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Sentenza — n. 24278/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls acquittal when judge finds different crime but acquits, violating procedural law on act transmission.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24278/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procurator General successfully appealed the Court of Appeal's acquittal of Cristina Novembri for the crime of embezzlement. The lower court had acquitted her but simultaneously ordered the transmission of files regarding a suspected fraud, a move the Supreme Court found legally contradictory. The Court ruled that when a judge identifies a different crime than the one charged, they must transmit the files without issuing an acquittal to avoid precluding future prosecution.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. b) c.p.p.; Art. 646 cod.pen.: When a trial judge finds facts constituting a different crime than the one charged, they must order the transmission of files to the Public Prosecutor without pronouncing an acquittal on the charged offense, as simultaneous acquittal and file transmission regarding a different crime creates an intrinsic contradiction and precludes the exercise of the criminal action.

Parole chiave

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violation of law incompatibility of acquittal transmission of files different crime found preclusion of action acquittal annulment procedural contradiction istruzione penale per appropriazione indebita

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. b) c.p.p.
"Violazione di legge ex art. 606 lett.
Art. 646 cod.pen.
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova impugna la sentenza in data 27/05/2022 con cui il Tribunale di Massa ha assolto Novembri Cristina dal reato di cui all'art. 646 cod.pen., così come ascrittole in rubrica.
art. 646 cod.pen
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova impugna la sentenza in data 27/05/2022 con cui il Tribunale di Massa ha assolto Novembri Cristina dal reato di cui all'art. 646 cod.pen., così come ascrittole in rubrica.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 34555 del 22/04/2010, Colazzo
Sez. 6, Sentenza n. 37626 del 25/06/2019, Bragagni
Sez. 6, Sentenza n. 9743 del 21/01/2004
277200 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 9743 del 21/01/2004 Ud.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso la CORTE DI APPELLO DI GENOVAnel procedimento a carico di NOVEMBRI CRISTINA nata il 12/12/1979 a CARRARA avverso la sentenza del 27/05/2022 del TRIBUNALE DI MASSAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio; sentito l'Avvocato ROBERTO MORONI che, per delega dell'Avvocata ROSALBA RIZZO e nel'interesse di NOVEMBRI CRISTINA, ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova impugna la sentenza in data 27/05/2022 con cui il Tribunale di Massa ha assolto Novembri Cristina dal reato di cui all'art. 646 cod.pen., così come ascrittole in rubrica. Deduce: 1.1. "Violazione di legge ex art. 606 lett.

b) c.p.p. per incompatibilità tra la pronuncia di assoluzione e l'ordinanza di trasmissione degli atti al PM".Il Pubblico ministero ricorrente premette che il Tribunale ha assolto Novembri dal reato di appropriazione indebita contestatole in relazione a un contratto di locazione finanziaria, ritenendo non provata la consegna dei beni; che, al contempo, il tribunale riteneva che vi fossero elementi conducenti nel senso della configurazione di una truffa, sempre in danno della società di leasing. Deduce, dunque, la violazione di legge, rimarcando come nel caso in cui il giudice ritenga che il fatto sia diverso da quello contestato debba provvedere alla trasmissione degli atti al Pubblico ministero, senza pronunciar sentenza assolutoria.

CONSIDERATO IN FATTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Per come illustrato nel ricorso, il giudice del Tribunale di Massa, all'esito del giudizio celebrato nei confronti di Novembri Cristina per il reato di cui all'art. 646 cod.pen., ha escluso la configurabilità del fatto contestatole, ma ha ritenuto che vi fossero gli estremi per configurare una truffa. A fronte di tale convincimento, ha pronunciato la sentenza oggi impugnata, con cui ha assolto l'imputata per il reato di cui all'art. 646 cod.pen., disponendo al contempo la trasmissione degli atti al Pubblico ministero in relazione alla truffa preconizzata in relazione al medesimo fatto per cui aveva assolto. 1.2.

Il Pubblico ministero ha fondatamente denunciato che tale evenienza configura una violazione di legge. A tal proposito va rimarcato che « il giudice del dibattimento non può trasmettere gli atti al pubblico ministero sul rilievo della diversità tra fatto commesso e fatto contestato e contemporaneamente assolvere da quest'ultimo l'imputato perché i due provvedimenti contestualmente emessi si pongono in intrinseca contraddizione e il successivo giudizio incorrerebbe nella preclusione del giudicato, ma deve limitarsi, qualora rilevi diversità del fatto, a disporre la trasmissione degli atti al P.M., lasciando con ciò impregiudicata qualsiasi futura determinazione di quest'ultimo», (Sez. 5, Sentenza n. 34555 del 22/04/2010, Colazzo, Rv. 248161 - 01).

Nello stesso senso è stato spiegato che «il giudice che ritenga la diversità del fatto emerso dall'istruttoria rispetto a quello enunciato nell'imputazione deve disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero senza pronunciare sentenza assolutoria sul fatto, diversamente rimanendo precluso dal giudicato il nuovo esercizio dell'azione penale», (Sez. 6 - , Sentenza n. 37626 del 25/06/2019, Bragagni, Rv. 277200 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 9743 del 21/01/2004 Ud. (dep. 03/03/2004 ) Rv. 229209 - 01). 1.3. La sentenza va dunque annullata senza rinvio in relazione alla pronuncia assolutoria.Rimane salva la trasmissione degli atti al Pubblico ministero.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Così deciso il 3 febbraio 2023 Il Consiglie