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Sentenza — n. 24512/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24512/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24512/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia ha integralmente confermato la pronuncia emessa in data 24 maggio 2021 dal Tribunale di Rovigo, nei confronti di Gianni Magnan, per il reato di cui agli artt. 61 n. 7 e 11, 110, 640, primo comma, cod. pen. Gianni Magnan ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di ricorso: - violazione di norme processuali, relativamente all'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle sommarie informazioni testimoniali rilasciate da Giuseppe Lopresti, poi valorizzate a carico dell'imputato. - inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, in assenza di risultanze processuali che confermino la sussistenza di condotte truffaldine effettivamente poste in essere da Nlagnan.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 24512/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, il ricorrente, in limine, ha fatto pervenire a questa Corte verbale di remissione di querela e di contestuale accettazione.

Parole chiave

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truffa aggravata gravi addebiti penali lotta contro la frode altri capi d'accusa falsificazione di monete false indicazioni su attività commerciali
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di MAGNAN GIANNI nato a LENDINARA il 14/08/1953 avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZ:[; lette le richieste del PG FRANCESCA ROMANA PIRRELLI, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'avv. MARIA CRISTINA MAZZUCCO, per il ricorrente, che si riporta al proprio ricorso e alle richieste ivi rassegnate, chiedendo altresì sentenza di annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per remissione di querela.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia ha integralmente confermato la pronuncia emessa in data 24 maggio 2021 dal Tribunale di Rovigo, nei confronti di Gianni Magnan, per il reato di cui agli artt. 61 n. 7 e 11, 110, 640, primo comma, cod. pen.

2. Gianni Magnan ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di ricorso: - violazione di norme processuali, relativamente all'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle sommarie informazioni testimoniali rilasciate da Giuseppe Lopresti, poi valorizzate a carico dell'imputato. - inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, in assenza di risultanze processuali che confermino la sussistenza di condotte truffaldine effettivamente poste in essere da Nlagnan.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, il ricorrente, in limine, ha fatto pervenire a questa Corte verbale di remissione di querela e di contestuale accettazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza di condanna va annullata perché il reato è estinto per intervenuta remissione della querela. Dalla documentazione pervenuta a quest'Ufficio, si evince che la persona offesa Carlo Moretti, presentatosi presso la Stazione Carabinieri di Rovigo il 4 novembre 2022, ha rimesso la querela a suo tempo presentata contro Gianni Magnan. Quest'ultimo, nello stesso contesto, ha accettato la remissione.

2. Il delitto di truffa, all'esito delle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, lett. o), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è procedibile d'ufficio solo nei casi - non ravvisabili nel presente procedimento - in cui ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'art. 640, secondo comma, cod. pen. ovvero altre circostanze ad effetto speciale, diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace per età o infermità.

3. Da ciò consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione della querela, non ravvisandosi, da un'analisi delle sentenze di merito, elementi tali da fondare una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, secondo comma, cod. pen. Il ricorrente, querelato, va condannato al pagamento delle spese processuali, non essendosi diversamente convenuto (art. 340, comma 4, cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese p