Ordinanza — n. 24521/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANISCALCO CARMELA MARIA nato a SAN GIUSEPPE JATO il 14/09/1952 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci ha concluso chiedendo di correggere l'errore materiale segnalato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 24521/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Nel dispositivo della sentenza in epigrafe veniva segnalato l'errore nella individuazione delle parti civili aventi diritto alla rifusione delle spese processuali, oltre che nel calcolo delle relative spettanze. In particolare, si segnalava che non dovevano essere liquidate le seguenti parti civili: Chiaravallotti Carmela, Borisova Sofya Vladimirova, Arabia Giuseppe Rocco, Figlioli Eugenio, Bellasina Rita, Ferrari Francesco, Ferrari William, Lombardo Luigi, Ferrazzo Filomena, Rossi Mabel, Aghemo Ettore, Vinci Gillda, Campani Rosanna, Corbelli Ives; e che la somma liquidata - di euro 18.798,00 - doveva essere corretta in quella di euro 14.744,00.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANISCALCO CARMELA MARIA nato a SAN GIUSEPPE JATO il 14/09/1952 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci ha concluso chiedendo di correggere l'errore materiale segnalato.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Nel dispositivo della sentenza in epigrafe veniva segnalato l'errore nella individuazione delle parti civili aventi diritto alla rifusione delle spese processuali, oltre che nel calcolo delle relative spettanze. In particolare, si segnalava che non dovevano essere liquidate le seguenti parti civili: Chiaravallotti Carmela, Borisova Sofya Vladimirova, Arabia Giuseppe Rocco, Figlioli Eugenio, Bellasina Rita, Ferrari Francesco, Ferrari William, Lombardo Luigi, Ferrazzo Filomena, Rossi Mabel, Aghemo Ettore, Vinci Gillda, Campani Rosanna, Corbelli Ives; e che la somma liquidata - di euro 18.798,00 - doveva essere corretta in quella di euro 14.744,00.
2. Il collegio rilevato l'errore, dispone la correzione nei seguenti termini: (a) dal dispositivo devono essere eliminate le parti civili Chiaravallotti Carmela, Borisova Sofya Vladimirova, Arabia Giuseppe Rocco, Figlioli Eugenio, Bellasina Rita, Ferrari Francesco, Ferrari William, Lombardo Luigi, Ferrazzo Filcmena, Rossi Mabel, Aghemo Ettore, Vinci Gilda, Campani Rosanna, Corbelli Ives; (b) nel dispositivo la somma di euro 18.798,00 deve intendersi e leggersi in euro 14.744,00, oltre accessori di legge. Manda la cancelleria per le annotazioni di legge
P.Q.M.
Dispone correggersi il dispositivo della sentenza n. 2098 pronunciata da questa sezione in data 3 novembre 2022 eliminando le seguenti parti civili: Chiaravallotti Carmela Borisova Sofya Vladimirova, Arabia Giuseppe Rocco, Figlioli Eugenio, Bellasina Rita, Ferrari Francesco, Ferrari William, Lombardo Luigi, Ferrazzo Filomena, Rossi Mabel, Aghemo Ettore, Vinci Gilda, Campani Rosanna, Corbelli Ives; dispone correggersi altresì il dispositivo nel senso che la somma di euro 18.798,00 deve intendersi e leggersi euro 14.744,00, oltre accessori di legge. Manda la cancelleria per le annotazioni di legge. Così deciso in Roma, il giorno 5 aprile 2023