Cassation annuls preliminary hearing judge's order returning files to prosecutor for direct trial due to procedural irregularity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the preliminary hearing judge's order returning case files to the prosecutor for direct trial. The prosecutor argued this violated procedural rules regarding aggravated circumstances of minor defense in internet fraud cases and deprived the public prosecution of the opportunity to modify charges. The court ruled that such a decision constitutes an illegal regression of the proceedings and an abuse of power not granted to the preliminary judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 33 sexies cod. proc. pen.; Art. 4, 416, 550 cod. proc. pen.: It is abnormal for a preliminary hearing judge to order the return of files to the prosecutor for direct trial after reclassifying the offense, as this causes an illegal regression of the proceedings and violates the principle of reasonable duration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE D] ROMA nel procedimento nei confronti di: SPADA CONSIGLIO nato a ISERNIA il 14/05/1987 avverso l'ordinanza del 06/12/2022 del G.u.p. del Tribunale d Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino che ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Il G.u.p. del Tribunale di Roma, con l'ordinanza impugnata in questa sede, ha disposto la restituzione degli atti al P.M. ai sensi dell'art. 33 sexies cod. proc. pen., senza procedere all'udienza preliminare, rilevando l'insussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa indicata nell'imputazione di truffa e ritenendo che per il fatto di reato dóvesse procedersi con citazione diretta a giudizio.
2. Ricorre per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Roma deducendo, con unico articolato motivo, l'abnormità del provvedimento impugnato rispetto alle disposizioni degli artt. 4, 416 e 550 cod. proc. pen.; rileva il P.m. ricorrente che è errato il presupposto su cui il G.u.p. ha ritenuto di qualificare diversamente il fatto storico, in quanto per costante indirizzo giurisprudenziale sussiste la circostanza della minorata difesa in ipotesi di truffe realizzate attraverso la rete Internet, per le peculiari modalità di conclusione a distanza dei contratti; inoltre, il provvedimento emesso dal G.u.p. rappresenta esercizio di un potere non attribuito al Giudice dell'udienza preliminare, nei termini in cui è stato esercitato (non risultando dall'imputazione l'ipotizzata insussistenza della circostanza aggravante e difettando una qualsivoglia fase decisoria previo contradditorio tra le parti), e in ogni caso determina una regressione anomala del procedimento, con violazione dei principi di ragionevole durata del processo costringendo il P.m. ad uniformarsi alla qualificazione giuridica adottata dal G.u.p. senza possibilità di riproporre l'originaria imputazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. E' stato di recente riaffermato il principio, cui il Collegio intende uniformarsi, secondo il quale «è abnorme, in quanto determina una indebita regressione del processo, il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare il quale, investito della richiesta di rinvio a giudizio per un reato che prevede la celebrazione dell'udienza preliminare, disponga, previa riqualificazione giuridica del fatto, la restituzione degli atti al pubblico ministero„ ai sensi dell'art. 33 sexies cod. proc. pen., affinché si proceda con citazione diretta» (Sez. 1, n. 30062 del 29/09/2020, Bianco, Rv. 279729 - 01, che richiama la conforme giurisprudenza maggioritaria).
Il G.u.p., peraltro muovendo da un'interpretazione di di -itto in contrasto con ripetute decisioni della Corte sul punto della sussistenza dell'aggravante della minorata difesa, in relazione alle circostanze di luogo (Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, Cristaldi, Rv. 269893 - 0; Sez. 2, n. 43706 del 29/09/2016, Pastafiglia, Rv. 268450 - 0) e valutando in concreto gli specifici vantaggi conseguiti (Sez. 2, n. 40045 del 17/07/2018, Onnis, Rv. 273900 - 0; Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Poropat, Rv. 281800 - 0), ha omesso di procedere secondo il percorso della celebrazione dell'udienza preliminare e della successiva eventuale sollecitazione in quella sede, rivolta al pubblico ministero, per integrare o modificare l'imputazione, in relazione al contenuto del fascicolo delle indagini (all'esito della quale - ove il P.M. non avesse adempiuto al dovere di provvedervi - legittimamente avrebbe potuto disporre la regressione del procedimento, onde consentire il nuovo esercizio dell'azione penale in modo aderente alle effettive risultanze d'indagine:
Sez. Unite, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238239 - 0). Si tratta, dunque, di provvedimento emesso sulla base di un potere che l'ordinamento non riconosce al giudice dell'udienza preliminare, in difetto dell'instaurazione del contraddittorio sul tema dell'imputazione; inoltre, quel provvedimento ha determinato una regressione indebita con illegittima compressione dei poteri della parte pubblica, privata della possibilità di esercitare l'azione penale nuovamente in relazione all'originaria imputazione. In conseguenza, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio con restituzione degli atti al G.u.p. per la celebrazione dell'udienza preliminare.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale