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Sentenza — n. 24283/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24283/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24283/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ET TAMINI YASSINE nato il 26/07/1993 in Marocco 2) MAHBOUBI ABEDALHAKIME nato il 09/01/1996 in Marocco avverso la sentenza del 03/02/2022 della Corte di Appello di Genova Visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le conclusioni depositate dal difensore del ricorrente. Udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO. Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio ROMANO, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi, Lette le conclusioni depositate in data 27 gennaio 2023 dal difensore dell'imputato MAHBOUBI ABEDALHAKIMIE, Avv. Stefano FACCIO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 116 cod. pen, art. 59 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 24283/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo ed il secondo motivo del ricorso proposto ,clall'ET TAMINI, che possono essere trattati congiuntamente avendo ad oggetto doglianze inerenti all'applicazione dell'art. 116 cod. pen., sono aspecifici e manifestamente infondati. 6.1. La Corte di merito, con motivazione logica e coerente con le risultanze istruttorie, ha ritenuto che le condotte poste in essere dall'ET TAMINI, oltre a fornire un contributo significativo alla commissione del furto sia dal punto di vista morale che materiale, perfezionano anche una ipotesi di concorso anomalo nel reato di rapina impropria.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina tentata rapina rapimento furto di lieve entità imputazione di furto responsabilità penale

Disposizioni normative citate

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art. 116 cod. pen
Il ricorrente ET TAMINI lamenta, con il primo motivo di impugnazione, l'inosservanza dell'art. 116 cod. pen.
art. 59 cod. pen
Il ricorrente ET TAMINI lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 59 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTEN:ZA sui ricorsi proposti da:

1) ET TAMINI YASSINE nato il 26/07/1993 in Marocco 2) MAHBOUBI ABEDALHAKIME nato il 09/01/1996 in Marocco avverso la sentenza del 03/02/2022 della Corte di Appello di Genova Visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le conclusioni depositate dal difensore del ricorrente. Udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO. Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio ROMANO, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi, Lette le conclusioni depositate in data 27 gennaio 2023 dal difensore dell'imputato MAHBOUBI ABEDALHAKIMIE, Avv. Stefano FACCIO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Yassine ET TAMINI e Abedalhakime MAHBOUBI, a mezzo dei rispettivi difensori, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza del 3 febbraio 2022 con la quale la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza emessa, in data 26 aprile 2021, dai Tribunale di Genova che ha condannato il primo alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 400,00 di multa ed il secondo alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 600,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 628, comma secondo e terzo, n.

1. cod. pen. ( 2. Il ricorrente MAHBOUBI lamenta, con ' il primo motivo di impugnazione, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato. La motivazione sarebbe carente e contraddittoria in quanto fondata esclusivamente sul riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa Nicholas CURTINOVIS; la difesa ha eccepito l'inattendibilità di tale riconoscimento in considerazione del fatto che la persona offesa, nel corso del primo accertamento fotografico, non era stato in grado di riconoscere uno dei due rapinatori e che l'identificazione degli imputati è avvenuta solo a seguito della visione delle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza site nella stazione ferroviaria. Il ricorrente eccepisce, inoltre, che il CURTINOVIS non avrebbe effettivamente visto gli imputati mentre erano intenti a sottrarre i beni dalla sua valigia ma lo avrebbe desunto dal fatto che gli stessi si erano seduti in prossimità del posto da lui occupato.

3. Il ricorrente MAHBOUBI lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, l'erronea applicazione dell'art. 628, comma secondo cod. pen. e la nullità della sentenza impugnata. Secondo il ricorrente non sussisterebbe il requisito dell'impossessamento dei beni poiché il CURTINOVIS si è accorto della sottrazione del carica batterie e delle cuffie solo dopo l'intervento della Polizia Ferroviaria. L'imputato avrebbe, inoltre, estratto il coltello solo per difendersi dall'aggressione del CURTINOVIS che, dopo averlo colpito al volto, l'afferrava per la maglia e lo sbatteva contro la parete del vagone. L'estrazione del coltello da parte del ricorrente non era, quindi, finalizzata a garantirsi l'impunità con conseguente insussistenza degli elementi costitutivi del reato di rapina impropria, affermazione che troverebbe conferma, in punto di logica, nel comportamento dell'imputato il quale non si è allontanato immediatamente dal vagone per recarsi fuori dalla stazione.

