Sentenza — n. 24532/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, con il provvedimento impugnato, ha rigettato la richiesta di incidente probatorio avanzata dal difensore di Gabriel Podestà, sul presupposto che era già stato emesso decreto di giudizio immediato. Ha proposto ricorso per cassazione Gabriel Podestà, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico motivo di ricorso, con cui lamenta la violazione dell'art. 392 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, la richiesta di incidente probatorio ai sensi dell'art. 392, comma 1, lett. g), cod. proc. pen., al fine di procedere a ricognizione di persona nei propri confronti da parte della persona offesa, sarebbe stata ingiustamente respinta, sul fallace presupposto dell'avvenuto passaggio alla fase processuale. Il giudice, però, avrebbe indicato un'errata data di emissione del decreto di giudizio immediato (9 dicembre 2022, lo stesso giorno del deposito della richiesta di incidente probatorio, anziché, come evincibile dagli atti, il 12 dicembre 2022).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 392 cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 24532/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), in mancanza do richiesta di discussione orale nei termini previsti, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di PODESTÀ GABRIEL nato il 08/12/1969 avverso l'ordinanza del 12/12/2022 del GIP TRIBUNALE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; lette le richieste del PG PIERLUIGI PRATOLA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria dell'avv. ANGELA PORCELLI, per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e, in subordine, la rimessione alle Sezioni Unite.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, con il provvedimento impugnato, ha rigettato la richiesta di incidente probatorio avanzata dal difensore di Gabriel Podestà, sul presupposto che era già stato emesso decreto di giudizio immediato.
2. Ha proposto ricorso per cassazione Gabriel Podestà, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico motivo di ricorso, con cui lamenta la violazione dell'art. 392 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, la richiesta di incidente probatorio ai sensi dell'art. 392, comma 1, lett. g), cod. proc. pen., al fine di procedere a ricognizione di persona nei propri confronti da parte della persona offesa, sarebbe stata ingiustamente respinta, sul fallace presupposto dell'avvenuto passaggio alla fase processuale. Il giudice, però, avrebbe indicato un'errata data di emissione del decreto di giudizio immediato (9 dicembre 2022, lo stesso giorno del deposito della richiesta di incidente probatorio, anziché, come evincibile dagli atti, il 12 dicembre 2022).
Avendo dunque contestualmente pendenti avanti a sé la richiesta di giudizio immediato del Pubblico ministero e la richiesta di incidente probatorio della difesa, il giudice, erroneamente e immotivatamente, avrebbe emesso i decreto di giudizio immediato, con gravissima lesione dei diritti di difesa dell'imputato.
3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), in mancanza do richiesta di discussione orale nei termini previsti, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il ricorrente, pur senza richiamarla espressamente nell'atto di impugnazione (limitandosi al più a sottolineare che «la forma e la sostanza dell'ordinanza gravata sono eccentriche», oltre che gravemente lesive dei suoi diritti), fonda il proprio motivo sulla pretesa abnormità del provvedimento del Gip. Questa premessa non è revocabile in dubbio„ avuto riguardo alla tassatività dei mezzi di impugnazione, solo parzialmente limitata dalla categoria pretoria dell'atto abnorme. La giurisprudenza di legittimità è univocamente orientata nel ritenere che l'ordinanza reiettiva della richiesta di incidente probatorio - quale estrinsecazione di un potere discrezionale del giudice, avente natura strumentale al fine di assicurare il più corretto e spedito iter processuale - sia inoppugnabile e comunque non ricorribile per cassazione, anche in presenza di un eventuale vizio della decisione riconducibile alle categorie previste dall'art. 606 cod. proc. pen.
Infatti, l'ordinanza del Gip non potrebbe comunque essere qualificata come "abnormità strutturale", in quanto non avulsa dall'intero ordinamento processuale, che rimette al potere discrezionale del giudice la decisione sulla fondatezza della istanza, né come "abnormità funzionale", in quanto non determina una stasi irrimediabile del processo (cfr., da ultimo, ex pluribus, Sez. 6, n. 46109 del •• 28/10/2021, P., Rv. 282354; Sez. 3, n. 29594 del 28/05/2021, P., Rv. 281718) 2 A fronte di questo consolidato orientamento, che il Collegio condivide appieno e ribadisce, non risulta comunque in termini con il caso di specie - richiesta di ricognizione personale del presunto autore di una rapina (senza peraltro indicazione delle particolari ragioni di urgenza che non consentono di espletare l'atto in dibattimento) - la sentenza citata dal ricorrente (Sez. 3, n. 34091 del 16/05/2019, S., Rv. 277686, a cui può aggiungersi Sez. 3, n. 17825 del 27/05/2020, B., non massimata), in quanto il percorso esegetico seguito in questi arresti - affatto minoritario e comunque superato da pronunce successive - si fonda sulla peculiarissima ratio sottesa all'art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen., diretta a tutelare, in ottemperanza agli obblighi derivanti da convenzioni internazionali, le persone offese di reati sessuali, anche impecendo la cosiddetta "vittimizzazione secondaria"; non sussiste dunque sul punto alcun effettivo contrasto giurisprudenziale, al contrario di quanto prospettato dalla difesa.
3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. In considerazione di tale declaratoria, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonché di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila