Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 24270/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against robbery convictions due to inadmissibility of generic mitigation arguments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24270/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Covaiiu Iulian and Cimpoi Costel Fanica inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The applicants argued for acquittal based on insufficient evidence and requested the recognition of generic mitigating circumstances, which the lower court had rejected. The Court ruled that the appeal regarding mitigation was fundamentally inadmissible because it lacked the required specificity, rendering the first-instance judgment final on that point.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if it relies on generic indications of mitigating circumstances without a specific comparison to the first-instance reasoning, thereby depriving the defendant of the right to further recourse.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal generic mitigating circumstances specificity requirement finality of first instance Code of Criminal Procedure prove acquisite tramite sorveglianza dubbio circa il carattere di infrazione pericolo di collusione con testimoni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 530 comma 3 cod.proc.pen
Assoluzione ex art. 530 comma 3 cod.proc.pen.
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4 - Sentenza n. 5396 del 15/11/2022
Sez. 5 - Sentenza n. 6746 del 13/12/2018
Sez. 4, Sentenza n. 14442 del 26/09/1990
Sez. 1, Sentenza n. 3602 del 26/10/1987
185683; Sez. 1, Sentenza n. 3602 del 26/10/1987 Ud.
Sez. 7, Ordinanza n. 13346 del 11/11/2016
Sez. 7, Ordinanza n. 13346 del 11/11/2016 ud.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COVALIU IULIAN nato il 04/07/1974 in ROMANIA CIMPOI COSTEL FANICA nato il 06/05/1996 in ROMANIA avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE DI APPELLO DI MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARAC:0; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Covaiiu Iuiian e Cimpoi Costei Faniva,, per il tramite dei rispettivi difensori e con ricorsi separati, impugnano la sentenza in data 04/03/2022 della Corte di appello di Messina, che ha confermato la sentenza in data 18/03/2021 del Tribunale di Messina, che li aveva condannati per i reati di rapina aggravata e lesioni aggravate. Deducono:

2. COVALIU Iulian. 2.1. Violazione di legge in relazione alla rapina, alle lesioni e alla mancata assoluzione.Con il primo motivo il ricorrente sostiene che dal compendio probatorio non emergono gli elementi costitutivi dei reati contestati. A sostegno dell'assunto illustra e compendia le risultanze istruttorie e sollecita la Corte di cassazione all'analisi per visione delle immagini. 2.2. Erronea applicazione di norma processuale e vizio di motivazione, in relazione al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Assoluzione ex art. 530 comma 3 cod.proc.pen. per non essere stata raggiunta la prova in ordine al fatto di reato contestato.

A tale riguardo si assume che l'unico elemento costituito dalla registrazione effettuata con il sistema di videosorveglianza non possiede gli elementi di certezza richiesti per affermare la penale responsabilità, anche perché privo degli elementi richiesti per fungere da prova atipica. Viene, dunque, dedotta la violazione d& principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. 2.3. "Defezione delle aggravanti contestate. Sussistenza e prevalenza delle attenuanti generiche. Variazione riduttiva del quoad poenam". In questo caso si sostiene l'insussistenza delle aggravanti così come riconosciute dai giudici di merito.

Aggiunge che le circostanze attenuanti generiche dovevano essere valutate siccome prevalenti alle aggravanti. Ln tt?i“ 3. (CLST011 Costei Fa nica. 3.1. "Nullità della sentenza per illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità della persona offesa circa l'avvenuta rapina; travisamento della prova". Con il primo motivo il ricorrente denuncia l'illogicità della motivazione, in quanto in contrasto con le dichiarazioni della persona offesa e delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza. 3.2. "Mancanza di motivazione in relazione al II, al III ed al IV motivo di appello".

In questo caso il ricorrente denuncia l'omessa motivazione in relazione al riconoscimento della legittima difesa in relazione al capo b), ovvero al riconoscimento dell'attenuante della provocazione oltre c:he sull'esclusione dell'aggravante dei futili motivi. 3.3. "Mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche". Anche in questo caso si denuncia l'omessa motivazione in relazione al quinto motivo dell'atto di appello, con cui si chiedeva il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza o almeno di equivalenza con le aggravanti.

Si aggiunge che era stato invocato anche il principio di adeguatezza della pena.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di COVALIU Iulian è inammissibile perché tardivo. 1.1. A tal proposito si rileva che la sentenza è stata pronunciata il 4 marzo 2022, senza riserva di termini per la redazione della motivazione. Da ciò discende che, in applicazione dell'art. 544, comma 2, cod.proc.pen., la Corte di appello doveva provvedere alla redazione dei motivi entro quindici giorni dalla sua pronuncia, ossia entro il 19 marzo 2022. I motivi sono stati tempestivamente depositati il 4 marzo 2022.

