Sentenza — n. 24148/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 04/10/2022, il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, confermava l'ordinanza del 20/09/2022 del G..i.p. del Tribunale di Napoli Nord che aveva applicato a Maurizio Pezzurro la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di associazione per delinquere, diverse rapine ai danni di ASL, detenzione e porto in luogo pubblico di armi e ricettazione. L'ordinanza del 20/09/2022 del G.i.p. del Tribunale di Napoli Nord era stata adottata dopo che una precedente ordinanza del 07/06/2021 del G.i.p. del medesimo Tribunale - che era stata emessa nei confronti del Pezzurro (oltre che di altri tre coindagati) per gli stessi fatti - era stata annullata dal Tribunale del riesame per l'insussistenza, a carico del Pezzurro, dei gravi indizi di colpevolezza, attesa la «carenza di elementi di certezza in merito alla identificazione» (così l'ordinanza impugnata) dello stesso Pezzurro.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 649 c.p; Sentenza — n. 24148/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 585, comma 4, secondo periodo, cod. proc. pen., l'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi proposti dal ricorrente.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PEZZURRO MAURIZIO, nato a Villaricca il 25/01/1981 avverso l'ordinanza del 04/10/2022 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LUIGI CUOMO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; udito l'Avv. PASQUALE PIANESE, difensore di Pezzurro Maurizio, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 04/10/2022, il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, confermava l'ordinanza del 20/09/2022 del G..i.p. del Tribunale di Napoli Nord che aveva applicato a Maurizio Pezzurro la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di associazione per delinquere, diverse rapine ai danni di ASL, detenzione e porto in luogo pubblico di armi e ricettazione. L'ordinanza del 20/09/2022 del G.i.p. del Tribunale di Napoli Nord era stata adottata dopo che una precedente ordinanza del 07/06/2021 del G.i.p. del medesimo Tribunale - che era stata emessa nei confronti del Pezzurro (oltre che di altri tre coindagati) per gli stessi fatti - era stata annullata dal Tribunale del riesame per l'insussistenza, a carico del Pezzurro, dei gravi indizi di colpevolezza, attesa la «carenza di elementi di certezza in merito alla identificazione» (così l'ordinanza impugnata) dello stesso Pezzurro.
2. Avverso l'indicata ordinanza del 04/10/2022 del Tribunale di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, Maurizio Pezzurro, affidato a un unico motivo, con il quale deduce l'«[i]nosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, in relazione agli articoli 309 e 311 CPP ed in relazione al cd. giudicato cautelare (art. 649 c.p.p.)». Il ricorrente lamenta che il Tribunale di Napoli abbia confermato l'ordinanza del 20/09/2022 del G.i.p. del Tribunale di Napoli Nord nonostante questa fosse stata adottata sulla base degli stessi elementi che erano a disposizione del G.i.p. che aveva emesso la prima ordinanza poi annullata dal Tribunale del riesame, sicché, poiché contro quest'ultima decisione di annullamento il pubblico ministero non aveva proposto ricorso per cassazione, ne discenderebbe che la nuova ordinanza applicativa della misura, confermata dall'impugnata ordinanza del Tribunale di Napoli, violerebbe il cosiddetto "giudicato cautelare".
3. Il ricorrente ha presentato tre motivi nuovi con i quali ha dedotto: 1) «[m]ancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata o comunque per motivazione apparente, nella parte in cui si sostiene che egli si sia allontanato da casa per sottrarsi alla cattura»; 2) «[m]ancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata o comunque per motivazione apparente, nella parte in cui si ritiene che la sua voce sia stata perfettamente identificata»; 3) «[m]ancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata o comunque per motivazione apparente, nella parte in cui si motiva la sussistenza delle esigenze cautelari».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché il suo unico motivo è manifestamente infondato. La materia del cosiddetto "giudicato cautelare" si deve ritenere tutt'ora governata dai principi enunciati dalla risalente ma ancora attuale sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione Buffa (Sez. U, n. 11 del 08/07/1994, Buffa, Rv. 198213-01), la quale ha chiarito che: una preclusione processuale è suscettibile di formarsi a seguito delle pronunce emesse, all'esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte di cassazione ovvero dal tribunale in sede di riesame o di appello avverso le ordinanze in tema di misure cautelari; tale preclusione ha una portata più modesta rispetto a quella che è determinata dalla cosa giudicata, sia perché è limitata allo stato degli atti, sia perché non copre anche le questioni deducibili, ma soltanto le questioni dedotte, implicitamente o esplicitamente, nei procedimenti di impugnazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari personali, intendendosi le prime come le questioni che, quantunque non enunciate in modo specifico, integrano il presupposto logico di quelle espressamente dedotte (più di recente, nello stesso senso:
Sez. 1, n. 47482 del 06/10/2015, Orabona, Rv. 265858-01; in senso analogo: Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, Librato, Rv. 235908-01). Nel caso in esame, il Tribunale di Napoli ha premesso che, nel precedente procedimento de libertate, vi erano agli atti diverse intercettazioni indicative della partecipazione all'associazione per delinquere e ad alcuni dei reati scopo della stessa (in specie, le rapine commesse ai danni delle ASL, rispettivamente, di Frattamaggiore e di Villaricca) di un soggetto che, ancorché fosse stato individuato dalla polizia giudiziaria come il Pezzurro, il Tribunale del riesame aveva ritenuto non potesse con certezza identificarsi nello stesso.
Ciò premesso, il Tribunale di Napoli ha quindi motivato che, nel nuovo procedimento de libertate, erano stati dedotti (e valutati) ulteriori elementi di indagine, segnatamente, ulteriori intercettate conversazioni telefoniche (sulle utenze in uso al Pezzurro e ai suoi familiari) che avevano consentito di supportare pienamente l'identificazione del Pezzurro come uno dei partecipi ai fatti già ascritti agli altri tre concorrenti nei reati. Alla luce rammentati principi, affermati dalla giurisprudenza di legittimità, l'ordinanza impugnata si deve ritenere manifestamente esente dal denunciato vizio di violazione del cosiddetto "giudicato cautelare", atteso che il Tribunale di Napoli ha correttamente argomentato che gli elementi probal:ori scaturiti dalle menzionate captate conversazioni telefoniche non avevano formato oggetto di un pregresso specifico apprezzamento.
2. Ai sensi dell'art. 585, comma 4, secondo periodo, cod. proc. pen., l'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi proposti dal ricorrente.
3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. co