Sentenza — n. 24486/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Biondillo Antonio nato a Bari il 18/2/1963 Salvatore Giuseppina nata a Maddaloni il 10/5/1978 avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 3/2/2022 visti gli atti, la sentenza ed il ricorso; preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza ; udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Felicetta Marinelli ha chiesto l'inammissibilità del ricorso di Salvatore ed il rigetto del ricorso di Biondillo; udito il difensore avv. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 393 c.p, art. 133 c.p, art. 240 bis c.p, art. 240-bis cod. pen, art. 606 c.p, art. 616 c.p; Sentenza — n. 24486/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ed è principio giurisprudenziale consolidato che il giudice nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Rv. 248244; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 2.59899; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549). 8.Venendo all'ultimo motivo del ricorso Biondillo, concernente la confisca ex art. 240 bis c.p., di beni intestati alla moglie dell'imputato, il motivo è parimenti generico e manifestamente infondato.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Biondillo Antonio nato a Bari il 18/2/1963 Salvatore Giuseppina nata a Maddaloni il 10/5/1978 avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 3/2/2022 visti gli atti, la sentenza ed il ricorso; preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza ; udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Felicetta Marinelli ha chiesto l'inammissibilità del ricorso di Salvatore ed il rigetto del ricorso di Biondillo; udito il difensore avv. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 3/2/2022, la Corte d'Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 26/10/2007, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati Biondillo Antonio E! Salvatore Giuseppina in relazione ai reati di usura di cui ai capi E), F), G), perchè estinti per prescrizione e rideterminava la pena inflitta agli imputati per i restanti delitti di usura aggravata ed estorsione di cui ai capi A),B), D) ( i capi C) ed H) erano stati dichiarati prescritti in primo grado).
2. Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione Biondillo Antonio e Salvatore Giuseppina, il primo eccepisce: 2.1.violazione di legge ed vizio di motivazione per avere la Corte d'appello confermato l'affermazione di responsabilità del ricorrente per l'episodio di usL ra contestato al capo A) in danno di Servillo Giuseppe, senza fornire adeguata risposta in merito alle deduzioni difensive con le quali erano state evidenziate le incongruenze del racconto della p.o. circa l'entità del debito usurario. 2.2.Deduce, con il secondo motivo, che non essendo provata l'usura, anche la configurabilità del delitto di estorsione sarebbe errata atteso che la pretesa di ottenere il pagamento del credito, da parte di Biondillo, andava inquadrata nella fattispecie di cui all'art. 393 c.p. 2.3.Con il terzo motivo si duole della ritenuta sussistenza della circostanza aggravante delle più persone riunite, non ricorrendo quale elemento costitutivo della citata fattispecie, la simultaneità della presenza dei dorrei. 2.4.Con riferimento delitto di usura posto in essere nei confronti della p.o.
Mucciacciaro, il ricorrente deduce, con il quarto motivo, violazione di legge e difetto di motivazione per avere la Corte d'appello omesso di motivare compiutamente in merito alle doglianze difensive sollevate nell'atto di gravame, con le quali si contestava l'attendibilità della p.o., e la ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 644, cc. 5, c.p. con la conseguenza che Biondillo andava giudicato per il reato di usura semplice. 2.5.Con il quinto motivo il ricorrente eccepisce il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.
