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Sentenza — n. 24509/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls conviction for counterfeit goods due to prescription, remits penalty adjustment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24509/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment regarding the charge of trading counterfeit products because the statute of limitations had expired before the ruling. The defendant argued that the crime was extinguished by prescription, a point the lower court failed to address despite the seven-and-a-half-year limitation period. Consequently, the court declared the specific charge extinguished but directly recalculated the remaining sentence without remitting the case for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; Art. 620, lett. I) cod. proc. pen.: The Court of Cassation must declare the extinction of a crime by prescription if it occurred before the second-instance judgment, and it may directly determine the penalty for the remaining crimes without remitting the case.

Parole chiave

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prescription of crimes extinction of offense second instance appeal penalty recalculation counterfeit goods trade statute of limitations partial annulment contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Art. 620, lett. I) cod. proc. pen.
La esplicita formulazione dell'art. 620, lett.
Art. 157 cod. pen.
Art. 161 cod. pen.
Art. 83, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
Si rilevano ex actls sospensioni per 64 giorni dal 19 marzo al 11 maggio 2020, ai sensi dell'art. 83, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'art.
art. 474 cod. pen
Ha proposto ricorso per cassazione il suddetto imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di ricorso, diretto a far rilevare, non avendovi provveduto la Corte di appello, l'intervenuta prescrizione del delitto di cui all'art. 474 cod. pen.
art. 81 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci
(Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, dep.
Sez. 5, n. 29225 del 04/06/2018, Triolo
anche Sez. 5, n. 29225 del 04/06/2018, Triolo, Rv.
Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A.
Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv.
Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G.
Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino
281713; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di XIANG WUTIAO nato il 25/04/1971 avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; lette le richieste del PG FRANCESCA ROMANA PIRRELLI, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. FRANCESCO DE MINIICIS, per la parte civile Tod's, che ha chiesto la conferma delle statuizioni civili, anche in caso di parziale declaratoria di estinzione per prescrizione, con condanna dell'imputato alla rifusione delle spese per l'ulteriore grado di giudizio, come da nota spese allegata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell'Il ottobre 2021, la Corte di appello di Firenze ha integralmente confermato la pronuncia emessa in data 17 maggio 2018 dal Tribunale di Firenze, nei confronti di Wutiao Xiang, per i delitti di cui agli artt. 81- 648 e 474, secondo comma, cod. pen. -\\1 /)( 2. Ha proposto ricorso per cassazione il suddetto imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di ricorso, diretto a far rilevare, non avendovi provveduto la Corte di appello, l'intervenuta prescrizione del delitto di cui all'art. 474 cod. pen. in data anteriore alla pronuncia di secondo grado.

3. Si è proceduto con trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), in mancanza di richiesta di discussione orale nei termini previsti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è ammissibile e fondato.

2. Secondo il massimo consesso di legittimità, è ammissibile il ricorso per cassazione col quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, dep. 25/03/2016, Rv. 266819. Cfr. anche Sez. 5, n. 29225 del 04/06/2018, Triolo, Rv. 273370, che ha affermato che, nel giudizio di appello, salvo il caso di inammissibilità dell'impugnazione, sussiste l'obbligo di dichiarazione immediata di estinzione del reato, ove, nel frattempo, sia maturato il termine di prescrizione, anche se con l'atto di appello non siano stati proposti motivi inerenti alla suddetta estinzione).

3. I fatti di commercio di prodotti con segni contraffatti sono stati posti in essere, secondo la contestazione, non oltre il 27 giugno 2013. Il termine massimo di sette anni e mezzo, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., sarebbe dunque maturato il 27 dicembre 2020. Si rilevano ex actls sospensioni per 64 giorni dal 19 marzo al 11 maggio 2020, ai sensi dell'art. 83, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'art. 36, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 2, oltre a complessivi 117 giorni durante il procedimento di primo grado; la prescrizione è quindi comunque intervenuta il 22 giugno 2021.

4. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, limitatamente al delitto di commercio di prodotti con segni falsi di cui al capo b), in quanto il reato è estinto per intervenuta prescrizione, ferme restando le 'ulteriori statuizioni penali e civili. La esplicita formulazione dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen. - che ha ampliato, con finalità di semplificare la definizione del processo penale, la facoltà di intervento della Corte di Cassazione in punto di determinazione della pena sulla 2 H}C base degli elementi di fatto che emergono dal giudizio di merito - consente di procedere direttamente in questa sede alla rideterminazione della pena.

Si tratta, infatti, di una mera operazione aritmetica, avuto riguardo al passaggio argomentativo - confermato dalla Corte di merito - con cui il Tribunale muove dalla pena base di un anno e sei mesi di reclusione ed euro 600 di multa per il più grave delitto di ricettazione di cui al capo a), tenuto conto della diminuzione per le circostanze attenuanti generiche, per procedere poi all'aumenl:o ex art. 81 cod. pen. per il delitto di cui al capo b) sino alla pena finale di un anno e dieci mesi di reclusione ed euro 900 di multa. A questo proposito, il Collegio può dunque, senza che sia necessaria un'ulteriore valutazione di merito, procedere alla rideterminazione della pena finale, semplicemente eliminando il suddetto aumento per la continuazione.

5. Non v'è luogo alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile in questo grado, dal momento che quest'ultima non ha offerto nessun elemento di dibattito centrato sulle questioni oggetto del ricorso, idoneo a offrire un utile contributo alla decisione (cfr. Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez., 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834); le conclusioni scritte, invero, si limitano a insistere per la conferma delle statuizioni civili, anche in caso di parziale declaratoria di estinzione per prescrizione, nonché per la rifusione delle ulteriori spese legali della persona offesa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo b), per essere lo stesso estinto per prescrizione, e ridetermina la pena per il residuo reato in un anno e sei m