4. Il ricorrente ET TAMINI lamenta, con il primo motivo di impugnazione, l'inosservanza dell'art. 116 cod. pen. in punto di nesso di causalità. Il ricorrente si sarebbe allontanato dal vagone del treno in un momento antecedente a quello in cui il MAHBOUBI ha estratto il coltello per minacciare la persona offesa; a giudizio della difesa l'ET TAMINI non avrebbe fornito alcun contributo eziologico alla realizzazione del reato di rapina con conseguente mancanza di un nesso causale tra la condotta del ricorrente e l'evento diverso realizzato dal MAHBOUBI.Il ricorrente lamenta, inoltre, la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui l'ET TAMINI è stato ritenuto concorrente del reato di rapina nonostante il mancato accertamento della sua presenza sul vagone al momento dell'illecito prelievo delle cuffie e del caricabatteria.

5. Il ricorrente ET TAMINI lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, l'inosservanza ed erronea dell'applicazione dell'art. 116 cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. I giudici di merito avrebbero applicato erroneamente l'art. 116 cod. pen. senza considerare che l'ET TAMINI si sarebbe dato alla fuga non appena il CURTINOVIS è risalito a bordo, dimostrando in tal modo di non aver alcuna intenzione di porre in essere condotte violente o minatorie in danno della persona offesa e che il ricorrente non era presente allorquando il co-imputato ha brandito il coltello nei confronti della persona offesa. La motivazione sarebbe apparente in quanto i giudici di merito non hanno indicato gli elementi da cui desumere che la rapina costituiva sviluppo prevedibile della meno grave azione criminosa voluta dal ricorrente.

6. Il ricorrente ET TAMINI lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 59 cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante dell'uso dell'arma. La motivazione sarebbe, infine, carente in quanto non indica gli elementi da cui desumere la consapevolezza da parte del ricorrente che il MAHBOUBI fosse in possesso di un coltello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito esposte.

1. Deve premettersi che la sentenza di appello e quella di primo grado sono, quanto alle statuizioni oggetto dei ricorsi, conformi, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale ed essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza di appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rvi 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01).

È, infatti, giurisprudenza pacifica di questa Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi sia difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non massimata).

2. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione dei ricorsi, che hanno sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuno premettere, inoltre, che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce; tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione: il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'irnpugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente (per tutte, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01;

Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). La mancanza di specificità del motivo va conseguentemente valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità (in tal senso Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n.11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; da ultimo Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata).

Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il ricorso si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.3. Ciò premesso, è possibile passare all'esame dei singoli motivi dei ricorsi. Entrambi i motivi del ricorso proposto dal MAHBOUBI sono aspecificii in quanto il ricorrente si è limitato a reiterare le medesime doglianze dedotte in appello senza confrontarsi con quanto argomentato in modo esaustivo dalla Corte di meritoinonché dedotti per motivi articolati esclusivamente in fatto e, quindi, propostt> al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità.

Le doglianze formulate sono dirette a contestare, nella sostanza, la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove operata dalla Corte di merito in termini sovrapponibili a quelli effettuati nella sentenza di primo grado; ciò senza considerare che, non appartengono al controllo di legittimità della motivazione, la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione dei fatti e valutazione delle prove, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, essendo invece tale controllo circoscritto alla verifica che il provvedimento impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustifical:ivo sia effettivo ed idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata e, infine, che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni, né illogicità evidenti (vedi Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01;

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Perelli, dep. 2021, Rv. 280601 - 01).

4. In relazione al primo motivo di ricorso con il quale la difesa lamenta l'inattendibilità del riconoscimento effettuato dalla persona offesa, deve esser rimarcato che la Corte territoriale, con motivazione conforme alle risultanze istruttorie ed ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di utilizzabilità dei riconoscimenti fotografici e personali dell'imputato, ha ritenuto che il MAHBOUBI sia senza dubbio il soggetto che ha minacciato con il coltello il CURTINOVIS. I giudici di merito hanno correttamente valorizzato che la persona offesa ha riconosciuto il MAHBOUBI come uno dei rapinatori ed hanno, quindi, chiarito come le dichiarazioni ed il riconoscimento della persona offesa, oltre ad essere intrinsecamente credibili e manifestati in termini di certezza, hanno trovato riscontro esterno nel fatto che il ricorrente è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza ubicate nella stazione mentre saliva a bordo del vagone ove viaggiava la persona offesa per poi scendere e darsi alla fuga di corsa (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza di primo grado e pag. 4 della sentenza impugnata).La piena attendibilità del riconoscimento effettuato dalla persona offesa risulta essere stata valutata dai giudici di appello in maniera logica, congrua e lineare anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto logic:o-fattuale con tale ricostruzione.

