Italian Supreme Court annuls appeal judgment due to denial of oral hearing violating defense rights under emergency rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court annulled the Court of Appeal's judgment without remittal because the defense's request for an oral hearing was improperly rejected. The appellant argued that the denial violated procedural rights and the court failed to consider mitigating factors. The court ruled that under emergency regulations, rejecting a timely oral hearing request without valid reasons constitutes a nullity, necessitating the annulment to restore the right of defense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 23 comma 8 d.l. n. 137/2020; Art. 178 ss cod. proc. pen.: The denial of a timely request for an oral hearing in emergency proceedings without valid reasons constitutes a nullity, requiring the annulment of the judgment to safeguard the right of defense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FERRANTE GIUSEPPE nato a GINOSA il 08/04/1974 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE di APPELLO di LECCE, sezione distaccata di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in accoglimento del primo motivo di ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Lecce confermava condanna di Giuseppe Ferrante per i reati di minacce, danneggiamento e lesioni. Si contestava al ricorrente di avere il mimato il 7v(:)1 segno dello sfregio del viso all'indirizzo della persona offesa, di avere reciso una decina di ceppi di vite, di avere danneggiato i veicoli degli offesi, nonché di avere cagionato traumi al cranio, al polso ed all'avambraccio di una delle vittime. Veniva confermata anche l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 178 e ss cod. proc. pen.) sarebbe stata illegittimamente dichiarata inammissibile l'istanza di trattazione orale presentata il 28 maggio 2022 attraverso Pec presso l'indirizzo deoositoattipenalica.taranto@giustiziacertit; 2.2. vizio di motivazione in ordine alla conferma di responsabilità per i reati contestati: si deduceva che Corte di appello non aveva considerato (a) che la perquisizione effettuata dai carabinieri subito dopo le presunte minacce aveva dato esito negativo, (b) che, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata gli attrezzi rinvenuti non sarebbero stati di proprietà del ricorrente; 2.3.violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche; 2.4. vizio di motivazione: non sarebbe stato considerato il motivo di appello con il quale si contestava la misura di sicurezza, con specifico riguardo all'attuale sussistenza dello stato di pericolosità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è fondato ed assorbe gli altri. 1.1. Il collegio riafferma che nel giudizio d'appello, nel vigore della disciplina emergenziale, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione (Sez. 6, n. 8588 del 12/01/2022, Rossello, Rv. 283002; Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021, Giaconi, Rv. 282172 - 01).
Nel caso in esame la richiesta di trattazione orale è stata tempestivamente trasmessa il 28 maggio 2022 e rigettata con provvedimento immotivato, cori lesione del diritto di difesa (il motivo del rigetto non risulta espresso d& provvedimento presidenziale, né può trarsi dalla nota del cancelliere che invitava il ricorrente a riproporre la domanda di trattazione con firma digitale). Il provvedimento di rigetto veniva inoltre comunicato il 10 giugno 2022, data incompatibile con l'esercizio del diritto di difesa attraverso la presentazione di conclusioni scritte per l'udienza dell successivo 15 giugno.Il vizio rilevato impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di teme sezione distaccata di Taranto per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Lecce sezione distaccata di Taranto per l'ulteriore corso Così deciso in Roma, il giorn