In presenza di tali evenienze, l'impugnazione della sentenza doveva essere proposta entro trenta giorni dalla scadenza del termine di legge indicato dall'art. 544, comma 2, cod.proc.pen., per come disposto dall'art. 585, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., letto in combinazione con lo stesso art. 585, comma 2, lett. c), cod.proc.pen.. Il ricorso andava proposto, quindi, entro il 18 aprile 2022. Nel caso in esame il ricorso è stato proposto il 28 aprile 2022, quando il termine per l'impugnazione era oramai spirato. Da qui la sua inammissibilità. cirteo, 2.

Il ricorso di CISTOI Costei Fanica è inammissibile. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente muove censure in relazione all'attendibilità della persona offesa e denuncia il vizio di travisamento della prova. 2.1.1. Con riguardo al primo profilo, va ribadito che ogni vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa ovvero dei testimoni è precluso innanzi alla Suprema Corte in ossequio al principio incontroverso in giurisprudenza secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto c:he ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (in tal senso cfr.

Sezioni Unite, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione). Contraddizioni che non si rinvengono nella motivazione della sentenza in esame. 2.1.2. In relazione alla denuncia di travisamento della prova, si deve ricordare che «nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado», (Così, tra molte, Sez. 3 - , Sentenza n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 - 01).

Tale condizione manca nel caso in esame, con la conseguente inammissibilità dei motivi. 2.2. I restanti motivi lamentano l'omessa motivazione della Corte di appello rispetto ai motivi con cui si sosteneva la configurabilità della legittima difesa in relazione alle lesioni (motivo II), la riconoscibilità dell'attenuante della provocazione (motivo III), il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti o quantomeno equivalenti rispetto alle aggravanti (motivo V). 2.2.1. Con riguardo ai motivi relativi alla legittima difesa e alla provocazione, si deve considerare che il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente.

A tal proposito va premesso questa Corte ha già avuto modo di affermare che «non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza», (Sez. 4 - , Sentenza n. 5396 del 15/11/2022 Ud., dep. il 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 6746 del 13/12/2018 Ud., dep. 12/02/2019, Currà, Rv. 275500 - 01). Nel caso in esame la motivazione della Corte di appello si mostra del tutto inconciliabile con la possibilità di riconoscere la legittima difesa o la provocazione, ove si consideri che nella sentenza viene rimarcato che l'aggressione è stata "proditoria", improvvisa, assolutamente a sorpresa e preordinata allo spossessamento, così che non può essere rinvenuta alcuna condotta aggressiva o provocatoria proveniente dalla vittima del reato, né una condotta siffatta viene rinvenuta dai giudici dall'esame delle videoriprese. 2.2.2.

Quanto alle circostanze attenuanti generiche, il motivo di ricorso è inammissibile per l'inammissibilità del correlato motivo di appello che -a tal riguardo- era privo del requisito della specificità, risolvendosi in una generica indicazione degli elementi astrattamente valutabili al fine dell'attenuante. Tale generica indicazione, però, non viene dotata di concretezza, non esprimendo alcuna censura alla sentenza di primo grado, consistendo sostanzialmente in una mera evocazione dell'attenuante, priva di un reale confronto con le argomentazioni del primo giudice che, invece, aveva specificamente escluso la riconoscibilità di circostanze attenuanti generiche in ragione della condotta assunta dagli imputati.In ragione di tale rilievo, va ricordato che «le cause di inammissibilità dell'appello inficiano alla radice l'impugnazione senza possibilità di sanatoria.

Tale inammissibilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, se non rilevata dal giudice a quo e dal giudice ad quem, deve essere rilevata dalla Cassazione. L'inammissibilità dell'appello importa che la sentenza di primo grado diventa irrevocabile sul punto e nei confronti dell'imputato, con la conseguenza che questi difetta del potere di ricorrere per Cassazione, per cui va dichiarato inammissibile il ricorso da lui proposto», (Sez. 4, Sentenza n. 14442 del 26/09/1990, Pilloni, Rv. 185683; Sez. 1, Sentenza n. 3602 del 26/10/1987 Ud. -dep. 21/03/1988-, Alticozzi, Rv. 177925; più di recente, nello stesso senso, non massimate:

Sez. 7, Ordinanza n. 13346 del 11/11/2016 ud. -dep. 20/3/2017, Andronaco). A tanto consegue che è oggi preclusa ogni possibilità di esaminare la questione relativa alle circostanze attenuanti generiche, a cagione della sua radicale e originaria inammissibilità.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.,M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrent