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Sentenza — n. 24500/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against extortion convictions citing insufficient motivation and contradictory reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24500/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Fragale Maria and Fragale Massimiliano inadmissible due to manifestly unfounded criticisms of the lower court's reasoning. The appellants argued that the appellate court failed to properly justify the credibility of witness statements and incorrectly applied aggravating circumstances or denied generic mitigating factors without sufficient basis. The court rejected these claims, affirming that the lower court correctly established the defendants' active participation in the extortion scheme through their presence and specific statements, thereby upholding the convictions.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606 lett. b) e lett. e) c.p.p.; The appeals are inadmissible when the lower court provides specific and legally correct motivation that refutes the appellant's arguments, rendering the criticism manifestly unfounded.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeals extortion convictions insufficient motivation contradictory reasoning concurso delicti generic mitigating factors active participation

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 lett. b) c.p.p.
violazione di legge (art. 606 lett.
Art. 606 lett. e) c.p.p.
violazione di legge (art. 606 lett.
Art. 40 c.p.
Art. 110 c.p.
Art. 56 c.p.
Art. 629 c.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 628 c.p
Analogamente, con riferimento all'episodio della rapina del rolex, la Corte d'appello correttamente ha qualificato il fatto ai sensi de'l'art. 628 c.p., in considerazione della condotta violenta posta in essere dall'imputata la quale minacciò la p.o.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 4634 del 01/10/2020
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv.
Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020
Sez. 2, Sentenza n. 50323 del 22/10/2013
Sez. 2, Sentenza n. 50323 del 22/10/2013 Ud.

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Testo completo

ssibilità dei ricorsi RITENUTO IN IFATTO Fragale Maria e Fragale Massimiliano impugnano la sentenza della Corte d'appello di Bologna in data 9/9/2021, con la quale è stata parzialmente riformata la sentenza del Tribunale di Ravenna che li aveva condannati alla pena di giustizia per più delitti di estorsione tentata e consumata, rapina ed altro. In particolare, la Corte d'appello ha dichiarato estinti per prescrizione alcuni episodi di estorsione a carico di Fragale Maria, riduc:endo la pena a lei inflitta ed ha integralmente confermato la sentenza di primo grado quanto al coimputato Fragale Massimiliano. Fragale Maria, in relazione all'affermazione di responsabilità per capi a), d) ed f), propone i seguenti motivi di impugnazione:

1) violazione di legge (art. 606 lett.

b) c.p.p.), assume che la Corte d'appello avrebbe omesso di motivare in punto di affidabilità delle dichiarazioni della p.o. il cui narrato, nonostante fosse privo di riscontri, è stato ritenuto credibile con motivazione che si presenta contraddittoria. La Corte d'appello, inoltre, avrebbe confermato la condanna per il delitto di rapina aggravata, confutando le argomentazJoni difensive, con motivazione erronea poiché ha richiamato elementi costitutivi del delitto di estorsione;

2) violazione d legge ex art. 606 lett.

e) c.p.p. La Corte d'Appello avrebbe omesso di motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Fregale Massimiliano, condannato in primo e secondo grado per due delitti di tentata estorsione, posta in essere in concorso con Fragale Maria ( capi f) e g), articola i seguenti motivi :

1) mancanza e contraddittorietà della motivazione. La Corte d'appello ha ritenuto l'imputato responsabile dell'episodio estorsivo di cui al capo g), in virtù di un comportamento meramente silente quando invece, con riferimento al coimputato Messina, ha contraddittoriamente assolto (capo f). A fronte di specifiche deduzioni con le quali si evidenziava la erronea applicazione degli artt. 40 e 110 c.p., la Corte d'appello avrebbe omesso di delineare i caratteri del contributo partecipativo dell'imputato;

2) contraddittorietà della motivazione violazione di legge art. 606 lett.

