Sentenza — n. 24461/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, in esito a giudizio abbreviato, ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo emessa il 16 dicembre 2019 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di appropriazione indebita di una somma di danaro di circa 26 mila euro della quale aveva la disponibilità quale amministratore di un condominio.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 24461/2023 — snpen · Corte di Cassazione: violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di prescrizione, essendosi il reato consumato alla data della cessazione della carica di amministratore del condominio assunta dal ricorrente, evento verificatosi il 14 giugno 2013, data dalla quale iniziava a decorrere il termine di prescrizione pari a sei:te anni e sei mesi in considerazione del fatto che il Tribunale aveva escluso la recidiva contestata.
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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Lipari Sebastiano, nato a Motta D'Affermo il 31/10/1961, avverso la sentenza del 23/06/2021 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per prescrizione; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, Avv. Carmelo Adamo, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso; /yl
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, in esito a giudizio abbreviato, ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo emessa il 16 dicembre 2019 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di appropriazione indebita di una somma di danaro di circa 26 mila euro della quale aveva la disponibilità quale amministratore di un condominio.
2. Ricorre per cassazione Sebastiano Lipari, deducendo:
1) vizio di motivazione per non avere la Corte fornito alcuna risposta in ordine alla richiesta difensiva, formulata in via preliminare all'udienza del 28 aprile 2021, di ritenere il reato estinto per prescrizione;
2) violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di prescrizione, essendosi il reato consumato alla data della cessazione della carica di amministratore del condominio assunta dal ricorrente, evento verificatosi il 14 giugno 2013, data dalla quale iniziava a decorrere il termine di prescrizione pari a sei:te anni e sei mesi in considerazione del fatto che il Tribunale aveva escluso la recidiva contestata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato in ragione di quanto segue. Dal capo di imputazione risulta che il reato è stato accertato il 13 giugno 2014. Tale indicazione si riferisce al momento della presentazione della querela da parte del nuovo amministratore di condominio subentrato al ricorrente in quell'incarico. Risulta, altresì, a fg. 5 della sentenza impugnata, che l'imputato aveva subito la revoca dell'incarico in data 14 giugno del 2013. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità - della quale la Corte di appello non ha tenuto conto nonostante l'espressa richiesta difensiva - nel caso di appropriazione indebita di somme di denaro relative ad un condominio da parte di colui che ne sia stato amministratore, il reato si consuma all'atto della cessazione della carica, in quanto è in tale momento che, in mancanza di restituzione degli importi ricevuti nel corso della gestione, si verifica con certezza l'interversione del possesso. (In motivazione la Corte ha evidenziato che, considerata la natura fungibile del denaro, sino alla cessazione dalla carica l'amministratore potrebbe reintegrare il condominio delle somme precedentemente disperse) (Sez. 2, n. 19519 del 15/01/2020, Grassi, Rv. 279336;
Sez. 2, n. 40870 del 20/06/2017, Narducci, Rv. 271199). Pertanto, il termine di prescrizione, decorrente dal 14 giugno 2013 e pari a sette anni e sei mesi - essendo stata esclusa dal Tribunale la recidiva qualificata - è maturato in data 15 febbraio 2021, prima della sentenza impugnata, tenuto conto anche del periodo di sospensione pari a 63 giorni dall'udienza del 4 marzo 2019 a quella del 6 maggio 2019.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 05.04.2023. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Geppino R. / vv-tiva- 1 / DEPOSITATO IN CANCELLARLA SECONDA SEZIONE PENALE IL O 7 GIU. 2023 IL FUNZIONA