Sentenza — n. 24481/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha integralmente confermato la pronuncia emessa in data 8 giugno 2020 dal Tribunale di Bologna nei confronti di Antonio Renna, Gilberto Giovannoni, Pietro Mulè e Vincenzo Pellitteri, in relazione al delitto di cui agli artt. 110 e 642 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 124 cod. pen, art. 24 Cost, art. 642 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 24481/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto alla prescrizione asseritamente maturata dopo la sentenza di appello, la giurisprudenza di questa Corte regolatrice ha più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di RENNA ANTONIO nato a LAVELLO il 16/03/1967 PELLITTERI VINCENZO nato il 08/07/1964 GIOVANNONI GILBERTO nato a VOLTERRA il 09/04/1974 avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; sentite le richieste del PG FELICETTA MARINELLI, che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili; sentite le conclusioni dell'avv. DAVIDE TASSINARI, per la parte civile, che ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili o infondati e che i ricorrenti siano condannati alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile, depositando nota spese; sentite le conclusioni dell'avv.
MARISTELLA TAGGI, per il ricorrente Renna, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso e l'annullamento della sentenza per intervenuta prescrizione; sentite le conclusioni dell'avv. CARLO MACARI, per il ricorrente Giovannoni, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso; sentite le conclusioni dell'avv. CECILIA LAKE, per il ricorrente Pellitteri, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha integralmente confermato la pronuncia emessa in data 8 giugno 2020 dal Tribunale di Bologna nei confronti di Antonio Renna, Gilberto Giovannoni, Pietro Mulè e Vincenzo Pellitteri, in relazione al delitto di cui agli artt. 110 e 642 cod. pen.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo dei loro difensori, tutti i suddetti imputati, ad eccezione di Pietro Mulè, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti, nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3. Ricorso di Gilberto Giovannoni. 3.1. Violazione di legge penale in relazione all'art. 124 cod. pen., perché l'azione penale non doveva essere iniziata per difetto di condizione di procedibilità. La querela, infatti, presentata soltanto il 24 luglio 2015, non potrebbe ritenersi tempestiva in relazione a un CID asseritamente falso sottoscritto il 28 febbraio 2014, seguito da un carteggio con gli interessati e da ulteriori attività di verifica conclusesi al più tardi il 12 giugno 2014. 3.2. Violazione di norme processuali, in relazione agli artt. 106, commi 1 e 4- bis, e 178, lett. c), cod. proc. pen.
All'udienza dell'8 giugno 2020, infatti, il magistrato giudicante nuovo titolare del fascicolo, non solo avrebbe proceduto ad attività istruttoria e poi alla decisione in assenza dei difensori di fiducia degli imputati (convinti che, anche stante l'emergenza pandemica, si sarebbe trattato di un'udienza di mero rinvio), ma non avrebbe tenuto conto della incompatibilità dell'unico difensore di ufficio nominato, a fronte delle dichiarazioni rese dal teste Maisetta, secondo il quale l'imputato Renna gli avrebbe confidato di essere stato minacciato da Pellitteri e Mulè al fine di confermare la loro mendace versione. 3.3.
Contraddittorietà o manifesta illogiicità della motivazione, laddove si disattende il motivo di gravame fondato sull'affermazione che il sinistro stradale oggetto di richiesta di risarcimento all'assicurazione ebbe effettivamente luogo, in tal modo omettendo di valutare significative emergenze istruttorie in tal senso. 3.4. Il medesimo ricorrente ha presentato motivi aggiunti con i quali evidenzia l'avvenuta estinzione del reato a seguito di prescrizione.
