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Ordinanza — n. 24316/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of statutory grounds under Article 448 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24316/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on grounds not permitted by law under Article 448 of the Criminal Procedure Code. The appellant challenged the first-instance judgment regarding sentencing and potential acquittal causes, but the law restricts appeals to specific issues like the defendant's will or legal qualification. Since the cited reasons fell outside these statutory exceptions, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: Appeals against first-instance judgments are strictly limited to statutory grounds; appeals based on alleged acquittal causes or sentencing errors not matching the request are inadmissible.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code Appeal Inadmissibility Statutory Grounds Sentencing Review Legal Qualification Court of Cassation Procedural Bar deposizione inattendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Ne consegue che sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quelli in esame, attengono alla supposta esistenza di cause di proscioglimento ed alla determinazione della pena peraltro conforme alla richiesta.
Art. 444 cod. proc. pen.
ED IN DIRITTO 1.Con la sentenza in epigrafe, Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, ha applicato al ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione ai reati di tentata rapina e lesioni personali.
art. 444 cod. proc. pen
ED IN DIRITTO 1.Con la sentenza in epigrafe, Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, ha applicato al ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione ai reati di tentata rapina e lesioni personali.
art. 129 cod. proc. pen
Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, dolendosi della mancata considerazione da parte del giudice della esistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., della qualificazione giuridica del fatto e della determinazione della pena.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Nappi Ciro, nato a Napoli il 07/02/1997, avverso la sentenza del 26/10/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1.Con la sentenza in epigrafe, Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, ha applicato al ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione ai reati di tentata rapina e lesioni personali.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, dolendosi della mancata considerazione da parte del giudice della esistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., della qualificazione giuridica del fatto e della determinazione della pena. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 50 della legge n. 103 del 23 giugno 2017, precedente alla richiesta di applicazione della pena, il Pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorsi per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza.

Ne consegue che sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quelli in esame, attengono alla supposta esistenza di cause di proscioglimento ed alla determinazione della pena peraltro conforme alla richiesta. Inoltre, pur essendovi una censura sulla qualificazione giuridica del fatto, essa è talmente generica da non meritare alcuna considerazione. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 02.03.2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari DEPOSITATO fN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 86 G I H. 2023 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Il Fun