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Sentenza — n. 24463/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24463/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24463/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Napoli confermava la condanna emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per i reati allo stesso ascritti, escludendo la recidiva e negando la concessione delle attenuanti generiche 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 99 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva. 2.1.1. Il motivo non supera a soglia di ammissibilità in quanto non proposto con la prima impugnazione, con insanabile violazione della catena devolutiva e violazione dell'art.606, comma 3 cod. proc. pen.. 2.2.

Regesto Legislator

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art. 99 cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 24463/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 99 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva. 2.1.1. Il motivo non supera a soglia di ammissibilità in quanto non proposto con la prima impugnazione, con insanabile violazione della catena devolutiva e violazione dell'art.606, comma 3 cod. proc. pen.. 2.2.

Parole chiave

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scemata imputabilità aggravamento della pena individualizzazione della commisurazione penale circostanza attenuante partecipazione al reato infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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art. 99 cod. pen
violazione di legge (art. 99 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva.
art. 133 cod. pen
Si ribadisce, inoltre, che in punto di quantificazione della pena i giudici di merito godono di un ampio margine di discrezionalità, che deve essere esercitato nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COPPOLA SALVATORE nato a CASERTA il 26/09/1980 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE di APPELLO eh NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Napoli confermava la condanna emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per i reati allo stesso ascritti, escludendo la recidiva e negando la concessione delle attenuanti generiche 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 99 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva. 2.1.1. Il motivo non supera a soglia di ammissibilità in quanto non proposto con la prima impugnazione, con insanabile violazione della catena devolutiva e violazione dell'art.606, comma 3 cod. proc. pen.. 2.2.

Violazione di legge (arti. 62-bis 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione, tenuto conto che il contributo offerto dal Coppola potevano essere valutato come minima rilevanza e che anche la condotta post delictum era stata positiva. 2.2.1. Il motivo è manifestamente infondato in quanto non si confronta con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986).

Si ribadisce, inoltre, che in punto di quantificazione della pena i giudici di merito godono di un ampio margine di discrezionalità, che deve essere esercitato nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., il collegio rileva che, nel caso in esame, la motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio risulta ineccepibile in quanto priva di illogicità manifeste ed aderente alle emergenze processuali. Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte di appello offriva una accurata motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla definizione del trattamento sanzionatorio analizzando sia le modalità di consumazione del reato indicative di un'allarmante per personalità criminale che la condotta post delictum (pagg.3 e 4 della sentenza impugnata).3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il giorno 5