La Corte d'appello si sarebbe limitata ad un semplice richiamo all'art. 133 c.p. nella quantificazione della pena, omettendo di motivare anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2.6. Con il successivo motivo si censura la lacuna motivazionale riguardante l'applicazione dell'istituto della continuazione. 2.7. Il settimo motivo attiene al vizio di motivazione sulla confisca. Sostiene il ricorrente che la Corte d'appello avrebbe recepito le argomentazioni del primo giudice e quelle del giudice della cautela reale, in merito alla confisca, senza fornire adeguata risposta in merito alle censure difensive, articolate anche nei motivi' aggiunti, con le quali, richiamati i recenti arresti giurisprudenziali e la pronuncia della Corte costituzionale n. 33/2018, in materia di confisca allargata ed applicati i principi della ragionevolezza temporale, dell' onere della prova in caso di terzi intestatari e sulla rilevanza dei proventi da evasione fiscale, si evidenziava la non praticabilità della confisca in quanto l'imputato aveva dimostrato che i beni nella disponibilità della moglie Passariello Maria Antonietta, derivavano da polizze 27/1tc) assicurative e fondi comuni risalenti agli anni 2001/2004 ovvero t -e anni prima dell'illecito (risalente al 2007); inoltre il ricorrente aveva dimostrato una legittima l'accumulazione patrimoniale compatibile con gli acquisti posto che i beni confiscati erano comunque riferibili alla Passariello non essendovi elementi che dimostrassero la riferibilità degli stessi a Biondillo.
3. Salvatore Giuseppina eccepisce la violazione di legge ed il vizio di motivazione (art. 606 lett.
b) ed e) c.p.p.). 3.1. La Corte d'appello ha erroneamente ritenuto sussistente la responsabilità della ricorrente a titolo di concorso nell'usura in danno di Servillo Giuseppe, quando invece l'intervento della donna non riguardò la fase genetica del rapporto usurario, né quella successiva della riscossione delle somme dovute a titolo di usura, ma si limitò alla consegna di quietanze liberatorie con la conseguenza che la condotta andava qualificata come favoreggiamento, reato oramai estinto per prescrizione. 3.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di estorsione aggravata posto che la p.o. aveva affermato che la ricorrente era estranea al contesto minaccioso, limitandosi a riferire che ella assunse un atteggiamento che "non era il suo".
Evidenzia una discrasia tra le sentenze di merito che hanno diversamente delineato il contributo partecipativo della ricorrente nell'estorsione , qualificato dal primo giudice in termini di mera presenza e dal giudice di appello come condotta attiva; inoltre, il giudice di secondo grado, nel ritenere sussistente il delitto e la circostanza aggravante delle più persone riunite, avrebbe travisato le prove poiché la vittima Servillo, sul punto, aveva chiarito che quelli della Salvatore erano meri consigli e come tali, secondo a difesa, inidonei a coartare la libertà di autodeterminazione della vittima.
CONSIDERATO IN IDIRITTO 1. I ricorsi sono entrambi inammissibili. Il ricorrenti introducono sotto forma di censure di legittimità, motivi che sollecitano la Corte ad una rilettura del materiale probatorio, quando in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. 2.In particolare quanto al ricorso Biondillo occorre osservare che la questione dedotta nel presente ricorso, relativa alla attendibilità della p.o. in relazione al capo A),è stata oggetto di uno specifico motivo di gravame che la Corte territoriale ha, però, respinto osservando che le dichiarazioni rese da Servillo, dovevano ritenersi pienamente attendibili sia intrinsecamente (essendo la p.o. risultata coerente , scevra da incongruenze e imprecisioni avendo essa, da principio, affermato di aver ricevuto un prestito di euro 20.000,00 obbligandosi alla corresponsione di interessi nella misura del 20% mensile), sia estrinsecamente (essendo state confermate da riscontri documentali e dai risultati del servizio di osservazione e controllo della P.G. ) sic:chè le segnalate imprecisioni imputabili a fisiologici difetti anamnestici, secondo quanto osservato in sentenza, non possono considerarsi idonei ad inficiare la generale attendibilità del complessivo dichiarato.
In questa sede il ricorrente ha riproposto, negli stessi termini, la questione deducendo una pretesa illogicità e contraddittorietà della motivazione rispetto alla quale, come detto, il giudice di appello ha fornito risposte puntuali, coerenti con il materiale probatorio e giuridicamente corrette ( pag. 9 e 10 della sentenza ).