4. Ricorso di Antonio Renna. 4.1. Violazione di legge in relazione all'art. 124 cod. pen., nonché vizi congiunti di motivazione riguardo alla erronea valutazione della tempestività della querela, non avendo considerato la ingiustificata inerzia dell'assicurazione nel porre in essere le necessarie verifiche preliminari. 4.2. Violazione di legge in relazione all'art. 24 Cost., per essere stato vulnerato il diritto di difesa, procedendo ad attività istruttoria e poi alla discussione, nonostante il rinvio per incompatibilità chiesto dal difensore di ufficio, nominato in sostituzione di tutti i difensori di fiducia degli imputati. 4.3. Contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 642 cod. pen., per non avere valutato in maniera approfondita plurime rilevanti risultanze istruttorie (sulla possibilità di effettiva verificazione del sinistro, sul luogo e sull'ora del medesimo, sulla distinzione tra le posizioni dei vari imputati). 4.4. Contraddittorietà della motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
5. Ricorso di Vincenzo Pellitteri. 5.1. Omessa motivazione relativamente a specifici motivi di doglianza espressamente devoluti con l'atto di gravame attinenti il diniego delle circostanze attenuanti generiche. 5.2. Motivazione mancante o manifestamente illogica in merito alla affermazione di sussistenza del delitto di cui all'art. 642 cod. pen., fondata su elementi del tutto congetturali (discordanti versioni offerte dagli imputati, mancanza di danni fisici obiettivamente riscontrabili, dichiarazioni del teste Palatresi, carrozziere). 5.3. Violazione di norme processuali, in relazione agli artt. 106, comma 1, e 178, lett. c), cod. proc. pen. e 24, Cost., per essere stata la difesa di tutti gli imputati affidata, all'udienza dell'8 giugno 2020, a un unico difensore di ufficio, nonostante in quella stessa udienza, il teste Maisetta dichiarasse che Renna era stato minacciato da Pellitteri e Mulè e il suddetto difensore chiedesse un rinvio per la sopravvenuta situazione di incompatibilità. 5.4.
Il medesimo ricorrente ha presentato motivi aggiunti con i quali deduce: - Violazione o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 124 cod. pen. e vizio di motivazione, con riguardo alla tardività della querela con riferimento a specifici motivi di doglianza espressamente devoluti con l'atto di appello; - Mancato rilievo dell'avvenuta estinzione del reato a seguito di prescrizione.
6. All'odierna udienza pubblica, le parti hanno concluso come da epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili, perché proposti con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.2. Le censure relative alla asserita tardività della querele (primo motivo del ricorso Giovannoni e primo motivo del ricorso Renna; l'analogo motivo aggiunto di Pellitteri non è ricollegabile ad alcuno dei motivi principali tempestivamente dedotti) possono essere trattate congiuntamente. La Corte di appello, in merito a tale questione, ha chiarito che la querela è stata depositata presso la Procura della Repubblica di Firenze il 28 luglio 2015 e che la stessa deve ritenersi tempestiva, dal momento che l'investigatore privato Maisetta consegnò ad Unipol Assicurazioni la propria relazione non prima dell'8 maggio 2015 e che solo alla luce di questa documentazione la persona offesa poté avere una conoscenza sufficientemente certa del fatto di reato (p. 10).
Questa conclusione, ancorata a precisi dati processuali, è coerente con il tradizionale orientamento di legittimità sul punto, secondo la quale il termine per proporre querela comincia a decorrere dalla data di piena cognizione dei fatti da parte dell'interessato, non avendo rilevanza il mero sospetto (Sez. 6, n. 3719 del 24/11/2015, dep. 2016, Saba, Rv. 266954. Peraltro, la prova del difetto di tempestività della querela resta a carico di chi ne deduce la tardività, di modo che deve ritenersi tempestiva la proposizione della querela, anche quando vi sia incertezza se la conoscenza precisa, certa e diretta del fatto, in tutti i suoi elementi costitutivi, da parte della persona offesa sia avvenuta entro oppure oltre il termine previsto per esercitare utilmente il relativo diritto, dovendo la decadenza ex art.124 cod. pen. essere accertata secondo criteri rigorosi e non sulla base di supposizioni prive di adeguato supporto probatorio; cfr.
Se2. U, n. 12213 del 21/12/2017, dep. 2018, Zuccchi, Rv. 272170; Sez. 6, n. 24380 del 12/03/2015, P., Rv. 264165). I suddetti motivi di ricorso sono dunque manifestamente infondati.
