Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24153/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the appellant personally filed it instead of using a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24153/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant personally filed the petition rather than engaging a qualified defense attorney. Although the lower court convicted the appellant of robbery and receipt, the appellant argued the reasoning was illogical and the sentence excessive. The court ruled that under the amended Criminal Procedure Code, personal appeals are strictly prohibited and must be signed by registered defense counsel to avoid dismissal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 613 c.p.p.: The appeal to the Court of Cassation cannot be filed personally by the party but must be signed by a defense attorney registered in the special roll of the Court of Cassation, under penalty of inadmissibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
personal appeal inadmissibility qualified defense attorney requirement Criminal Procedure Code amendment special roll registration Cassation appeal procedure alibi luogo del reato testimone a carico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Art. 613 c.p.p.
pen., va rilevato che l'impugnazione proposta è inammissibile in quanto il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod.
Law 23 June 2017, n. 103
art. 613 cod. proc. pen
pen., va rilevato che l'impugnazione proposta è inammissibile in quanto il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso conseclue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale
Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRANATO Serena nata a Salerno il 16/09/1990 avverso la sentenza del 18/10/2022 della Corte di Appello di Salerno. udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSINIO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In data 18 ottobre 2022 la Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore, in data 6 aprile 2022 ha condannato Serena GRANATO alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in relazione ai reati di rapina e ricettazione.

2. Serena GRANATO propone personalmente ricorso per cassazione avverso detta sentenza, lamentando, come unico motivo di impugnazione la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputata ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

3. Con procedura de plano ex art 610 comma 5 -bis cod. proc. pen., va rilevato che l'impugnazione proposta è inammissibile in quanto il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 dèl 09/04/2018, Papale, Ftv. 272885-01; Sez. . 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780-01; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).

4. All'inammissibilità del ricorso conseclue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.NII. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 29 marzo 2023 Il Con _fere estensore Il Pre