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Sentenza — n. 24296/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24296/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24296/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona, ha confermato la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno emessa il 13 dicembre 2018 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile in relazione al reato di appropriazione indebita aggravata di un telefono cellulare che l'imputato non aveva restituito al legittimo proprietario avendone avuto il possesso per effettuare una riparazione.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 24296/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione Omar Quartarulli, deducendo violazione di legge in ordine alla tardività della querela, dal contenuto della quale emergerebbe che sarebbe intercorso un tempo di circa cinque mesi tra la commissione del fatto, contestato come avvenuto nel febbraio del 2017 e la querela sporta il 14 luglio del 2017 nonostante la persona offesa avesse avuto piena contezza dell'illecito fin dal mese di marzo 2017. Non avrebbe rilevanza la circostanza che all'epoca in cui la querela era stata sporta per il reato di appropriazione indebita aggravata - come nella specie contestato - si dovesse procedere d'ufficio.

Parole chiave

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istanza tardiva di restituzione dei termini tardivo pagamento delle spese ritardo ingiustificato dell'azione penale notifica tardiva dei difetti azione di indebito arricchimento debito insoddisfatto
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Testo completo

to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Quartarulli Omar, nato a Ascoli Piceno il 12/11/1977, avverso la sentenza del 01/03/2022 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per prescrizione;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona, ha confermato la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno emessa il 13 dicembre 2018 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile in relazione al reato di appropriazione indebita aggravata di un telefono cellulare che l'imputato non aveva restituito al legittimo proprietario avendone avuto il possesso per effettuare una riparazione.

2. Ricorre per cassazione Omar Quartarulli, deducendo violazione di legge in ordine alla tardività della querela, dal contenuto della quale emergerebbe che sarebbe intercorso un tempo di circa cinque mesi tra la commissione del fatto, contestato come avvenuto nel febbraio del 2017 e la querela sporta il 14 luglio del 2017 nonostante la persona offesa avesse avuto piena contezza dell'illecito fin dal mese di marzo 2017. Non avrebbe rilevanza la circostanza che all'epoca in cui la querela era stata sporta per il reato di appropriazione indebita aggravata - come nella specie contestato - si dovesse procedere d'ufficio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo non consentito in quanto non dedotto con l'atto di appello. Deve ricordarsi, in proposito, il principio di diritto secondo il quale la tardività della querela non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, trattandosi di eccezione che comporta accertamenti di fatto che sono devoluti al giudice di merito e che, non essendo stati richiesti tempestivamente, sono preclusi nei successivi gradi di giudizio (Sez. 3, n. 35767 del 21/04/2017, Galizia, Rv. 271245; Sez. 5, n. 19241 del 09/02/2015, Grasso, Rv. 264847).

D'altra parte, ad escludere che la tardività della querela fosse immediatamente rilevabile dalla sentenza impugnata - e, dunque, deducibile in cassazione per la prima volta, come pure si è detto in una decisione di legittimità (Sez. 2, n. 37383 del 08/09/2016, Federici, Rv. 267948) - depone la stessa ricostruzione del ricorrente, che si è soffermato su una serie di elementi dimostrativi del fatto che la piena contezza dell'illecito fosse maturata nella persona offesa in data successiva alla commissione del reato come indicata nel capo di imputazione.

Tanto assorbe ogni altra considerazione difensiva. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.ty.1/ Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 02.03.2023 Il Consigliere estensore Il Presiden e Giuseppe Sgadari Geppino a 14 T" DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE05 b i 1.1. 2023 IL FU