3. Nessuna carenza motivazionale o presunta illegittimità si ravvisa poi nella sentenza che ha ritenuto il delitto di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, poiché le minacce di Biondillo, di far intervenire terzi, erano dirette ad ottenere il pagamento dell'ingiusto profitto del delitto di usura. La Corte territoriale ha scritto che a dette minacce assisteva personalmente anche un teste di P.G. nel corso del servizio di osservazione ( pag. 10 della sentenza ). Questa Corte ha affermato il principio secondo cui quando la violenza o minaccia venga esercitata in un momento successivo alla conclusione del patto usurario, al fine di ottenere i pattuiti "interessi o altri vantaggi usurari" che il soggetto passivo non può o non vuole più corrispondere, i reati che l'agente commette sono due e concorrono: il primo, quello di usura che è in itinere (essendo già iniziato nel momento della stipula del patto usurario), il secondo, quello di estorsione, che si consuma nel momento in cui l'agente esercita nei confronti del soggetto passivo, violenza o minaccia per conseguire, appunto, "interessi o altri vantaggi usurari", ossia un ingiusto profitto (in termini Sez.
U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027; Sez. 2, n. 6918 del 25/01/2011, Rv. 249399; Sez. 2, n. 38551 del 26/04/2019, Rv. 277090). 4.La Corte d'appello ha esplicitato le ragioni per le quali ha escluso che ricorresse l'ipotesi meno grave di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed ha evidenziato, a proposito della circostanza aggravante delle più persone riunite di cui all'art. 629 cpv. c.p., che in più occasioni alle richieste "contra ius", pressanti e minacciose esercitate esplicitamente da Biondillo nei confronti di Servillo, era presente anche la Salvatore la quale " lungi dal mantenere un atteggiamento silente, manifestava condivisione con espliciti segni di assenso", pertanto, correttamente, è stata ritenuta sussistente l'aggravante contestata la quale richiede appunto la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia (Sez.
LI, Sentenza n. 21837 del 29/03/2012, Rv. 252518). 5.Inammissibile perché generico è anche il quarto motivo di ricorso relativo al reato di usura di cui al capo D) ed alla relativa circostanza aggravante. La Corte d'appello ha diffusamente affrontato la questione della attendibilità della !lo., Mucciacciaro Vittorio (pag. 12 e 13 della sentenza). Il ricorrente si limita a riprodurre questioni che avevano formato oggetto dei motivi di appello sui quali la Corte si è già pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico - giuridici. In particolare è stato evidenziato come la p.o., ;' avesse bene chiarito nel corso della deposizione testimoniale di primo grado l'entità e le scadenze dei vari prestiti a tasso usurario ricevuti da Biondillo, in coerenza con quanto dichiarato in fase di indagini, affermando che ad un primo prestito di euro 9.000,00 ne erano seguiti altri ( euro 11.000,00 a gennaio 2007 a fronte del quale era stato consegnato un assegno di 13.200,00 con scadenza febbraio 2007 che non essendo stato pagato aveva maturato interessi mensili di 2000,00 ( per due mesi) e poi di 1.000,00 mensili per circa un anno.
Infine, non essendo riuscito a pagare la somma capitale, Mucciacciaro rinegoziava l'operazione consegnando sei assegni dell'importo di euro 3.000,00 ciascuno.
6. Anche in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 644, co. 5, n.4 c.p., la Corte d'appello ha motivato in maniera completa e giuridicamente corretta, dovendosi ricordare la non essenzialità, ai fini dell'integrazione dell'aggravante in argomento, del dato formale relativo alla non attinenza del prestito usuraio con l'attività d'impresa esercitata dal soggetto passivo (Sez. 2 n. 25328 del 22/3/2011, Rv. 250759); nel caso di specie la sentenza impugnata, anche attraverso il consentito richiamo della decisione di primo grado, ha indicato le circostanze di fatto in base alle quali è stata riconosciuta l'aggravante sotto il profilo oggettivo e soggettivo :" Mucciacciaro era titolare di un bar ed un ristorante che era stato costretto a chiudere perché stretto dalla morsa dell'attività illecita in cui era caduto" e " la circostanza era sicuramente nota agli imputati che, come dagli stessi ammesso, spesso si recavano nei suoi locali per incontrarlo".
Ciò è sufficiente ad integrare l'aggravante in argomento, la cui ratio giustificatrice deve essere ravvisata nell'offrire una tutela privilegiata a quei soggetti che, esercitando in qualsiasi forma un'attività d'impresa, hanno necessità di ricorrere con più frequenza al credito e possono trovarsi più facilmente nella situazione di essere costretti a sottostare a pretese usuraie (Sez. 2, n. 47559 del 27/11/2012, Rv. 253942). 7.Quanto al trattamento sanzionatorio non si rinvengono le dedotte illogicità o lacune motivazionali. La Corte d'appello ha condiviso il giudizio espresso dal primo giudice sia per ciò che concerne gli aumenti per la continuazione, reputati equi e proporzionati ai fatti, sia per quanto riguarda il diniego delle circostanze attenuanti generiche, escluse in ragione della sistematicità delle condotte illecite ed alla capacità criminosa dimostrata da Biondillo.
Ed è principio giurisprudenziale consolidato che il giudice nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Rv. 248244; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 2.59899; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549). 8.Venendo all'ultimo motivo del ricorso Biondillo, concernente la confisca ex art. 240 bis c.p., di beni intestati alla moglie dell'imputato, il motivo è parimenti generico e manifestamente infondato.
I giudici di merito con motivazione ampia ed articolata hanno concordemente argomentato sulla natura fittizia dell'intestazione dei beni in capo alla moglie dell'imputato ( cfr. pag. 56 della sentenza di primo grado e pag. 16 della sentenza di appello) e ritenuto sussistenti i requisiti della sproporzione nonché della vicinanza temporale tra gli acquisti e le condotte illecite contestate. Il giudice di appello ha anzitutto notato che Bionchillo aveva già instaurato un procedimento incidentale volto alla restituzione dei beni sottoposti a sequestro preventivo ( un immobile, un'autovettura e 30.00,000 euro), definito dalla Corte di cassazione con sentenza n. 15474/2012 con cui è stato dichiarato il difetto di legittimazione attiva di Biondillo, con la conseguenza che in sede di appello, l'imputato avrebbe dovuto prendere posizione rispetto alle due opzioni prospettate (o ritenersi non legittimato in quanto i beni erano effettivamente riferibili alla moglie o ritenersi legittimato e come tale non poter negare la natura fittizia dell'intestazione), in sede di appello invece egli si era limitato a reiterare l'illegittimità della confisca negando la sproporzione tra la capacità reddituale del nucleo famigliare e gli acquisti patrimoniali, nonché il requisito della ragionevolezza temporale quando invece su detti elementi, il Tribunale aveva dettagliatamente motivato concludendo per l'insussistenza della capacità reddituale di entrambi i coniugi e per la sproporzione tra gli acquisti, tra l'altro intervenuti quasi contestualmente alla consumazione degli illeciti, e la potenzialità patrimoniale effettiva , correttamente calcolata anno per anno e tenendo conto dei costi da sostenere necessariamente per le esigenze di vita quotidiane e periodiche dell'intero nucleo familiare.
