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Ordinanza — n. 24318/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against agreed sentence for fraud due to lack of legal merit in qualification arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24318/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant's arguments regarding the legal qualification of the fraud offense lacked any substantive merit. Although the appeal cited the specific grounds for challenging a agreed sentence under Article 448 of the Code of Criminal Procedure, the court found these censure points entirely devoid of supporting reason. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, cod. proc. pen.: An appeal against an agreed sentence is inadmissible if the grounds raised, such as alleged errors in legal qualification, are entirely devoid of any substantive merit or legal basis.

Parole chiave

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agreed sentence appeal legal qualification error inadmissible appeal fraud offense procedural costs Cassazione appeal substantive merit prove acquisite tramite sorveglianza

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art.
Art. 444, cod. proc. pen.
ED IN DIRITTO 1.Con la sentenza in epigrafe, Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, ha applicato al ricorrente, ex art. 444 cod.
art. 444 cod. proc. pen
ED IN DIRITTO 1.Con la sentenza in epigrafe, Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, ha applicato al ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione ai reati di truffa ed altro.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Filangeri Guglielmo, nato a Napoli il 22/11/1994, avverso la sentenza del 14/10/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1.Con la sentenza in epigrafe, Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, ha applicato al ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione ai reati di truffa ed altro.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, dolendosi della qualificazione giuridica del fatto. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 50 della legge n. 103 del 23 giugno 2017, precedente alla richiesta di applicazione della pena, il Pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorsi per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza.

Tuttavia, sebbene ci si dolga in ricorso della qualificazione giuridica del fatto, le censure risultano del tutto prive della benché minima ragione a sostegno, sicché non risultano meritevoli di alcuna considerazione. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 02.03.2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Geppino Raq DEPOSITATO IN DANDELLARIA SECONDA SEZIONE PEBALE IL 6U 6I. 2023 /L FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Il