato proposto dopo l'entrata in vigore della indicata novella di cui alla legge 23 giugno 2017 n. 103 (2 agosto 2017), ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., nuova formulazione, l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende . Così deciso in Roma , 18/4/2023 Il consigliere estensore Il Presi ‘nte