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Sentenza — n. 24519/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24519/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24519/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha annullato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che aveva applicato a Francesco Faillace la custodia cautelare in carcere in relazione al reato di concorso in tentata estorsione aggravata dall'uso del metodo mafioso e dalla finalità di agevolare una cosca di 'ndrangheta in danno di Sposato Giuseppe - amministratore unico di una impresa edile - e del suo dipendente De Leo Antonio, per avere compiuto, secondo l'imputazione, «atti idonei diretti in modo non equivoco a procurarsi un ingiusto profitto consistito nell'assunzione di soggetti vicini alla consorteria criminale di appartenenza nonché nel pagamento di una somma di danaro di importo non quantificato a titolo di protezione per l'attività imprenditoriale».

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 24519/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Inoltre, il Tribunale ha messo in evidenza una non sicura attendibilità della vittima, posto che alle prime dichiarazioni con le quali ella aveva dichiarato di non avere sospetti su alcuno e di non aver ricevuto minacce - che in passato aveva sempre denunciato - erano susseguite altre dichiarazioni con le quali, invece, Sposato aveva affermato di «aver immediatamente ricollegato la richiesta di incontro ad una richiesta estorsiva». In definitiva, il Tribunale ha concluso affermando che «se è vero che tale vicenda dia contezza di condotte minatorie del Faillace - sulle quali appaiono opportune ulteriori iniziative investigative, nessuna conferma appare derivare in ordine alla specifica condotta estorsiva contestatagli».

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale pericolo di tortura minaccia alla sicurezza pubblica azione legale a scopo intimidatorio timore timore fondato di persecuzione
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, nel procedimento a carico di: Faillace Francesco, nato a Cassano allo Ionio il 21/05/1983, avverso l'ordinanza del 25/10/2022 del Tribunale di Catanza -o; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito il difensore, Avv. Vincenzo Belvedere, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; /Ti

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha annullato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che aveva applicato a Francesco Faillace la custodia cautelare in carcere in relazione al reato di concorso in tentata estorsione aggravata dall'uso del metodo mafioso e dalla finalità di agevolare una cosca di 'ndrangheta in danno di Sposato Giuseppe - amministratore unico di una impresa edile - e del suo dipendente De Leo Antonio, per avere compiuto, secondo l'imputazione, «atti idonei diretti in modo non equivoco a procurarsi un ingiusto profitto consistito nell'assunzione di soggetti vicini alla consorteria criminale di appartenenza nonché nel pagamento di una somma di danaro di importo non quantificato a titolo di protezione per l'attività imprenditoriale».

Il Tribunale non riteneva sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, rilevando in punto di fatto quanto segue. Il 26 marzo 2022 era stata ritrovata una bottiglia incendiaria davanti al cancello di ingresso della ditta della persona offesa. Le indagini non erano riuscite a risalire agli autori del fatto e la vittima, nella denuncia, aveva dichiarato di non aver ricevuto minacce e di non sospettare di alcuno. Dopo qualche giorno, la persona offesa ed il suo dipendente De Leo, chiedendo di conferire con la polizia giudiziaria, avevano dichiarato che il 4 marzo 2022 il De Leo era stato invitato da Genovese Franco, coindagato del Faillace Francesco, ad un incontro al quale non avrebbe potuto sottrarsi.

In quella occasione, era sopraggiunto Faillace chiedendogli di fare da tramite tra il suo titolare ed altra persona non meglio indentificata con la quale l'imprenditore si sarebbe dovuto incontrare a sua volta. L'indagato aveva usato toni perentori precisando al De Leo che non poteva sottrarsi dal compito affidatogli. Sposato Giuseppe, messo al corrente del fatto dal suo dipendente, aveva telefonato a Genovese dicendogli che non sarebbe andato ad alcun appuntamento. Dalla successiva attività di indagine erano emersi contatti tra il Genovese ed ambienti della criminalità organizzata.

Dopo circa 4 mesi, il 2 luglio 2022, vi era stato un incendio che aveva colpito tre betoniere della ditta dello Sposato, il quale aveva riferito che, qualche mese prima, erano state avanzate e prontamente rifiutate due richieste di assunzione al lavoro provenienti da tali Magno e Falbo, soggetti vicini ai clan Forastefano ed Abbruzzese.Il Tribunale, pur richiamando il contesto mafioso di riferimento e la giurisprudenza in materia di cosiddetta "estorsione ambientale", non ha ritenuto che fosse configurabile un tentativo punibile, posto che le modalità della richiesta di incontro, non andata a buon fine, non potevano essere collegabili alle specifiche condotte estorsive contestate ma mai esplicitate neanche larvatamente (richiesta di danaro o di assunzione), che, peraltro, laddove sussistenti in ipotesi, avrebbero potuto essere riferibili ai diversi soggetti che avevano chiesto di lavorare presso la ditta della persona offesa ed ai quali, sempre in ipotesi, potevano essere riconducibili la collocazione della bottiglia con liquido infiammabile e l'incendio delle betoniere.

