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Sentenza — n. 24482/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24482/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24482/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Comiato Ernesto nato a Torre Annunziata il 13/7/1955 avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno in data 21/12/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione del consigliere Lucia Aielli; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Felicetta Marinelli ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Sentenza — n. 24482/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione del consigliere Lucia Aielli; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Felicetta Marinelli ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

Parole chiave

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difesa penale aggravamento della pena traffico aggravato di stupefacenti modifica della sentenza attenuazione della pena altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
236130); considerato che all'inammissibilità segue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Comiato Ernesto nato a Torre Annunziata il 13/7/1955 avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno in data 21/12/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione del consigliere Lucia Aielli; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Felicetta Marinelli ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto Letto il ricorso proposto da Comiato Ernesto avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno in data 21/1/2022, confermativa della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore con la quale l'imputato era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso; considerato che i tre i motivi di censura articolati nel ricorso e cioè l'illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla valutazione delle prove testimoniali; l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla p.o. nella fase delle indagini, quale aiuto alla memoria e l'insussistenza della fattispecie estorsiva, non sono scrutinabili in sede di legittimità perché non proposti in appello; rilevato che il ricorrente nei motivi di appello lamentava circostanze differenti rispetto a quelle oggi dedotte; in particolare le censure riguardavano la sussistenza dell'elemento materiale del reato e dell'elemento psicologico, la derubricazione del reato di estorsione in quello di violenza privata, l'insussistenza dell'aggravante del metodo mafioso; considerato che, l'avere in quella sede lamentato circostanze incompatibili con quelle oggi contestate, esclude che in sede di ricorso per cassazione possano poi sollevarsi censure in merito alla attendibilità della prova dichiarativa ovvero sulla integrazione della fattispecie tentata, invocando la desistenza (Sez. 2, n. 22362 del 23/4/2013, Rv.255940, Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Rv. 266202); considerato che le censure si appalesano altresì inammissibili per il fatto di sollecitare, in sede di legittimità, una diversa lettura del materiale probatorio, invero correttamente esaminato dai giudici di primo e secondo grado e da questi conformemente valutato in termini di responsabilità (Sez. 2 n. 5223 del 24/1/2007, Rv. 236130); considerato che all'inammissibilità segue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000, può essere determinata equitativamente in C 3.000,00 di multa ; p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende . Così deciso in Roma il 18/4/2023 Sentenza m