3. Analogamente, possono avere una disamina comune le doglianze, sollevate da tutti i ricorrenti, inerenti il mancato rispetto dei diritti di difesa all'udienza dell'8 giugno 2020 (secondo motivo di Giovannoni, secondo motivo di Renna, terzo motivo di Pellitteri). Le censure, per come sviluppate a suo tempo negli atti di gravame, si appuntano in particolare sul mancato rilievo della situazione di incompatibilità che si sarebbe venuta a creare nel momento in cui il teste Maisetta, investigatore privato assunto dalla società assicuratrice, ha riferito in dibattimento che Antonio Renna gli disse di essere stato minacciato da Mulè e Pellitteri, «per essere fermo nella sua posizione, ovvero che lui guidava e che vi erano questi due trasportati».
Il difensore, nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. in assenza dei legali di fiducia, ha chiesto allora rinvio, prospettandosi un'ipotesi di incompatibilità sulla base di quanto emerso dall'istruttoria (e così reiterando il rilievo già sollevato in precedenza, quando si era opposto alla produzione documentale avente ad oggetto le dichiarazioni rese dagli imputati al suddetto investigatore privato). Secondo la consolidata interpretazione di legittimità, l'incompatibilità che, a norma dell'art. 106, comma 1, cod. proc. peri., vieta l'affidamento della difesa di più imputati a un unico difensore, è causa di nullità della decisione quando il contrasto di interessi tra coimputati sia effettivo, concreto ed attuale, nel senso, cioè, che sussiste un conflitto che rende impossibile la proposizione di tesi difensive tra loro logicamente conciliabili; ciò implica una posizione processuale che rende concretamente inefficiente e improduttiva la comune difesa ed è riscontrabile in relazione a specifici atti del procedimento (Sez. 5, n. 39449 del 17/05/2018, De Luca, Rv. 273766).
Non è dunque sufficiente a integrare l'incompatibilità del difensore la diversità di posizioni giuridiche o di linee di difesa tra più imputati, ma occorre che la versione difensiva di uno di essi sia assolutamente inconciliabile con la versione fornita dagli altri assistiti, così da determinare un contrasto radicale e insuperabile, tale da rendere impossibile, per il difensore, sostenere tesi logicamente inconciliabili tra loro, con effettivo e concreto pregiudizio alla difesa del singolo assistito (Sez. 2, n. 10757 del 18/01/2017, H., Rv. 269310;
Sez. 1, n. 29479 del 23/10/2012, dep. 2013, Vangjelaj, Rv. 256448). La Corte, richiamando tali principi, ha escluso situazioni di incompatibilità, sul presupposto che la tesi dei vari imputati, espressa attraverso le rispettive difese, fosse sempre stata quella di sostenere che il sinistro stradale non era fantomatico, ma si era realmente verificato (con l'ulteriore precisazione che l'unico imputato che avesse in concreto imbastito una difesa parzialmente alternativa era Giovannoni, laddove sembrava sostenere che, in ogni caso, la propria condotta non avesse offerto un contributo rilevante alla consumazione del reato, concludendo però, anche in considerazione della natura evidentemente subordinata dell'allegazione, che si trattasse di strategia difensiva del tutto compatibile con le difese degli altri coimputati).
I ricorrenti non si sono effettivamente confrontati con le argomentazioni della Corte territoriale in ordine alla mancanza di ragioni di effettiva collisione tra le loro posizioni. Il percorso logico-giuridico dei giudici di appello, d'altronde, risulta congruo e insuscettibile di censure in questa sede, in particolare laddove, muovendo dall'osservazione che nessuno degli imputati ha mai reso esame (e, in ogni caso, si è mai trovato in condizione di fare affermazioni reciprocamente pregiudizievoli, posto che l'asserita minaccia in danno di Renna emerge soltanto - de relato e senza il conforto del minimo riscontro - dal racconto di un teste a carico); non si è mai quindi concretizzata una situazione di incompatibilità rilevante per quanto qui occupa.
