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Ordinanza — n. 24312/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for fraud as inadmissible due to lack of statutory grounds under 2017 law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24312/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal filed by Raffaele Persico against a Chieti court sentence for fraud inadmissible. Persico argued the lower court failed to address statutory non-punishment grounds, but the prosecution contended the appeal lacked legal basis. The court ruled the appeal invalid because the 2017 law restricted appeals to specific grounds, excluding the one raised.

Regesto Legislator

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L. n. 103 del 2017, art. 1 co. 51; art. 606 c.p.p.: Appeals against sentencing judgments filed after August 3, 2017, are inadmissible unless based on specific statutory grounds such as the defendant's will or legal qualification errors.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility fraud sentencing review statutory appeal grounds non-punishment causes legal qualification error truffa in materia di credito sanzioni pecuniarie abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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L. n. 103 del 2017, art. 1 co. 51
ed € 1000,00 di multa deducendo mancanza di motivazione in ordine alla presenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.
art. 606 c.p.p.
per tutti i casi di ricorso previsti dall'art. 606, ma limitatamente a motivi relativi all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e, infine, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 616 c.p.p.
art. 129 c.p
ed € 1000,00 di multa deducendo mancanza di motivazione in ordine alla presenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERSICO RAFFAELE nato a NAPOLI il 10/11/1958 avverso la sentenza del 23/09/2022 del GIP TRIBUNALE di CHIETIudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA; lette/sentite le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO udito il difensore OSSERVA Persico Raffaele ricorre avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Chieti che, in data 23.9.2022, gli ha applicato, per i reati di truffa e utilizzo indebito di carta di credito la pena di anni 2 di recl. ed € 1000,00 di multa deducendo mancanza di motivazione in ordine alla presenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. Il ricorso è inammissibile.

La L. n. 103 del 2017 ha stabilito (art. 1 co 51) che per le istanze di applicazione pena presentate, come quella in esame, dopo il 3.8.2017 non sarà più possibile impugnare la sentenza ex art. 444 ss. per tutti i casi di ricorso previsti dall'art. 606, ma limitatamente a motivi relativi all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e, infine, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il ricorso è pertanto palesemente inammissibile perché presentato per motivo non previsto dalla legge Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000„00 in favore della Cassa delle ammende. Roma 16/02/2023 Il Consigliere estensore Il Presi en Giovanna Verga Geppin R DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDIlsetriggALE IL IL li funzt