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Sentenza — n. 24497/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to specific lack of argument regarding delay in criminal complaint.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24497/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, dismissing the request to overturn the second-instance conviction for fraud. The appellant failed to specifically address the appellate court's factual findings regarding the total amount involved or the procedural issue of the delayed criminal complaint. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary specificity required for admissibility under criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the sole ground raised is too general and fails to specifically confront the lower court's factual evaluations or procedural issues like the timeliness of the complaint.

Parole chiave

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inadmissibility appeal specificity requirement delayed criminal complaint burden of proof criminal procedure code truffa aggravata indennizzo pecuniario pagamento dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Giacomo Ferrigno, è stato proposto ricorso per cassazione, per il sottoindicato unico motivo che viene enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020
2973/21 in data 28/01/2022 della Corte di appello di Palermo, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L.
Art. 61 n. 7 cod. pen.
Con sentenza in data 28/01/2022, la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Palermo che, in data 24/03/2021, condannava Giacomo Ferrigno alla pena di anni uno, mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 200 di multa per il reato di truffa agg ravata ex art. 61 n.
Art. 640 cod. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Giacomo Ferrigno, è stato proposto ricorso per cassazione, per il sottoindicato unico motivo che viene enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 2344 del 21/01/1999, Batzella
Sez. 2, n. 37383 del 21/06/2016, Federici
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ferrigno Giacomo, nato a Palermo il 04/12/1962 rappresentato ed assistito dall'avv. Aristide Galliano, di fiducia avverso la sentenza n. 2973/21 in data 28/01/2022 della Corte di appello di Palermo, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, Ettore Pedicini, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'•nammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 28/01/2022, la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Palermo che, in data 24/03/2021, condannava Giacomo Ferrigno alla pena di anni uno, mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 200 di multa per il reato di truffa agg ravata ex art. 61 n. 7 cod. pen. in concorso.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Giacomo Ferrigno, è stato proposto ricorso per cassazione, per il sottoindicato unico motivo che viene enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 640, 61 n. 7 cod. pen. La Corte territoriale ha osservato perentoriamente, ma altrettanto immotivatamente, che la condotta delittuosa risulta in termini del tutto evidenti ed è l'intera somma che va considerata ai fini della determinazione del danno cagionato alla persona offesa.

I giudici di appello hanno poi aggiunto che l'aggravante in parola si configura perché il denaro consegnato (erroneamente indicato in 13.000 euro) può consentire anche ad un piccolo nucleo familiare di provvedere alle esigenze primarie di vita necessarie per circa un anno, senza porsi il problema della determinazione degli accordi intervenuti tra le parti, avuto riguardo alle modalità ed ai diversi tempi delle condotte, onde individuare quando si era prodotto l'effettivo pregiudizio del raggirato in correlazione al perseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente.

La questione giuridica assume rilevanza non solo sotto il profilo del trattamento sanzlonatorio comminato, ma anche in riferimento alla già segnalata improcedibilità dell'azione penale per la tardività della querela sporta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. L'unico motivo proposto si rivela del tutto aspecifico perché omette di confrontarsi con le valutazioni della Corte territoriale secondo cui la condotta delittuosa (consistita nell'avere il Ferrigno, in concorso con Saverio Ficicchia, presentandosi quale gestore ed affittuario dell'agriturismo sito in Naso di proprietà di Alba Caliò, e prospettando a Francesco Villanti ed al figlio Giovanni la possibilità di divenire soci della costituenda società che avrebbe gestito detta struttura, prospettando altresì l'acquisto anche del complesso immobiliare, fatto consegnare IL 2 la somma di euro 11.000,00, in parte in contanti e in parte in assegni, a titolo di prestito per avviare l'attività; fatto commesso in Palermo fino al 15/06/2012, data dell'incasso dell'ultimo assegno) risulta "... in termini del tutto evidenti, unica e quindi, è l'intera somma che deve essere considerata ai fini della determinazione del danno patrimoniale cagionato alla persona offesa": importo avente "un valore economico tale da poter concretizzare l'aggravante in esame poiché si tratta di una somma di denaro che può consentire, anche ad un piccolo nucleo familiare, di provvedere alle esigenze primarie di vita necessarie per circa un anno".

Trattasi di valutazione in fatto - resa sulla base di un presupposto giuridico condivisibile - del tutto congrua e che, come tale, non può essere sindacata nella presente sede di legittimità.

3. In ogni caso, anche a voler escludere l'aggravante de qua e ritenere il reato procedibile a querela, nondimeno va evidenziato come quest'ultima risulta essere stata proposta e la censura difensiva circa la sua tardività non è stata né validamente proposta (la parte, non ottemperando al proprio specifico onere probatorio, ha dedotto la circostanza solo in modo incidentale e in termini del tutto generici non avendo nemmeno precisato da che periodo la stessa si sarebbe dovuta considerare come tardiva: cfr., Sez. 5, n. 2344 del 21/01/1999, Batzella, Rv. 212621) né potendo la tardività in parola essere rilevata d'ufficio in questa sede: in tal senso vi osta la non immediata ed inequivocabile desumibilità, che, importando un'indagine fattuale (peraltro nemmeno invocata dalla parte deducente) con un inevitabile accesso agli atti, sarebbe comunque preclusa al giudice di legittimità (cfr., Sez. 2, n. 37383 del 21/06/2016, Federici, Rv. 267948).

4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della