Tali considerazioni sarebbero ex se sufficienti a rispondere alle doglianze difensive con le quali si reiterano motivi di merito sui quali è intervenuto anche il giudice di legittimità; in ogni caso la Corte d'appello ha esaminato tutti i rilievi censori rispondendo in maniera diffusa su ogni questione, dando applicazione ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di confisca allargata. Sul tema preme ricordare che la presunzione di illegittima provenienza delle risorse patrimoniali oggetto di ablazione accumulate da un soggetto condannato per uno dei reati- spia (come nella specie il delitto di usura), deve escludersi in presenza di fonti lecite e proporzionate di produzione, sia che esse siano costituite dal reddito dichiarato ai fini fiscali sia che provengano dall'attività economica svolta ma non evidenziata, in tutto o in parte, nella dichiarazione dei redditi, con la conseguenza che è onere dell'interessato dimostrare che i beni oggetto di sequestro sono stati acquistati con il provento di attività economiche non denunziate al fisco e che, ove l'interessato soddisfi tale onere, il giudice ha l'obbligo di prendere in considerazione tutta la documentazione prodotta, in merito, dalla difesa, fornendo adeguata motivazione in ordine alle giustificazioni fornite dagli interessati in ordine alla lecita provenienza dei beni. (Sez. 2, n. 45105 del 04/07/2019;
Sez. 1, n. 9678 del 05/11/2013, Rv.259468; Sez. 2, n. 49498 del 11/11/2014, Rv. 261046 ).Nel caso in esame le deduzioni difensive sono apparse al giudice di appello inidonee a scalfire il giudizio di sproporzione e di accumulazione illecita ed il giudizio espresso al riguardo, risulta senz'altro corretto e ampiamente motivato. Nel provvedimento impugnato ai fini della valutazione della sproporzione, il giudice ha preso in considerazione tutta la documentazione prodotta dalla difesa ed anche la consulenza tecnica di parte rilevando come la capacità reddituale del nucleo familiare fosse inidonea a giustificare gli acquisti.
In particolare, quanto alla Passariello, è stato evidenziato l'errore metodologico in cui era incorso il consulente di parte il quale, nel ricostruire la capacità di acquisto della stessa aveva tenuto conto del reddito complessivo capitalizzato nell'arco di venti anni senza, considerare che esso corrispondeva ad una capacità reddituale mensile di appena 770,00 euro, evidentemente inidonea a compiere gli acquisti effettuati. Allo stesso modo, quanto a Biondillo, dalla documentazione prodotta non risultava un'attività commerciale svolta in nero con evasione delle imposte come asserito dal ricorrente, mentre il reddito da pensione percepito dall'imputato a partire dal 2002, fino al 2007 (oscillante tra 642,00 e 732,00 euro) consentiva di escludere, anche in aggiunta al reddito dichiarato dalla Passariello, la possibilità di detti acquisti ( pag. 17 della sentenza).
La Corte di merito ha anche puntualmente risposto alle doglianze difensive con le quali si deducevano incrementi di reddito negli anni 2008/2010, ovvero nell'anno 2002 utili a giustificare gli acquisti immobiliari, rilevando che detti incrementi non coincidevano temporalmente con gli acquisti, avvenuti nel 2006, ovvero al momento in cui era stata posta in essere l'attività usuraria in danno di Mucciacciaro ( anni 2006/2007) ( pag. 18). Anche con riferimento all'incremento di liquidità asseritamente dovuto al disinvestimento di polizze assicurative e del fondo comune di euro 30.000,00, la Corte d'appello ha escluso che questi potessero giustificare gli acquisti trattandosi di forme di investimento non compatibili con il reddito percepito dalla Passariello tra il 1986 e il 2006.
Va ribadito che ai fini della confisca cd. "allargata" prevista dall'art. 240-bis cod. pen., a nulla rileva il "quantum" ricavato dalla commissione dei cd. "reati spia", dove.ndosi unicamente avere riguardo al duplice presupposto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato, purché dichiarato responsabile di uno di tali reati, e che il loro valore sia sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata (Sez. 2 , Sentenza n. 3854 del 30/11/2021 , Rv. 282687). La Corte di merito si è altresì uniformata ai principi statuiti da ultimo dalle Sez.
