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Sentenza — n. 24466/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24466/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24466/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Vasto dichiarava non doversi procedere per remissione di querela 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso diretto per cassazione il Procuratore generale di L'Aquila, che deduceva violazione di legge: si procedeva per un'ipotesi prevista dall'articolo 639 comma 2, cod. pen. perseguibile d'ufficio.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 24466/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza proponeva ricorso diretto per cassazione il Procuratore generale di L'Aquila, che deduceva violazione di legge: si procedeva per un'ipotesi prevista dall'articolo 639 comma 2, cod. pen. perseguibile d'ufficio.

Parole chiave

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oltraggio alla corte diritto alla riparazione dell'opera violazione dell'ordine pubblico atti impugnabili abbandono del procedimento per infrazione stradale pubblica istigazione a delinquere
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: D'AMBROSIO GIORGIO nato a VASTO il 19/10/1954 avverso la sentenza del 25/10/2021 del TRIBUNALE di VASTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Vasto dichiarava non doversi procedere per remissione di querela 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso diretto per cassazione il Procuratore generale di L'Aquila, che deduceva violazione di legge: si procedeva per un'ipotesi prevista dall'articolo 639 comma 2, cod. pen. perseguibile d'ufficio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile in quanto tardivo. La sentenza impugnata, pronunciata con motivazione contestuale, veniva comunicata alla Procura generale di L'Aquila il 9 novembre 2021, data dalla quale decorrevano i quindici giorni per impugnare Il termine scadeva, pertanto, il 25 novembre 2021, mentre il ricorso veniva presentato, tardivamente, il 2 dicembre 2021.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il giorno 5 aprile 2023.