Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest error in legal qualification of robbery attempt.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the alleged error in legal qualification did not meet the strict threshold for challenging a plea agreement sentence. The appellant argued that the robbery was only an attempt because one accomplice fled with the loot while others remained arrested, but the Court found this distinction insufficient to constitute a manifest error. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: An appeal against a plea agreement sentence based on alleged error in legal qualification is inadmissible unless the qualification is manifestly eccentric and immediately evident from the indictment and judgment.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO ALBERTO nato il 08/04/1976 a NAPOLI avverso la sentenza del 01/07/2022 del G.I.P. del TRIBUNALE DI PAVIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACD; a seguito di trattazione con procedura de plano;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Russo Alberto, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 01/07/2022 pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Pavia ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen.. 1.1. Con un unico motivo deduce l'erroneità della qualificazione giuridica, osservando che il fatto configurava un tentativo di rapina e non una rapina consumata, atteso che «nel corso della rapina il correo Ubaldo si allontanava autonomamente dalla banca all'arrivo dei Carabinieri prelevando un sacchetto di monete del valore di circa duemila euro, abbandonando i complici che restavano inerti di fronte all'intervento delle Forze dell'Ordine», con conseguente scissione della condotta di Baldo rispetto a quella dei correi. 1.2.
Ciò premesso, il ricorso è inammissibile, mancando i presupposti richiesti per la deducibilità dell'erronea qualificazione giuridica con l'impugnazione di una sentenza di patteggiamento.A tale riguardo va ricordato che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza», (Sez. 4, Sentenza n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 - 01;
Sez. 2, Sentenza n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 -01; Sez. 5 -, Sentenza n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 - 01). Tali condizioni non ricorrono nel caso in esame. Invero, l'impossessamento della refurtiva, da parte di uno solo dei concorrenti, dimostra che l'azione congiunta realizzata dai correi ha raggiunto l'obiettivo della rapina, risultando indifferente che gli altri correi siano stati colti nella flagranza del reato e arrestati dalle Forze dell'Ordine. Da ciò emerge la mancanza di quei requisiti di immediatezza e di eccentricità della qualificazione giuridica che consente il ricorso per cassazione avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 44 cod.proc.pen..
2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 febb