Inoltre, il Tribunale ha messo in evidenza una non sicura attendibilità della vittima, posto che alle prime dichiarazioni con le quali ella aveva dichiarato di non avere sospetti su alcuno e di non aver ricevuto minacce - che in passato aveva sempre denunciato - erano susseguite altre dichiarazioni con le quali, invece, Sposato aveva affermato di «aver immediatamente ricollegato la richiesta di incontro ad una richiesta estorsiva». In definitiva, il Tribunale ha concluso affermando che «se è vero che tale vicenda dia contezza di condotte minatorie del Faillace - sulle quali appaiono opportune ulteriori iniziative investigative, nessuna conferma appare derivare in ordine alla specifica condotta estorsiva contestatagli».

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, deducendo:

1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di gravi indizi di colpevolezza. La parte pubblica ricorrente, al contrario del Tribunale, ritiene che nei fatti come sopra descritti, andrebbe evidenziata, visto il contesto ambientale di riferimento e la giurisprudenza formatasi su casi analoghi citata in ricorso, un tentativo di estorsione con minaccia implicita, la quale non necessita, proprio perché tale, di alcun espresso contenuto minatorio, peraltro in parte riconosciuto dallo stesso Tribunale nella richiesta di incontro e che come tale era stato percepito dalla vittima e confermato dal rinvenimento della bottiglia e dall'incendio. Inoltre, il Tribunale avrebbe errato nel non riconoscere attendibilità al resoconto della vittima, posto che costei, con dichiarazioni chiarificatrici avvenute dopo le prime, aveva ricollegato le condotte dell'indagato agli accadimenti subiti ai danni della sua ditta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.Nell'ordinanza impugnata non si rileva alcuna violazione di legge ed alcun vizio motivazionale, posto che sia il Tribunale che la parte pubblica ricorrente hanno mostrato di fare corretto riferimento alla consolidata giurisprudenza di legittimità sulla cosiddetta "estorsione ambientale", citando addirittura la stessa sentenza della Corte di cassazione (Sez. 2, n. 22976 del 13/04/2017, Neri, Rv. 270175) secondo la quale, in tema di estorsione cd. "ambientale", non è necessario che la vittima conosca l'estorsore ed il clan di appartenenza del medesimo, rilevando soltanto le modalità in sé della richiesta estorsiva, che, pur 'ormalmente priva di contenuto minatorio, ben può manifestare un'energica carica intimidatoria - come tale percepita dalla vittima stessa - alla luce della sottoposizione del territorio in cui detta richiesta è formulata all'influsso di notorie consorterie mafiose. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto sussistere un tentativo di estorsione ambientale in relazione alla condotta degli imputati - di cui uno appartenente ad una cosca di 'ndrangheta - che avevano effettuato una richiesta anomala di informazioni, con fissazione unilaterale di un appuntamento a distanza di pochi giorni, al responsabile di un'impresa impegnata in lavori nel territorio calabrese, il quale, pur provenendo da altra regione, si era immediatamente reso conto della natura estorsiva della richiesta stessa, ed aveva subito dopo sporto denuncia).

Tuttavia, il Tribunale, nel caso in esame ed a conforto della sua decisione, ha introdotto due valutazioni specifiche che ineriscono al merito del giudizio, che non è rivedibile in questa sede come pretenderebbe il ricorrente. La prima valutazione, che il ricorso non richiama, è costituita dal fatto che l'ordinanza impugnata, sulla base delle stesse dichiarazioni della vittima, ha lumeggiato una ipotesi alternativa degna di plausibilità secondo la quale la collocazione della bottiglia con liquido infiammabile presso la ditta della persona offesa e l'incendio delle betoniere, avrebbero potuto attribuirsi ai soggetti in odor di mafia ma diversi dall'indagato che, in epoca coeva al fatto per cui si procede, avevano chiesto di essere assunti ottenendo il rifiuto da parte dell'imprenditore.

In secondo luogo, di quest'ultimo è stata lumeggiata una non sicura attendibilità su una parte centrale del fatto, costituita - in presenza di una minaccia certamente implicita, dai contenuti minatori riconducibili al solo contesto ambientale - dalla sua diretta percezione del carattere estorsivo della specifica richiesta di cui si è chiamati a discutere in questa sede, che non era apparsa immediata e priva di contraddizioni, circostanza che porta il caso in esame a differenziarsi da quello riferito al precedente giurisprudenziale citato dal ricorrente, laddove la vittima, in presenza di una richiesta analoga (ma solo analoga) a quella di interesse odierno, ne aveva immediatamente percepito il tenore estorsivo tanto da denunciare immediatamente il fatto ed adottare precauzioni nel cantiere.

Ne consegue che è priva di vizi logici rilevabili in questa sede ed allo stato degli atti, la conclusione del Tribunale circa il fatto che la perentoria richiesta di appuntamento potesse avere causale diversa (anche illecita) rispetto alla richiesta di danaro o di assunzioni che viene specificamente contestata nel capo di imputazione provvisorio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 05.04.2023. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari G