Italian Supreme Court dismisses appeal on appeal tardiness, ruling defendant's new lawyer appointment cured lack of notice.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness of the defendant's arguments regarding appeal timeliness. Although the defendant claimed the appeal period should start from the non-issued summary judgment notice, the court found he had effectively exercised his right to appeal by appointing a new defense lawyer after the first-instance citation. Consequently, the court ruled that the defendant's knowledge of the proceedings and specific authorization to appeal rendered the subsequent appeal by the new lawyer timely, despite the procedural irregularity in the initial notice.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 2 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The failure to notify the summary judgment does not automatically bar the appeal if the defendant, through subsequent actions like appointing a new lawyer after the first-instance citation, demonstrates concrete knowledge of the proceedings and exercises their right to appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASCELLA FRANCESCO nato a BARI il 30/03/1986 avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE di APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale, nella persona di LIDIA GIORGIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Francesco Cascella ricorre per cassazione, a mezzo difensore di fiducia, avverso la sentenza in data 11/10/2011 con la quale la Corte di Appello di Bari ha dichiarato, ex art. 591 comma 2 cod. proc. pen., l'inammissibilità per tardività dell'appello proposto dal predetto imputato avverso la sentenza del Tribunale di Bari in data 19/06/2012.Il ricorrente rileva che i giudici di appello non avevano considerato che il termine decorreva dalla notifica all' imputato dell'estratto contumaciale, nella specie non effettuata.
2. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte. 2.1. Va premesso che la notificazione dell'estratto contumaciale ha lo scopo di informare l'imputato dell'esistenza di una sentenza emessa in sua contumacia, affinché egli possa conoscerla ed esercitare il proprio autonomo diritto di impugnazione, che non si esaurisce con la presentazione dell'impugnazione da parte del difensore; tuttavia, qualora la situazione processuale fornisca in concreto la dimostrazione che l'imputato abbia avuto conoscenza dell'esistenza del provvedimento impugnabile, conferendo specifico incarico ad un nuovo difensore di fiducia successivamente alla notifica di un atto (nella specie, la citazione in appello) che necessariamente presuppone l'esistenza di una sentenza di condanna di primo grado, ben può ritenersi che in tal modo egli abbia esercitato il proprio diritto di impugnazione, non essendo ancora decorso il relativo termine a causa della mancata notificazione dell'estratto contumaciale. (Sez. 2 - , Sentenza n. 3792 del 11/09/2019, Rv. 277968 - 02). 2.2.
E' stato pure osservato che l'impugnazione proposta dal difensore prima del decorso del termine per l'imputato, non maturato a causa della mancata notificazione dell'estratto contumaciale, determina la consumazione dell'autonomo diritto di impugnazione di quest'ultimo, nonostante l'irrituale notificazione, qualora emerga, dagli atti, che l'imputato ha avuto conoscenza dell'esistenza del provvedimento da impugnare, e risulti inoltre il conferimento da parte dello stesso di specifico incarico al proprio difensore di esercitare anche in sua vece il diritto di impugnazione. (Fattispecie in cui l'imputato aveva nominato un difensore di fiducia, conferendogli la procura speciale per proporre impugnazione, procura rilasciata in calce al ricorso proposto dal predetto difensore). (Sez.
F, Sentenza n. 41158 del 25/08/2015, Rv. 264884 - 01. 2.3. Nel caso in esame la difesa deduce unicamente l'erroneo calcolo del termine di 45 giorni ai fini della tempestività dell'impugnazione da parte dell'imputato e non già che l'imputato non abbia avuto conoscenza della sentenza impugnabile, conoscenza che, viceversa, ben può presumersi posto che per l'appello l'imputato ha designato un nuovo difensore di fiducia "I' Avv. Lorenzo Incardona" nominato in sostituzione di quello presente in primo grado, "Avv. Maurizio Fedele". 2.4. Il profilo dedotto non può, quindi, rilevare in relazione alla questione della tempestività dell'appello de quo proposto dal difensore di fiducia, correttamente ritenuto tardivo dai giudici di merito.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. peri., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, in data 8 mar