Anche i suddetti motivi di ricorso sono dunque manifestamente infondati.4. Prive di specificità e manifestamente infondate e comunque diverse da quelle consentite sono le censure esposte nel terzo motivo di Giovannoni, nel terzo motivo di Renna e nel secondo motivo di Pellitteri, che contestano l'affermazione di sussistenza del delitto di cui all'art. 642 cod. pen. e la ricostruzione della vicenda effettuata dai giudici di merito sulla base delle risultanze probatorie agli atti. Dubitano in questa sede i ricorrenti che emergano dall'istruttoria espletata elementi idonei a ritenere raggiunta la prova della colpevolezza ogni oltre ragionevole dubbio.
Sul punto, i giudici di appello hanno argornentato in maniera congrua, condividendo l'apparato argomentativo del Tribunale, rilevando come - ammesso, in ipotesi e per mera comodità di ragionamento, che un sinistro stradale fosse mai avvenuto - l'incidente in ogni caso avrebbe avuto luogo con modalità affatto diverse da quelle denunciate; a fondamento di queste conclusioni, si indicano, in particolare, i differenti orari di verificazione dell'evento riferiti dagli imputati alla Compagnia assicuratrice, l'incertezza su chi fosse alla guida del furgone Volkswagen (secondo Mulè un terzo soggetto, straniero, e non Giovannoni), la circostanza che il veicolo danneggiato fu riportato presso il noleggiatore fuori dell'orario di ufficio da tre stranieri (che se ne andarono frettolosamente senza compilare la scheda di rientro), il fatto che Giovannoni non denunciò mai il sinistro e si sottrasse reiteratamente ad ogni contatto con l'Assicurazione, la singolarità di un incidente avvenuto tra due persone in rapporto di quotidiana frequentazione in località lontana quaranta chilometri dalle rispettive zone di lavoro e residenza, il tentativo di Renna di minimizzare i propri pregressi rapporti con Giovannoni, la sussistenza di un altro sinistro verificatosi cinque giorni dopo con il medesimo furgone sempre asserita mente condotto da Giovannoni (che anche in questo caso non segnalò il fatto alla società di noleggio), la visita di Renna presso una carrozzeria per una stima dei danni riportati dalla Polo in compagnia di Giovannoni, la totale mancanza di versioni alternative offerte dagli imputati.
A fronte di ciò, la rilettura del materiale probatorio invocata nei tre ricorsi comporta una valutazione strettamente di merito preclusa alla competenza di questa Corte.
5. Attengono invece al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche il quarto motivo del ricorso di Renna (che si duole della mancata differenziazione delle varie posizioni degli imputati e della eccessiva valorizzazione della mancata resipiscenza) e il primo motivo del ricorso di Pellitteri (che non condivide il mancato riconoscimento dei benefici sulla base dei precedenti penali). I due motivi sono manifestamente privi di fondamento. Renna sollecita un'inammissibile rivalutazione nel merito di elementi processuali già sottoposti, senza esito positivo, all'attenzione della Corte distrettuale (come le asserite e mai accertate minacce che il ricorrente avrebbe ricevuto dagli altri coimputati).Del pari, Pellitteri si duole dell'argomentazione di primo grado secondo la quale, oltre allo stato di censuratezza, non si rinvengono elementi positivi per la concessione delle generiche, ma, salvo considerazioni del tutto generiche, non allega alcuna circostanza suscettibile di utile valutazione pro reo.
6. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili.
7. Quanto alla prescrizione asseritamente maturata dopo la sentenza di appello, la giurisprudenza di questa Corte regolatrice ha più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.
8. In considerazione della declaratoria di inammissibilità, ciascun ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonché, apparendo evidente che tutti hanno proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cosi:., 13 giugno 2000, n. 186), anche al pagamento in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma da liquidarsi, valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, nella misura di euro tremila. Ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere altresì condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile costituita, liquidate come in dispositivo, avuto riguardo all'attività defensionale svolta, alla nota spese e alla tariffa legale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, no