Italian Court dismisses appeal as grounds for inadmissibility are not permitted by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised by the defense were not permitted under the relevant procedural articles. The appellant argued for a lack of reasoning regarding acquittal causes and an erroneous legal qualification of an aggravating circumstance, but the court found these arguments invalid. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.: An appeal based on a defect of reasoning regarding the non-existence of acquittal causes or a mere citation of a norm without factual contestation is inadmissible as it does not fall within the permitted grounds for cassation.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA Motivazione semplificata sul ricorso proposto da: SCOGNAMIGLIO SALVATORE nato a TORRE DEL GRECO il 21/10/1977 avverso la sentenza del 21/06/2022 del G.u.p. del Tribunale di Torre Annunziata visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il G.u.p. del Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza in data 21 giugno 2022, applicava nei confronti di Scognamiglio Salvatore la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati a lui ascritti di usura (capi 4 e 5) ed estorsione aggravata, ai sensi dell'art. 629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 3 quater, cod. pen. (capo 6).
2. Ricorre per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge in relazione agii artt. 129 e 444, comma 2, cod. proc. pen., per l'omessa motivazione circa l'insussistenza di eventuali cause di proscioglimento guanto ai delitti di cui ai capi 4) e 5). 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., attesa l'erronea qualificazione giuridica del fatto contestato, quanto alla riconosciuta circostanza aggravante di cui dell'art. 629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 3 quater, cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti. Va rilevato, infatti, che il motivo di ricorso, con cui si censura il difetto di motivazione in ordine all'insussistenza delle condizioni per la declaratoria di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non è compreso tra i casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen. (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 0; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 0); del tutto infondata, la censura relativa all'ipotizzata erronea qualificazione giuridica, atteso che della circostanza aggravante non vi è descrizione in fatto nell'imputazione, sicché il mero richiamo della norma non costituisce contestazione della circostanza; dagli atti risulta che è stata disposta, con ordinanza in data 18 ottobre 2002, la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza prevedendo l'aggiunta delle parole "esclusa l'aggravante di cui all'art. 629, comma 2, n. 2 in relazione all'art. 628, comma 3 n. 3 cod. pen." e, in ogni caso, di tale aggravante non si è tenuto conto nella determinazione della pena da applicare, che risulta corrispondente a quella indicata e richiesta dalle parti (Sez. 1, n. :29668 del 17/06/2014, Cannizzo, Rv. 263217 - 0).
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa