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Ordinanza — n. 24317/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for generic complaints about agreed sentence exceeding statutory limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24317/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Maurizio Boncini's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Boncini challenged the appellate court's application of a five-year sentence and a €1,700 fine agreed upon under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, arguing the penalty was excessive and generic grounds were not recognized. The court ruled that such complaints regarding the determination of the penalty, absent allegations of illegality or violation of statutory limits, fall outside the scope of admissible cassation grounds.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against settlement sentences are admissible only for specific defects in the formation of will or prosecutor consent, excluding generic complaints about penalty excessiveness or lack of statutory limits.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility agreed settlement sentence Article 599-bis criminal procedure generic grounds of appeal statutory limits on penalty commisurazione della pena per rapina riduzione della pena pene condizionali

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha applicato al ricorrente la pena di anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 1700 di multa così come concordata tra le parti, ex art. 599-bis cod. proc. pen., in relazione a diversi reati di rapina ed altro.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha applicato al ricorrente la pena di anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 1700 di multa così come concordata tra le parti, ex art. 599-bis cod. proc. pen., in relazione a diversi reati di rapina ed altro.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102
ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Boncini Maurizio, nato a Roma il 27/07/1979, avverso la sentenza del 04/04/2022 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha applicato al ricorrente la pena di anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 1700 di multa così come concordata tra le parti, ex art. 599-bis cod. proc. pen., in relazione a diversi reati di rapina ed altro. 2.Ricorre per cassazione Maurizio Boncini e si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di una pena inferiore.

3. Secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).

Il ricorrente, nella specie, peraltro in forma del tutto generica, si limita a dolersi della eccessività della pena da lui stesso concordata e richiesta alla Corte di merito che non ne ha modificato la determinazione finale ed ha evidentemente tenuto conto di tutti gli elementi già valutati dal giudice di primo grado e gli altri dati significativi. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 02.03.2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Geppino R DEPOSITATO 11N CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALEíL O 6 IL FUNZIONARI olzl4R10 i/ F