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Sentenza — n. 24311/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late filing exceeding the fifteen-day statutory limit for real security measures.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24311/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the Public Prosecutor's appeal inadmissible because it was filed late, exceeding the fifteen-day deadline required for challenging orders regarding real security measures. Although the prosecutor argued for a ten-day term applicable to personal security measures, the court clarified that real security measures follow the general fifteen-day rule under Article 585 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected without merits as it failed to meet the strict procedural time limits established by law.

Regesto Legislator

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Art. 325, comma 1; Art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.: The appeal deadline for cassation against tribunal orders annulling real security measures is fifteen days from notification, not the ten days reserved for personal security measures.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility real security measures procedural time limits code of criminal procedure notification deadline azione di rivocazione del sequestro impugnabilità della decisione di rinvio procedura di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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Art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Questa Corte ha difatti affermato, con principio che qui si intende ribadire, che il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod.
Art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
pen., ma quello ordinario di quindici giorni di cui all'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. stabilito per le decisioni adottate in camera di consiglio, decorrente, secondo il disposto del successivo comma 2, lett.
Art. 311, comma 1, cod. proc. pen.
avverso le ordinanze emesse dal tribunale all'esito di appello o di riesame nei confronti di provvedimenti in materia di misure c:autelari reali non è quello di dieci giorni previsto dall'art. 311, comma 1, cod.
art. 325 cod. proc. pen
pen., che si riferisce esclusivamente alla materia delle misure cautelari personali e non viene richiamato dal successivo art. 325 cod. proc. pen., ma quello ordinario di quindici giorni di cui all'art.
art. 585 cod. proc. pen
a) del comma secondo dello stesso art. 585 cod. proc. pen., inizia a decorrere dal momento della comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza» (Sez.
art. 322 cod. proc. pen
Con l'ulteriore precisazione che il termine per proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, emessa ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 13737 del 15/11/2018, Ficarra
a), della medesima disposizione, dal momento della comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza (Sez. 3, n. 13737 del 15/11/2018, Ficarra, Rv.
Sez. 2, n. 49966 del 15/09/2015, Miccichè
Sez. 2, n. 49966 del 15/09/2015, Miccichè, Rv.
Sez. U, n. 5 del 20/04/1994, Iorizzo
pen., inizia a decorrere dal momento della comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza» (Sez. U, n. 5 del 20/04/1994, Iorizzo, Rv.
Sez. 1, n. 3962 del 05/06/1997, De Gennaro
265559; Sez. 1, n. 3962 del 05/06/1997, De Gennaro, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza avverso l'ordinanza del 22/09/2022 del Tribunale del Riesame di Potenza; visti gli atti del procedimento nei confronti di Marino Gerardo nato a Napoli il 06/08/1970 Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha chiesto dichiararsi l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Potenza in data 22/09/2022 ha accolto il riesame proposto nell'interesse di Marino Gerardo e Riviello Gaetano, rispettivamente nella qualità il primo di titolare delle quote societarie ed il secondo di legale rappresentante della società RIMA snc di Riviello Gaetano & C., avverso il decreto di convalida del sequestro preventivo emesso in data 01/08/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza in relazione alle condotte oggetto di imputazione provvisoria ai capi d) ed e) (artt. 81, 648-ter.1. cod. pen.), con restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.

2. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza in data 04/11/2022 ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale di Potenza lamentando inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza della motivazione.

4.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché presentato tardivamente, in considerazione dei termini previsti per legge ai sensi degli artt. 325 e 585 cod. proc. pen. che prevedono per l'impugnazione del provvedimento in esame un termine di quindici giorni. Dalla considerazione degli atti presenti al fascicolo è, difatti, emerso che il Pubblico ministero ricorrente ha depositato il ricorso in data 04/11/2022, mentre il provvedimento del Tribunale di Potenza è stato comunicato alle parti in data 07/10/2022 come emerge dalla ricevuta di avvenuta consegna in atti.

Il ricorso risulta, dunque, depositato oltre il termine consentito ai sensi del combinato disposto degli artt. 325 e 585 cod. proc. pen. Questa Corte ha difatti affermato, con principio che qui si intende ribadire, che il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. avverso le ordinanze emesse dal tribunale all'esito di appello o di riesame nei confronti di provvedimenti in materia di misure c:autelari reali non è quello di dieci giorni previsto dall'art. 311, comma 1, cod. proc. pen., che si riferisce esclusivamente alla materia delle misure cautelari personali e non viene richiamato dal successivo art. 325 cod. proc. pen., ma quello ordinario di quindici giorni di cui all'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. stabilito per le decisioni adottate in camera di consiglio, decorrente, secondo il disposto del successivo comma 2, lett. a), della medesima disposizione, dal momento della comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza (Sez. 3, n. 13737 del 15/11/2018, Ficarra, Rv. 275190-01;

Sez. 2, n. 49966 del 15/09/2015, Miccichè, Rv. 265559-01). Si è in tal senso chiarito che: «è insegnamento del tutto risalente e mai smentito che il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo, cod. proc. pen. avverso le ordinanze emesse dal tribunale all'esito di appello o di riesame proposti avverso i provvedimenti in materia di misure cautelari reali è quello ordinario di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma primo, lett.

a) per le decisioni adottate in camera di consiglio, il quale, secondo il disposto della lett.

a) del comma secondo dello stesso art. 585 cod. proc. pen., inizia a decorrere dal momento della comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza» (Sez. U, n. 5 del 20/04/1994, Iorizzo, Rv. 197701). Con l'ulteriore precisazione che il termine per proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, emessa ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen. e avente per oggetto l'annullamento di misura cautelare disposta dal giudice per le indagini preliminari non è quello di dieci giorni previsto dall'art.311, comma primo, dello stesso codice, che si riferisce esclusivamente alla materia delle misure cautelari personali e non viene richiamato dal successivo art. 325 (il quale fa riferimento solo ai commi terzo e quarto dell'art. 311), bensì quello di quindici giorni, previsto in via generale dall'art. 585, comma primo, lett.

a) per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio (Sez. 2, n. 49966 del 15/09/2015, Micciché e altri, Rv. 265559; Sez. 1, n. 3962 del 05/06/1997, De Gennaro, Rv. 207954; Sez. 3, n. 13737 del 15/11/2018, Ficarra, Rv. 275190-01).

2. Il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile. P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 10 f