La Corte territoriale ha, peraltro, fatto corretto riferimento all'indirizzo ermeneutico della Corte di Cassazione secondo cui il riconoscimento effettuato dalla persona offesa costituisce parte integrante della testimonianza ed è pienamente utilizzabile nel giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del 'giudice (Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina, Rv. 271041 - 01; Sez. 2, n. 23970 del 31/03/2022, Mannolo, Rv. 283392 - 01); di conseguenza, laddove il giudice di merito, come nel caso di specie, abbia valutato l'attendibilità del testimone in maniera logica e congrua, non sono deducibili in sede di legittimità censure che si sostanzino nella prospettazione di una lettura alternativa delle emergenze dell'istruttoria dibattimentale. 4.1.

L'ulteriore censura con la quale il ricorrente afferma che la persona offesa avrebbe desunto l'avvenuta sottrazione dei suoi beni solo dal fatto che gli imputati si erano seduti vicini al suo postor è destituita di fondamento. I giudici di merito hanno espressamente indicato che la persona offesa si è determinata a risalire a bordo del treno in quanto aveva visto due persone intente a rovistare nel suo zaino (vedi pag. 3 della sentenza di primo grado e pag. 2 della sentenza di appello); il ricorrente non si è confrontato con queste argomentazioni limitandosi ad affermare in modo apodittico e privo di alcun riscontro che il CURTINOVIS non avrebbe visto gli imputati sottrarre i beni dalla sua valigia.

5. Il secondo motivo del ricorso proposto dal MAHBOUBI è aspecifico e manifestamente infondato. 5.1. Quanto affermato dalla difesa in ordine al mancato impossessamento dei beni di proprietà della persona offesa è del tutto inconterente rispetto alla dimostrazione della perfezione dell'elemento materiale del reato contestato; la circostanza che il CURTINOVIS si sia accorto della sottrazione del carica batterie e delle cuffie solo dopo l'intervento della Polizia Ferroviaria non ha alcun rilievo ai fini di escludere l'effettivo impossessamento di tali beni da parte degli imputati. 5.2.

La Corte territoriale, con percorso argomentativo coerente con le risultanze istruttorie e privo di illogicità, ha inoltre confutato la censura con la quale la difesa affermava che il ricorrente si sarebbe determinato ad estrarre il proprio coltello solo per: difendersi dalle condotte violente del CURTINOVIS e non per ottenere l'impunità dal reato precedentemente commesso (vedi pag. 2 della sentenza impugnata). I giudici di appello hanno, in particolare, sottolineato che le condotte poste in essere dalla persona offesa (intervento, grida, blocco della persona che stava frugando nel suo bagaglio) in considerazione della loro tenuità non erano sicuramente idonee a giustificare le condotte minatorie dell'imputato, il quale dopo aver commesso una condotta di illecita apprensione di beni altrui, ha reagito in maniera del tutto sproporzionata, manifestando una chiara volontà tesa a sottrarsi alle conseguenze delle sue azioni e darsi alla fuga.

6. Il primo ed il secondo motivo del ricorso proposto ,clall'ET TAMINI, che possono essere trattati congiuntamente avendo ad oggetto doglianze inerenti all'applicazione dell'art. 116 cod. pen., sono aspecifici e manifestamente infondati. 6.1. La Corte di merito, con motivazione logica e coerente con le risultanze istruttorie, ha ritenuto che le condotte poste in essere dall'ET TAMINI, oltre a fornire un contributo significativo alla commissione del furto sia dal punto di vista morale che materiale, perfezionano anche una ipotesi di concorso anomalo nel reato di rapina impropria.

