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Sentenza — n. 24484/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24484/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24484/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Baricevic Ivan nato a San Daniele del Friuli il 22/8/1988 avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste in data 15/2/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione del consigliere Lucia Aielli; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Felicetta Marinelli ha chiesto l'annullamento senza rinvio. lette le conclusioni scritte dell'avv.

Regesto Legislator

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art. 642 cod. pen; Sentenza — n. 24484/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione del consigliere Lucia Aielli; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Felicetta Marinelli ha chiesto l'annullamento senza rinvio. lette le conclusioni scritte dell'avv.

Parole chiave

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risarcimento del danno civile risarcimento alle vittime di reati revisione in materia civile restituzione e risarcimento restituzione del termine risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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art. 642 cod. pen
Il ricorso è fondato tenuto conto che la condotta illecita è stata posta in essere il 12/10/2012 e quindi, considerato il termine di prescrizione massimo di anni 7 e mesi 6, previsto per il delitto di cui all'art. 642 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Baricevic Ivan nato a San Daniele del Friuli il 22/8/1988 avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste in data 15/2/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione del consigliere Lucia Aielli; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Felicetta Marinelli ha chiesto l'annullamento senza rinvio. lette le conclusioni scritte dell'avv.

Andrea Zambon per Baricevic Ivan.Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1.Con sentenza in data 15/2/2022, la Corte d'appello di Trieste in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Gorizia del 26/3/2019, appellata da Baricevic Ivan, riduceva l'entità del risarcimento del danno riconosciuto in favore della parte civile, confermando, nel resto, la sentenza di primo grado.

2. Ricorre per cassazione Baricevic Ivan il quale eccepisce il vizio di violazione di legge avendo la Corte d'appello omesso di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, invero maturata prima della sentenza di appello essendo il reato consumato in data 12/10/2012.

3. Il ricorso è fondato tenuto conto che la condotta illecita è stata posta in essere il 12/10/2012 e quindi, considerato il termine di prescrizione massimo di anni 7 e mesi 6, previsto per il delitto di cui all'art. 642 cod. pen., alla data della sentenza di appello, il reato era estinto per prescrizione non risultando cause di sospensione. Alla luce di quanto premesso deve, quindi, annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per decorso del termine massimo di prescrizione, prima della decisione di appello. Rimangono ferme le statuizioni civili avendo il giudice d'appello, comunque valutato la sussistenza dei presupposti per una dichiarazione di responsabilità limitata agli effetti civili e legittimamente condannato l'imputato al risarcimento del danno statuizione in merito al quale il ricorso non coglie nel segno non deducendo motivi di manifesta illogicità.

Alla luce di quanto premesso deve annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione maturata prima della decisione di appello. p.q.m. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civil