b) ed e) avendo la Corte d'appello ritenuto integrata la fattispecie di agli artt. 56, 110 , 629 c.p. (episodio di cui al capo f) per una frase profferita dall'imputato, " zio Angelo faccia a pace con suo padre e con Maria , in fin dei conti per lei qualche mille euro cosa vuoi che siano", ritenuta dal ricorrente inidonea ad integrare il delitto contestato / posto che la stessa p.o., in quell'occasione, zittì l'imputato il quale non profferì più alcuna parola ed ha ritenuto integrata l'estorsione di cui al capo g) pur a fronte di un atteggiamento meramente passivo del Fragale. In entrambi i casi non sarebbe provata la consapevolezza, da parte del Fragale, dei rapporti economici tra la coimputata e la p.o. desunta dalla Corte territoriale, dalle modalità stesse della condotta tenuta dall'imputato 1'11/12/2012 quando invece Fragale si introdusse nell'autovettura dell'Arena, senza profferire alcuna frase, contegno che si ribadisce, rispetto ad altro imputato (Messina), è stato qualificato come mera connivenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili perché articolano censure che presuppongono una lettura alternativa del compendio probatorio rispetto a quella fatta propria da entrambi i giudici di merito. In particolare il primo motivo di ricorso di Fragale Maria, con il quale si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il delitto di estorsione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità/ poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti relativi alle emergenze probatorie in particolare alle dichiarazioni della p.o., ritenute affidabili, con doppia valutazione conforme, avuto riguardo ai molteplici riscontri oggettivi evidenziati a pag. 16 e 17 della sentenza impugnata (dichiarazioni di testimoni terzi, telefonate intercettate e tabulati telefonici).

Analogamente, con riferimento all'episodio della rapina del rolex, la Corte d'appello correttamente ha qualificato il fatto ai sensi de'l'art. 628 c.p., in considerazione della condotta violenta posta in essere dall'imputata la quale minacciò la p.o. con una pistola sfilandogli dal polso il costoso orologio. E d'altra parte il fatto che la Corte d'appello abbia collocato il Fatto nel contesto prevaricatore posto in essere dalla Fragale nei confronti della p.o. , non dà luogo al denunciato vizio di legittimità posto che questa Corte ha affermato che il delitto di tentata estorsione può concorrere con quello di rapina qualora le relative condotte, pur sviluppandosi entro un unico contesto spazio-temporale, abbiano ad oggetto beni distinti e siano sorrette da parimenti distinte intenzionalità e determinazioni volitive (Sez. 2, n. 4634 del 01/10/2020, Rv. 280240).

Manifestamente infondato è, poi, il secondo motivo del ricorso che contesta aspetti relativi al trattamento sanzionatorio, poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza, legittimamente, deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590). Quanto ricorso di Fragale Massimiliano manifestamente infondata è la censura difensiva con la quale si deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del concorso del Fragale nei delitti di tentata estorsione e si rileva una distonia argomentativa con riguardo alla posizione, asseritamente sovrapponibile, del coimputato Messina.

Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza in cui a pag. 17 e 18, è stato evidenziato come l'imputato avesse ammesso di essere a conoscenza delle pretese creditorie avanzate da Fragale Maria verso l'Arena, non avesse negato di trovarsi sul posto in occasione degli incontri della coimputata con la C,X p.o., il che, correttamente, ha portato a ritenere integrati i delitti contestati avendo il Fragale assunto, in entrambi i casi, un contegno attivo : il 10/11/2012 proferiva la frase" zio Angelo faccia a pace con suo padre e con Maria , in fin dei conti per lei qualche mille euro cosa vuoi che siano" ed il giorno successivo saliva insieme alla Fragale, a bordo dell'autovettura della p.o., condividendo e rafforzando la pretesa estorsiva della stessa.

La Corte d'appello nel ritenere sussistente il concorso nei reati ha dato applicazione al principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini della configurabilità del concorso di persone nel delitto di estorsione è sufficiente anche la semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo della esecuzione del reato, quando sia servita a fornire all'autore del fatto stimolo all'azione o maggior senso di sic:urezza nel proprio agire, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa. (Sez. 2 , n. 28895 del 13/07/2020 Rv. 279807;

Sez. 2, Sentenza n. 50323 del 22/10/2013 Ud. (dep. 13/12/2013 ) Rv. 257979). Non rileva, poi, in termini di criticità, la disomogeneità con il trattamento riservato al coimputato Messina Salvatore, assolto, posto che come si evince dalla sentenza ( pag. 3 ) questi non era salito a bordo dell'autovettura della p.o. e non aveva proferito alcuna frase larvatamente intimidatoria all'insegna della p.o. Conclusivamente deve ritenersi che a fronte di una specifica e giuridicamente corretta motivazione che il ricorrente non prende nemmeno in considerazione, limitandosi a ribadire la tesi già esposta nei motivi di appello e confutata, con diffuse e ragionevoli argomentazioni, anche il ricorso di Fragale Massimiliano sia assolutamente generico .

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle