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Sentenza — n. 24273/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific legal citations.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24273/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to properly qualify the sentence and that the facts constituted only a civil wrong. The court rejected these claims because the first ground was a material error correctable via execution incident, while the second was too generic to allow the appellate court to exercise its review.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p. lett. b.; Art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if a ground is merely assertive without specific censure or if a material error is correctable through an execution incident.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds material error execution incident procedural costs criminal qualification appellate review pena privativa della libertà

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p. lett. b.
"Violazione ex art. 606 c.p.p. lett. b.".
Art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Da ciò discende che il motivo è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
art. 646 cod.pen
Pagano Antonio, per il tramite del proprio difensore, impu gna la sentenza in data 10/12/2021 della Corte di appello di Salerno, che ha confermato la sentenza in data 20/11/2019 del Tribunale di Salerno, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 646 cod.pen..
art. 606 c.p
"Violazione ex art. 606 c.p.p.
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Testo completo

la seguente SENTENIZA sul ricorso proposto da: PAGANO ANTONIO nato il 18/07/1981 a EBOLI avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE DI APPELLO DI SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso ; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO ; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Pagano Antonio, per il tramite del proprio difensore, impu gna la sentenza in data 10/12/2021 della Corte di appello di Salerno, che ha confermato la sentenza in data 20/11/2019 del Tribunale di Salerno, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 646 cod.pen..

2. Deduce: 2.1. "Violazione ex art. 606 c.p.p. lett. b.". Si riporta integralmente il motivo: «Per non avere la Corte di appello corretto il dispositivo della sentenza di I°, nella parte in cui, condanna l'imputato ad anni due, senza qualificazione di "arresto e, o reclusione"». 2.2. "Violazione ex art. 606 c.p.p. lett. b.".Il ricorrente premette che l'interversione del possesso «presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione"». Sostiene, dunque, che il caso in esame rimane nell'alveo del mero illecito civile.

CONSIDERATO IN FATTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto la questione andava devoluta al giudice dell'appello, giacché riferita alla sentenza di primo grado. Va precisato che l'omissione è eventualmente emendabile con l'incidente di esecuzione, configurando un evidente errore materiale, chiaramente evincibile dalla lettura della motivazione, dove viene specificato che la pena detentiva inflitta è quella della reclusione. 1.2. Il secondo motivo risulta del tutto generico, risolvendosi in un'apodittica e assertiva affermazione secondo cui il fatto in esame non ha rilievo penale, senza che siano sviluppate censure alla sentenza impugnata.

Da ciò discende che il motivo è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen., in quanto non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

2. Da quanto esposto deriva l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 febbr