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Sentenza — n. 24462/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24462/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24462/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina, emessa il 9 luglio 2021, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile in relazione al reato di ricettazione di un telefono cellulare.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod.pen; Sentenza — n. 24462/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Per la assorbente ragione indicata in relazione ai primi due motivi e con riguardo al valore del bene ricettato, è stata coerentemente esclusa la concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod.pen..

Parole chiave

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pregiudizio irreparabile danno patrimoniale restituzione delle prestazioni danneggiamento danno patrimoniale procurato con astuzia uso del telefono cellulare alla guida

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod.pen
vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.pen..
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Testo completo

to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Tataru Neculai Daniel, nato in Romania il 28/11/1983, avverso la sentenza del 29/06/2022 della Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore della parte civile, Avv. Pietro Venuti, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso depositando comparsa conclusionale e nota spese; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Davide Mario Restifo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; kv,

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina, emessa il 9 luglio 2021, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile in relazione al reato di ricettazione di un telefono cellulare.

2. Ricorre per cassazione Neculai Daniel Tataru, deducendo:

1) vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.pen.. La Corte avrebbe negato l'applicazione della causa di non punibilità sulla sola base del valore del telefonino oggetto di ricettazione, con motivazione contraddittoria e non pertinente al caso concreto ed al trattamento sanzionatorio ritenuto congruo;

2) violazione di legge sempre in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.pen., per non avere la Corte tenuto conto dei rilievi contenuti nell'atto di appello a proposito della esiguità del danno e della offesa;

3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma„ n. 4 cod.pen., non avendo la Corte valutato l'assenza di danni materiali al cellulare all'atto della sua restituzione al proprietario, che non aveva subito alcun pregiudizio;

4) vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, non avendo la Corte esplicitato le ragioni del diniego a fronte di specifico motivo di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato nei limiti qui di seguito evidenziati.

1. Non sono fondati i primi due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente. Deve ricordarsi, in punto di diritto, che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131- bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez- 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647). Nel caso in esame, la Corte di appello, attraverso una valutazione di merito non rivedibile in questa sede, non ha stimato il fatto meritevole della applicazione della causa di non punibilità, tenendo in considerazione la disponibilità in capo al ricorrente di un bene provento di furto di rilevante valore economico all'epoca del v fatto, circostanza idonea ad escludere la particolare tenuità dell'offesa.

2. Per la assorbente ragione indicata in relazione ai primi due motivi e con riguardo al valore del bene ricettato, è stata coerentemente esclusa la concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod.pen..

3. E' fondato l'ultimo motivo di ricorso. La Corte, non concedendo il beneficio della non menzione della condanna - che era stato richiesto con l'atto di appello a motivo dell'entità della sanzione inflitta, pari a quattro mesi di reclusione ed euro 300,00 di multa, dell'assenza di precedenti penali e carichi pendenti del ricorrente - si è limitata ad a ritenere non sussistenti le condizioni di legge, senza aggiungere altro. La motivazione è apparente in relazione a quanto dedotto nell'atto di appello, non chiarendosi neanche a quale delle condizioni di legge ci si voglia riferire, invece tutte da ritenere in questa sede sussistenti, alla luce anche della concessione in primo grado del beneficio della pena sospesa, con consequenziale accoglimento della richiesta non essendo necessari ulteriori approfondimenti di merito e dunque considerando superfluo il rinvio, in applicazione dell'art. 620, c:omma 1, lett. I, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, che concede, Rigetta nel resto il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Morvillo Mariano, che liquida in complessivi euro 2560,76 oltre accessori di legge. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 05.04.2023. Il Consigliere estensore Il Presiden>i Giuseppe Sgadari Geppino ( DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE IL O