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Sentenza — n. 24508/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24508/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24508/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Amdy Fall ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Sassari del 22/3/2022 che, su appello del P.M., ha riformato la sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Nuoro, condannando l'imputato per il delitto cli ricettazione di cui all'art. 648 cpv. c.p. e dichiarato estinto il reato di cui all'art. 474 c.p. per prescrizione; chiede l'annullamento della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 474 c.p, art. 131 bis c.p, art. 648 cod. pen; Sentenza — n. 24508/2023 — snpen · Corte di Cassazione: b) ed e) c.p.p. deducendo l'omessa motivazione in merito alla richiesta difensiva, articolata nella conclusioni in appello, circa l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p.; deduce altresì l'intervenuta prescrizione del reato, tenuto conto della pena edittale prevista per la ritenuta ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cpv. c.p.

Parole chiave

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attenuazione della pena risarcimento per errore giudiziario aggravamento della pena ritardo scusabile errore nella commisurazione della pena pena pecuniaria sospesa

Disposizioni normative citate

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art. 474 c.p
e dichiarato estinto il reato di cui all'art. 474 c.p.
art. 131 bis c.p
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione sulla sussistenza della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Cagliari.
art. 648 cod. pen
Non può invece ritenersi maturato il termine di prescrizione poiché secondo l'insegnamento consolidato di questa Corte, in tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen.
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Testo completo

reati per prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

Amdy Fall ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Sassari del 22/3/2022 che, su appello del P.M., ha riformato la sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Nuoro, condannando l'imputato per il delitto cli ricettazione di cui all'art. 648 cpv. c.p. e dichiarato estinto il reato di cui all'art. 474 c.p. per prescrizione; chiede l'annullamento della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) c.p.p. deducendo l'omessa motivazione in merito alla richiesta difensiva, articolata nella conclusioni in appello, circa l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p.; deduce altresì l'intervenuta prescrizione del reato, tenuto conto della pena edittale prevista per la ritenuta ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cpv. c.p.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato nei termini che seguono. Ha affermato questa Corte che la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen., invocata dal ricorrente può essere rilevata (anche) di ufficio dal giudice d'appello, in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Ugboh, Ry.280707: principio affermato proprio in un'ipotesi in cui la richiesta di applicazione della causa di non punibilità era stata avanzata per la prima volta nella fase delle conclusioni orali del giudizio di appello).

La relativa doglianza nel caso di specie è stata adeguatamente argomentata, con la specifica indicazione dlelle ragioni legittimanti la pretesa applicazione di tale causa di non punibilità e, di conseguenza, la rilevanza decisiva della lacuna motivazionale denunciata. Nello specifico, il ricorso afferma che la Corte d'appello, pur rilevando la sussistenza dei relativi presupposti legali, (incensuratezza dell'imputato ed esiguità del disvalore sociale del fatto rapportata alla natura ed al numero degli oggetti in sequestro), nonostante la sollecitazione difensiva, ha omesso di pronunciarsi ai fini della sussistenza della condizione di non punibilità.

Il motivo d'impugnazione, dunque, è fondato e determina l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata affinchè la Corte d'appello provveda in merito alla sussistenza della condizione di non punibilità essendo comunque necessari, ai fini dell'applicazione dell'istituto, accertamenti di natura fattuale rimessi all'apprezzamento del giudice di merito (Sez.6, n. 36518 del 27/10/2020, Rv. 280118). Non può invece ritenersi maturato il termine di prescrizione poiché secondo l'insegnamento consolidato di questa Corte, in tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce un'autonoma previsione incriminatrice ma una circostanza attenuante speciale, con la conseguenza che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena per il reato base e non a quella per l'ipotesi attenuata (Sez.

U. n. 9567 del 21/4/1995, Cosmo, Rv. 202003; sez. 2 n 38803 del 14/10/2008, Geminiani, Rv. 241450) e, nel caso in esame, il termine di prescrizione massimo (di anni dieci), scadrà l 11/6/2023. P. Q . . Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione sulla sussistenza della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Cagliari. Roma, 27/4/2023 Sentenza a motivazione semplificata Il Consigliere estensore Lucia Aielli DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA ZEZIONE PENALE 111.( 61V. 2023 /L FlifU'