I giudici di appello hanno correttamente ritenuto che, in considerazione delle modalità e del luogo in cui si è svolto il furto, era presente ab origine un elevato rischio di essere scoperti dalla persona offesa e, di conseguenza, era ragionevolmente prevedibile la necessità do porre in essere condotte violente o minatorie in caso di intervento della persona offesa con conseguente accettazione del rischio della perpetrazione del reato più grave di rapina impropria, a nulla rilevando che l'ET TAMINI non fosse materialmente presente al momento in cui il correo ha estratto il coltello per minacciare il CURTINOVIS e darsi alla fuga (vedi pag. 3 della sentenza impugnata). 6.2.

I giudici di appello hanno correttamente dato seguito al consolidato principio di diritto secondo cui, in tema di concorso anomalo, costituisce sviluppo logicamente prevedibile del programmato delitto di furto, l'uso di violenza o minaccia nei confronti della parte lesa o del terzo intervenuto dopo la sottrazione della cosa, che fa progredire l'azione criminosa in rapina impropria, ascrivibile al compartecipe che non ha partecipato all'esecuzione materiale della violenza o minaccia (vedi Sez. 2, n. 45446 del 06/10/2016, Rv. 268564 -01; Sez. 2, n. 49443 del 03/10/2018, Jamarishvili, Rv. 274467 - 01).Per aversi concorso anomalo è, infatti, sufficiente che il diverso reato commesso dal correo possa rappresentarsi nella psiche dell'agente come uno sviluppo logicamente e normalmente prevedibile di quello voluto, senza l'intervento di circostanze eccezionali, atipiche ed imprevedibili, come tali in alcun modo collegabili e del tutto svincolate rispetto al fatto criminoso dal quale ha preso le mosse lo sviluppo ulteriore e più grave della condotta di taluno dei correi nel concordato reato diverso (Sez. 2,, n. 52811 del 04/11/2016, Bennato, Rv. 268788 - 01;

Sez. 2, n. 20669 del 20/04/2022, Mouqsid, non massimata). La responsabilità del concorrente, quali che siano il suo grado di partecipazione e il suo ruolo, trova fondamento nel necessario affidamento alla condotta e alla volontà dei compartecipi, che gli impone di non sottovalutare il pericolo che taluno di essi, deviando dall'azione esecutiva concordata per fronteggiare eventuali difficoltà improvvisamente sopravvenute, possa realizzare un reato diverso da quello inizialmente previsto. In conclusione, la responsabilità a norma dell'art. 116 cod. pen. può essere esclusa solo quando il reato diverso e più grave di quello concordato, commesso da altri concorrenti, consista in un evento atipico, insorto per circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili (Sez. 1., n. 44579 del 11/09/2018, B., Rv. 273977 - 01;

Sez. 1, n. 47334 dell'11/05/2022, Deluca, non massimata). 6.3. Nel caso in esame, deve escludersi che la sequenza degli accadimenti sia stata influenzata da circostanze eccezionali, imprevedibili e non ricollegabili all'azione crinninosa, tali da interrompere il nesso causale tra la condotta ideata e realizzata dai correi ed il reato più grave materialmente posto in essere dal MAHBOUBI con conseguente manifesta infondatezza della doglianza.

7. Il terzo motivo del ricorso proposto dall'ET TAMINI è aspecifico. 7.1. La Corte territoriale ha desunto la consapevolezza da parte del ricorrente dell'esistenza del coltello dal complessivo comportamento tenuto dall'ET TAMINI, il quale fin dal primo momento ha agito unitamente al MAHBOUBI, condividendone le modalità di azione finalizzate all'illecita apprensione dei beni della persona offesa. Tale valutazione, fondata su argomenti esenti da manifeste illogicità, è coerente con la natura oggettiva della contestata aggravante e con la conseguente sua estensione al correo che era a conoscenza della disponibilità dell'arma ovvero che ha ignorato -per colpa- tale circostanza.

I giudici di appello hanno, peraltro, evidenziato che il ricorrente non ha fornito alcuna giustificazione in ordine alla sua presenza sulla scena del crimine ed in ordine alle condotte poste in essere in danno della vittima del furtoitrasformatosi in rapina in conseguenza delle condotte minatorie del correo. Il ricorrente insistendo nell'accoglimento di allegazioni difensive che sostiene esser state pretermesse dai giudici di appello, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede cli appello e con le emergenze processuali determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito. 7.2.

Va, in proposito, ricordato che non è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia, come nel caso di specie, compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. La Corte di Cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione.

8. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore delta cassa delle ammende della somma di euro tremila,