U, n. 27421/2021, Crostella, Rv. 281561, avendo ben presente che la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell'imputato, deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano "ictu oculi" estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione ( cfr. anche Sez. 5, Sentenza n. 21711 del 28/02/2018, Rv.. 272988 ). Nel caso di specie il giudice di merito ha rilevato che gli acquisti, contrariamente a quanto si assume nel ricorso, erano tutti collocabili quasi contestualmente alla verificazione degli illeciti ( (anni 2006/2007), così da ritenere integrato anche il requisito della ragionevolezza temporale (pag.18 e 19). 9.Quanto al ricorso di Salvatore Giuseppina la Corte d'appello di Napoli, dopo aver dato conto delle censure sollevate dalla parte, in questa sede pedissequamente riprodotte, si è diffusa su ciascuna di esse evidenziando come dovessero avere, su tutti, prevalenza assoluta, le dichiarazioni della persona offesa (Servillo), della cui attendibilità si è sopra detto.
Occorre qui segnalare che, diversamente da quanto opinato nel ricorso, la condotta della ricorrente è stata valutata in termini di concorso nel delitto di usura poiché la stessa si era occupata più volte della riscossione dei ratei mensili ed è pacifico che risponde del delitto di concorso in usura - reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata -, il soggetto che, in un momento successivo alla formazione del patto usurario, ricevuto l'incarico di recuperare il credito, riesce ad ottenerne il pagamento, laddove invece, se il recupero non avviene, l'incaricato risponde del reato di favoreggiamento personale o, nell'ipotesi di violenza o minaccia nei confronti del debitore, di estorsione, atteso che in tali casi il momento consumativo dell'usura rimane quello originario della pattuizione ( Sez. 5, Sentenza n. 42849 del 24/06/2014, Rv. 262308).
10. Altrettanto generica perché meramente reiteraitiva la doglianza difensiva in punto di concorso in estorsione e dell'aggravante delle più persone riunite, dovendosi qui solo ricordare che il legislatore ha adottato la teoria monistica del reato ed ha accolto il principio dell' equivalenza di cause, ponendo l'evento a carico di tutti concorrenti giacche il reato è di tutti e di ciascuno di quelli che vi presero parte, perché è il risultato della comune cooperazione morale o materiale che determina la solidarietà nella sanzione (Sez. 1, n. 7442/1998, rv. 210806;
Sez. 5, 40449/2009 rv, 244916). Non è necessario peraltro che il contributo di ciascuno si ponga come condizione esclusiva sul piano causale, dell'evento lesivo, ai fini del concorso deve ritenersi sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore che arrechi un contributo alla commissione del reato mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti. Può trattarsi di qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un contributo apprezzabile, in tutte o alcune delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso e può caratterizzarsi anche come agevolatore quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà e può essere di partecipazione morale, di rafforzamento cioè dell'altrui proposito criminoso già esistente o di sostegno psicologico delle altrui attività, o di partecipazione materiale in tutte le forme in cui l' agevolazione fisica può estrinsecarsi ( Sez. 5, 21082/2004, rv. 229200;
Sez. 6, 36818/2012, rv. 253347; Sez. 6, 36125/2014, rv. 260235; ). La condotta punibile si concreta dunque nella material partecipazione al fatto ovvero nella istigazione e nel rafforzamento della volontà criminosa del complice. Anche la semplice presenza sul luogo dell'esecuzione del reato può essere sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione criminosa quando, palesando chiara adesione alla condotta dell'autore del fatto, sia servita a fornirgli stimolo all'azione criminosa ed un maggior senso di sicurezza ( Cass. Pen. Sez.1 , n. 12089/2000 ;
Sez. 2 28855/2013, rv. 256465). In applicazione di tali principi la Corte d'appello ha ritenuto provata la partecipazione della Salvatore alli estorsione di cui al capo B) attraverso la ponderata valorizzazione delle dichiarazioni della p.o. che riferì che la donna non solo presenziava in più occasioni alle minacce profferite dal Biondillo, ma condivideva fattivamente le stesse, con espliciti gesti di consenso ( pag. 11 della sentenza impugnata).
10. In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 3, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processua