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Sentenza — n. 24139/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for continuous receiving of stolen goods due to lack of subjective intent evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24139/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for continuous receiving of stolen goods. The defense argued the appellate court ignored direct evidence regarding the lack of contact with the principal offender and failed to prove subjective intent, relying instead on circumstantial arguments. The court rejected these claims, finding the lower court's assessment of photographic evidence, payment methods, and the defendant's commercial experience sufficient to establish the requisite criminal intent and reject the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 178, comma 1, lett. c) e 546 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the lower court provides a congruous response to defense arguments regarding subjective intent by analyzing specific factual indicators such as payment methods and lack of documentation, thereby rejecting the claim of good faith.

Parole chiave

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continuous receiving of stolen goods subjective criminal intent inadmissible appeal circumstantial evidence assessment commercial experience relevance ricettazione abuso di un impianto per l'elaborazione di dati confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
La violazione dell'art. 648 cod.pen.
Art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 546 cod. proc. pen.
Art. 62bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Le doglianze concernenti il diniego delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena sono destituite di fondamento, avendo la Corte di merito valorizzato in senso ostativo la gravità dei fatti e la loro reiterazione, evocando gli specifici indici di cui all'art. 133, comma 2, cod.pen.
art. 648 cod.pen
La violazione dell'art. 648 cod.pen.
art. 234 cod.proc.pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da POLZELLA EMILIO n. a Roma il 3/3/1944 avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma in data 15/4/2022 Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Dott. Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore, Avv. Prof. Franco Coppi, che ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Roma confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 23/4/2021, aveva dichiarato l'imputato colpevole del delitto di ricettazione continuata< per aver ricevuto in più occasioni, tra ottobre 2016 e aprile 2018, materiàle informatico di provenienza furtiva in quanto proveniente dai depositi di stoecaggio del Tribunale di Roma.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del Polzella, Avv. Franco Coppi, il quale ha dedotto: 2.1 la violazione degli artt. 178, comma 1, lett.

c) e 546 cod.proc.pen. nonché la carenza di motivazione in relazione all'omessa considerazione dei motivi d'appello. La violazione dell'art. 648 cod.pen. e la carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata assoluzione dell'imputato per difetto dell'elemento soggettivo del reato. Il difensore sostiene che la Corte di Appello ha disatteso le doglianze difensive in punto di valutazione della prova sulla base di argomenti congetturali senza fornire puntuale risposta ai rilievi circa l'assenza di contatti telefonici diretti tra il ricorrente e i Proietti e senza tenere in conto che i testi Verganti e Lalli hanno affermato in dibattimento che Proietti Ivano non aveva consegnato la merce di provenienza furtiva all'imputato ma a un addetto alle vendite che l'aveva presa in carico, effettuando delle annotazioni su un foglio successivamente consegnato al Polzella, il quale si era limitato al pagamento.

Sulla base delle richiamate circostanze doveva essere escluso il diretto coinvolgimento del ricorrente nell'operazione di cessione dei beni. Aggiunge il difensore che la sentenza impugnata, nonostante le dichiarazioni del teste Lalli, ha confermato la sussistenza del dolo in assenza di evidenze circa la consapevolezza della provenienza illecita della merce; 2.2 la violazione degli artt. 62bis e 133 cod.pen. nonché la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla commisurazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche.

Il difensore assume che la sentenza impugnata ha giustificato il diniego delle attenuanti generiche amplificando gli errori di diritto e le carenze motivazionali del primo giudice nonostante le censure articolate al riguardo e l'impossibilità di riconoscere valenza ostativa alla addotta gravità dei fatti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure proposte, avendo la Corte territoriale adeguatamente scrutinato il gravame in punto di responsabilità, disattendendolo con pertinenti argomenti che segnalano la concludenza degli elementi probatori acquisiti in punto di addebitabilità soggettiva della condotta e ricorrenza dell'elemento psicologico. 1.1 Invero, già il primo giudice, la cui motivazione si salda a quella della sentenza impugnata in ragione dell'omogeneità dei criteri valutativi e degli esiti decisori, aveva dato ampio conto delle fonti che supportano la contestata, reiterata, ricezione da parte del prevenuto di merce proveniente dai furti consumati dai Proietti nella città giudiziaria, evidenziando l'accertata presenza di plurimi contatti telefonici tra il prevenuto e gli autori materiali delle sottrazioni nei giorni di consumazione delle stesse, in ordine ai quali il Polzella non ha fornito alcuna alternativa giustificazione; gli elementi acquisiti a secluito dei servizi di osservazione della P.g. in data 8/6/2018; il materiale di provenienza illecita ( 4 stampanti Samsung) rinvenuto nel corso della perquisizione presso il negozio dell'imputato.

Quanto alle modalità di consegna della merce di provenienza illecita e ai contenuti del servizio di osservazione attuato dalla P.g. in data 8/6/2018, il primo giudice ha richiamato la documentazione fotografica versata in atti ex art. 234 cod.proc.pen., dalla quale risulta la consuetudine del Proietti con l'imputato, lo scarico della merce nell'imballaggio originale in assenza di qualsivoglia verifica dei contenuti, l'immediato pagamento in contanti da parte del Polzella a mani dell'interlocutore senza rilascio di alcun documento fiscale o ricevuta, comportamenti incompatibili con la pretesa buona fede del ricorrente. 1.2 La Corte territoriale, contrariamente all'assunto difensivo, ha fornito congrua risposta ai rilievi in punto di dolo, peraltro del tutto aspecifici, avuto riguardo all'analitico scrutinio effettuato dal Tribunale che, dopo aver segnalato la rilevanza in relazione alla fattispecie ex art. 648 cod.pen. anche del dolo eventuale, aveva rimarcato i plurimi indici che depongono per la compiuta rappresentazione da parte del ricorrente della provenienza delittuosa dei beni ricevuti, tra cui la gli esiti dei tracciamenti GPS del veicolo in uso ai Proietti e la frequenza dei contatti telefonici di costoro con il prevenuto a ridosso della consumazione dei furti; la consegna della merce negli imballaggi originali, il pagamento in contanti senza alcun documento che attestasse la ricezione della stessa e il prezzo pagato, le modalità della consegna dei beni che suggeriscono una procedura consolidata tra le parti, la lunga esperienza del Polzella nello specifico settore commerciale, elementi tutti condivisi dalla sentenza impugnata e richiamati a sostegno della reiezione del gravame difensivo con cui il ricorso non si confronta in termini puntuali. 1.3 La difesa, facendo leva su passaggi decontestualizzati delle dichiarazioni testimoniali degli operanti, sollecita nella sostanza una rilettura delle emergenze probatorie a fronte della compiuta e persuasiva valutazione del compendio probatorio effettuata dai giudici di merito, alla quale non oppone elementi critici di portata decisiva, idonei a revocare in dubbio la congruenza del giudizio di responsabilità formulato.

2. Le doglianze concernenti il diniego delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena sono destituite di fondamento, avendo la Corte di merito valorizzato in senso ostativo la gravità dei fatti e la loro reiterazione, evocando gli specifici indici di cui all'art. 133, comma 2, cod.pen. a seguito di una devoluzione del tutto generica, incentrata sulla necessità di adeguamento della sanzione, in difetto di allegazione di specifici profili atti a giustificare l'invocata mitigazione sanzionatoria. Anche la determinazione del trattamento sanzionatorio risulta 3 ee incensurabile in questa sede, atteso il motivato giudizio di adeguatezza espresso dai giudici d'appello sulla scorta della natura dell'illecito e delle modalità esecutive. 3.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Co