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Sentenza — n. 24309/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24309/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24309/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Orefice Salvatore, per mezzo del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data 19/10/2022 con il cui il Tribunale di Catania ha rigettato ll'istanza di riesame proposta avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 16/06/2022 dal G.i.p. dello stesso Tribunale, avente a oggetto l'omonima ditta individuale, in relazione al reato di cui all'art. 512-bis cod.pen.. Il ricorrente deduce la mancata valutazione della documentazione prodotta e delle condizioni patrimoniali del ricorrente, la mancata spiegazione delle ragioni per cui i mezzi da sempre posseduti (dal 1974 dal padre e dal 1989 dal ricorrente) potrebbero dissolversi nel nulla in attesa della fine del processo, tanto più che sono stati sequestrati beni mobili registrati, indispen:sabili all'attività di Orefice.Pone ulteriormente l'accento sulla omessa motivazione sul pericolo di modifica, dispersione, o di deterioramento.

Regesto Legislator

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art. 512-bis cod.pen; Sentenza — n. 24309/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro mille -liquidata equitativamente-, in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione del ricorso e in quanto l'art. 616, cod.proc.pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità.

Parole chiave

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beni sequestrati causa di sequestro sottrazione di cose sequestrate beni di famiglia sequestro di conti bancari confisca dei beni

Disposizioni normative citate

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art. 512-bis cod.pen
dello stesso Tribunale, avente a oggetto l'omonima ditta individuale, in relazione al reato di cui all'art. 512-bis cod.pen..
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OREFICE SALVATORE nato il 24/03/1976 a CALTAGIRONE avverso l'ordinanza del 21/07/2022 del TRIBUNALE DI CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Orefice Salvatore, per mezzo del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data 19/10/2022 con il cui il Tribunale di Catania ha rigettato ll'istanza di riesame proposta avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 16/06/2022 dal G.i.p. dello stesso Tribunale, avente a oggetto l'omonima ditta individuale, in relazione al reato di cui all'art. 512-bis cod.pen.. Il ricorrente deduce la mancata valutazione della documentazione prodotta e delle condizioni patrimoniali del ricorrente, la mancata spiegazione delle ragioni per cui i mezzi da sempre posseduti (dal 1974 dal padre e dal 1989 dal ricorrente) potrebbero dissolversi nel nulla in attesa della fine del processo, tanto più che sono stati sequestrati beni mobili registrati, indispen:sabili all'attività di Orefice.Pone ulteriormente l'accento sulla omessa motivazione sul pericolo di modifica, dispersione, o di deterioramento.

2. Successivamente è sopravvenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso. CONSIDERATO IN FATTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la sopravvenuta rinuncia al ricorso. 1.1. Invero, la rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 6, n. 1376 del 10/05/1993, dep. 08/07/1993, Carra, Rv. 195256; Sez. 1, n. 4620 del 12/07/1996, dep. 25/07/1996, Fucci, Rv. 205357; Sez. 3, n. 9461 del 16/06/2000, dep. 06/09/2000, Surdi, Rv. 217544; Sez. 2, n. 12845 del 20/01/2003, dep. 19/03/2003, Beltrami e altro, Rv. 224747).

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro mille -liquidata equitativamente-, in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione del ricorso e in quanto l'art. 616, cod.proc.pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 febbraio 2023 Il Consigliere estenso