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Sentenza — n. 24151/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24151/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24151/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da GRASSI LUIGI nato a Turbigo il 6 maggio 1969 avverso l'ordinanza resa il 7 novembre 2022 dalla Corte di appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 630 cod. proc. pen; Sentenza — n. 24151/2023 — snpen · Corte di Cassazione: In particolare, secondo la corte di merito, i due giudizi sarebbero compatibili ma ha omesso di indicare le ragioni per le quali i fatti storici alla base del giudizio di colpevolezza di Grassi non sarebbero in contrasto con le risultanze obiettive poste a fondamento della pronunzia assolutoria del coimputato Greco. Grassi è stato condannato nella veste di autista del commando organizzato per eseguire il duplice omicidio. L'ordinanza impugnata presenta una motivazione sommaria e ignora completamente la sentenza di assoluzione dei coimputati Luigi Negro e Orlando Perrone, limitandosi a fare riferimento alla posizione di Greco Tiziano.

Parole chiave

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doppia punibilità gravi addebiti penali principio del ne bis in idem revisione della sentenza penale tentato omicidio aggravato grazia

Disposizioni normative citate

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art. 630 cod. proc. pen
La corte di merito ha ritenuto che la richiesta sia stata proposta fuori dalle ipotesi previste dall'art. 630 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da GRASSI LUIGI nato a Turbigo il 6 maggio 1969 avverso l'ordinanza resa il 7 novembre 2022 dalla Corte di appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione proposta ex art. 630 comma 1 lett. A cod. proc.pen da Grassi Luigi nei confronti della sentenza resa dalla Corte di assise di appello di Lecce il 10 Marzo 2009, divenuta irrevocabile il 18 Dicembre 2009, che lo ha condannato all'ergastolo con isolamento diurno per concorso nel reato di duplice omicidio. La corte di merito ha ritenuto che la richiesta sia stata proposta fuori dalle ipotesi previste dall'art. 630 cod. proc. pen. poiché il contrasto tra giudicati rilevantPai fini della revisione di un provvedimento definitivo non ricorre nell'ipotesi in cui il contrasto verta sulla valutazione giuridica attribuita agli stessi fatti dai due diversi giudici.

Nel caso in esame la sentenza emessa dalla Corte di assise di Lecce, che si ritiene essere in contrasto con quella di condanna dell'odierno ricorrente, ha assolto l'imputato Greco dal duplice omicidio per non avere commesso il fatto e non con la formula perché il fatto non sussiste. 2.Avverso detta ordinanza propongono ricorso i difensori di fic1Jcia del condannato attualmente detenuto deducendo: 2.1 vizio di motivazione e violazione di legge poiché il provvedimento impugnato è contraddittorio e illogico in quanto la corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione, ma nulla ha osservato circa i motivi per cui non sussisterebbe il contrasto tra giudicati dedotto dalla difesa.

In particolare, secondo la corte di merito, i due giudizi sarebbero compatibili ma ha omesso di indicare le ragioni per le quali i fatti storici alla base del giudizio di colpevolezza di Grassi non sarebbero in contrasto con le risultanze obiettive poste a fondamento della pronunzia assolutoria del coimputato Greco. Grassi è stato condannato nella veste di autista del commando organizzato per eseguire il duplice omicidio. L'ordinanza impugnata presenta una motivazione sommaria e ignora completamente la sentenza di assoluzione dei coimputati Luigi Negro e Orlando Perrone, limitandosi a fare riferimento alla posizione di Greco Tiziano.

La sentenza irrevocabile prodotta dalla difesa riguarda il medesimo fatto, la medesima imputazione e il medesimo processo celebratosi con le forme del rito abbreviato, e la motivazione deve essere particolarmente convincente nel superare l'eventuale errore della cosa giudicata. Il 18 febbraio 2023 è stata trasmessa dall'Ufficio matricola della Casa circondariale in cui è ristretto, una memoria sottoscritta dal condannato detenuta in cui insiste nelle prospettazioni difensive.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.0ccorre preliminarmente rilevare che la memoria redatta personalmente dal condannato non può avere ingresso e non può essere presa in considerazione da questa Corte. Il motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato. Giova ribadire in questa sede che in tema di revisione, non sussiste contrasto fra giudicati agli effetti dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., se i fatti posti a base delle due decisioni, attribuiti a più concorrenti nel medesimo reato, siano stati identicamente ricostruiti dal punto di vista del loro accadimento ocigettivo ed il diverso epilogo giudiziale sia il prodotto di difformi valutazioni di quei fati:i - specie se dipese dalla diversità del rito prescelto nei separati giudizi e dal correlato, diverso regime di utilizzabilità delle prove - dovendosi intendere il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili non in termini di mero contrasto di principio tra le decisioni, bensì con riferimento ad un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su c:ui esse si fondano. (Fattispecie relativa a reato di turbata libertà degli incanti, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure il rigetto dell'istanza di revisione avanzata dall'istigatore, condannato in sede di giudizio abbreviato, in relazione alla assoluzione "perché il fatto non sussiste" pronunciata, in esito a giudizio ordinario, in favore dei soggetti istigati).(Sez. 6 - , Sentenza n. 16477 del 15/02/2022 Ud. (dep. 28/04/2022 ) Rv. 283317 - 01) Inoltre non è ammessa la revisione della sentenza di condanna fondata sugli stessi dati probatori utilizzati dalla sentenza di assoluzione nei confronti di un concorrente nello stesso reato e pronunciata in un diverso procedimento, in quanto la revisione giova ad emendare l'errore sulla ricostruzione del fatto e non sulla valutazione dello stesso. (Sez. 4 - , Sentenza n. 46885 del 07/11/2019 Cc. (dep. 19/11/2019 ) Rv. 277902 - 01) La corte di appello nell'ordinanza impugnata ha reso adeguata e congrua motivazione, evidenziando nel rispetto dei principi suindicati come, nel caso in esame, non ricorra un problema di contrasto tra giudicati, poiché il giudizio assolutorio nei confronti del coimputato Greco è stato assunto con la formula "per non avere co -nmesso il fatto" e in ragione di una diversa valutazione giuridica del compendio probatorio.

La corte nel ritenere inammissibile l'istanza di revisione ha sottolineato che il Grassi, per un verso, ha invocato una diversa e alternativa valutazione di prove già scrutinate nell'ambito del giudizio di cognizione, così cercando in sostanza di ottenere un ennesimo giudizio di merito su fatti già coperti da giudicato; per altro verso, richiama circostanze che pur rientrando nel concetto di novum, essendo intervenute in epoca successiva alla sentenza , non integrano quel contrasto di giudicati che solo può legittimare la revisione invocata e inficiare la forza del giudicato.

In conclusione la corte ha correttamente ritenuto che l'istanza di revisione non superi il vaglio di ammissibilità perché risulta ictu ocuil l'insussistenza dei presupposti per instaurare un giudizio di revisione e cioè elementi di novità che possano incidere in maniera rilevante sul thema decidendum, sì da travolgere la forza del giudicato. Il ricorso è inammissibile anche sotto altro profilo, poiché neppure si confronta con questa motivazione e reitera le critiche già poste con la prima istanza, adombrando a carico della corte un onere motivazionale in ordine alla correttezza del giudicato, che esula da questo specifico ambito, in cui è il soggetto istante a dovere allegare fatti ed elementi idonei a scardinare la forza del giudicato. 3.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 28 marzo 2023 Il consigliere estensore Il Presidente Maria a Borsellino Anna Maria De Santis DEPOSITATO Jn 3 N CANCELLARIA SECONDA SEZIONE