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Sentenza — n. 24526/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24526/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24526/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è fondato nei limiti che si seguito si indicheranno. 1.1. In via preliminare il collegio riafferma che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

Regesto Legislator

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art. 321 cod. proc. pen; Sentenza — n. 24526/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 1.1. In via preliminare il collegio riafferma che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

Parole chiave

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riciclaggio di denaro messa in circolazione di monete false reati economici flussi finanziari illeciti ricettazione confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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art. 321 cod. proc. pen
violazione di legge (art. 321 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIAnei confronti di: GALLO DOMENICO nato a BOVALINO il 10/03/1956 avverso l'ordinanza del 17/08/2022 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso per l'annullamento con rinvio. Gli Avv.ti Antonio Speziale e Marco Gemelli, in difesa di Domenico Gallo, insistevano per il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale per il riesame dei provvedimenti in materia di misure cautelari reali di Reggio Calabria annullava il decreto che aveva disposto il sequestro preventivo, diretto e per equivalente, dell'importo di euro 1.200.000, in relazione al reato di autoriciclaggio. Il Tribunale riteneva che non vi fosse il fumus del reato previsto dall'art. 648-ter.1. cod. pen. dato che il Giudice per le indagini preliminari aveva escluso che in capo a Domenico Gallo vi fossero gravi indizi di colpevolezza in ordine alla consumazione del reato "presupposto", identificato nell'intestazione fittizia della società "Leg s.r.l.". . Il Giudice per le indagini preliminari ", aveva infatti, escluso che Domenico Gallo avesse concorso nella creazione della "Leg s.r.l." , società che aveva gestito, per conto di Giampiero Cangemi e Antonino Mordà, intranei alla 'ndrangheta, l'operazione di compravendita di un terreno nella disponibilità di Gallo, che sarebbe servito per realizzare un centro commerciale Eurospin nel territorio calabrese.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore presso il Tribunale di Reggio di Calabria, che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen.) e vizio di mol:ivazione: si che era incontestato che parte dei profitti (nella misura di euro 462.000) realizzati con la vendita alla "Leg s.r.l." dell'immobile nella disponibilità della società "Immobiliare celtica s.r.l.", riferibile a Domenico Gallo, venivano trasferiti ad Antonino Morda, intraneo alla 'ndrangheta; tale trasferimento rivelava le cointeressenze di Domenico Gallo con Giampiero Cangemi ed Antonino Morda, che avrebbero agito in sinergia per consentire l'espansione commerciale nel territorio reggino dei supermercati a marchio Eurospin, sotto il controllo della 'ndrangheta e consentiva, pertanto, di ritenere integrato il fumus del reato contestato. 2.2.Violazione di legge (648-bis cod. pen.) in relazione alla qualificazione giuridica della condotta contestata: si deduceva che, anche a voler ritenere che il Gallo non fosse concorrente nel reato di intestazione fittizia, la sua condotta integrava comunque il reato di riciclaggio, tenuto conto dell'incontestato trasferimento ad Antonino Mordà di parte del denaro, consegnato dalla "Leg s.r.l." alla "Immobilaire Celtica s.r.l." per la vendita del terreno destinato alla creazione del centro Eurospin.

A ciò si aggiungeva che non sarebbe stato considerato che già nel 2014 la "Leg s.r.l." aveva stipulato un contratto preliminare con "Eurospin Sicilia s.p.a." del terreno nella disponibilità di Gallo: il che dimostrerebbe che tra Cangemi, Mordà e Gallo - proprietario del terreno impegnato da Gangemi - vi fossero accordi e sinergie.3. Gli Avv.ti Antonio Speziale e Marco Gemelli, in difesa di Domenico Gallo, con nota scritta, insistevano per il rigetto del ricorso

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti che si seguito si indicheranno. 1.1. In via preliminare il collegio riafferma che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710), è stato ulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Sez. U, n.25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), e successivamente ribadito in numerose pronunce provenienti dalle sezioni semplici (tra le altre, Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129). 1.2. Tenuto conto dei limiti normativi del ricorso per cassazione contro le ordinanze che dispongono misure cautelari reali, deve ritenersi che non supera la soglia di ammissibilità il primo motivo di ricorso in quanto lo stesso denuncia un vizio di motivazione, non consentito, ritenendo illogica la valutazione delle emergenze indiziarie a carico di Gallo in relazione alla condotta di autoriciclaggio. 1.2.

E' invece fondato il secondo motivo di ricorso che denuncia l'omesso adempimento da parte del Tribunale dell'obbligo di assegnare alla condotta la corretta veste giuridica, che nel caso in esame, in base ad emergenze indiziarie che non erano contestate, sarebbe quella di riciclaggio; tale obbligo grava sul giudice anche nel corso dell'incidente cautelare (tra le altre Sez. 6, n. 92 del 31/10/2013, dep. 2014, Rv. 258552; Sez. 1, n. 41948 del 14/10/2009, Weijun, Rv. 245069 - 0). Di recente, con giurisprudenza che si condivide si è, infatti, affermato che non costituisce mutazione del fatto, né comporta l'inefficacia del provvedimento, la diversa qualificazione operata dal giudice per le indagini preliminari che decide in ordine alla applicazione del sequestro preventivo, conservando il giudice della cautela, in una fase fluida come quella delle indagini preliminari, il potere-dovere di ritenere autonomamente, pur nei limiti degli elementi dedotti nella richiesta, l'inquadramento giuridico che stimi più appropriato rispetto al fatto descritto (Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883 - 01).

Si riafferma, infatti, che mentre il pubblico ministero deve descrivere compiutamente la condotta, indicando la condotta che si contesta in modo preciso e coerente con le prove disponibili nella fase, sul giudice grava l'obbligo di assegnare alla condotta descritta, la corretta veste giuridica: tale dovere di controllo sulla qualificazione giuridica investe il giudice nel corso di tutto il procedimento penale e, dunque, anche nel corso degli incidenti cautelari reali e personali. In tale fase il giudice che procede ex officio alla riqualificazione non deve apprestare particolari cautele per tutelare il contraddittorio (in materia, tra le alt.re:

Sez. 2, n. 15585 del 23/02/2021, Casamonica, Rv. 281118 che effettua l'interpretazione conforme alla ratio deddendi espressa dalla Corte Edu, 2 sez., nel caso Drassich. v.Italia, deciso I'll dicembre 2007) dato che l'incidente cautelare, si colloca in un percorso procedimentale sottoponibile ad ampia rivalutazione nel corso dello sviluppo del procedimento e del processo. Nel caso in esame, il Tribunale riteneva incontestato (a) che la società "Leg s.r.l." fosse oggetto di una intestazione fittizia funzionale a favorire Giampiero Cangemi, che ne aveva la sostanziale disponibilità (pag. 3 dell'ordinanza impugnata), (b) che il denaro proveniente da tale società fosse stato versato alla "Celtica immobiliare s.r.l.", anch'essa società oggetto di intestazione fittizia, nella sostanziale disponibilità di Domenico Gallo (pag. 5 ordinanza impugnata nota 3), (c) che parte di somma fosse stata dirottata alla "Mado Immobiliare s.r.l." riferibile ad Antonino Mordà.

Incontestate tali emergenze, il Tribunale dovrà verificare, adempiendo il suo obbligo di corretto inquadramento della condotta contestata, se il flusso di denaro tra due società che risultano entrambe intestate fittiziamente, ovvero la "Leg s.r.I", società- schermo di Giampiero Cangemi e la "Celtica Immobilare s.r.l.", società-schermo di Domenico Gallo - ed in parte transitato verso la "Mado immobiliare s.r.l." di Antonino Mordà - integri o meno condotte di riciclaggio, reimpiego o autoriclaggio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell'art. 324, comma