Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 24127/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on aggravated fraud, ruling partial compensation invalidates mitigation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24127/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Bruno Brancasi inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated fraud. The defense argued that the appellate court failed to address why the 'Alps' convention did not apply to private consultations and incorrectly inferred liability from a settlement agreement. The court rejected these claims, emphasizing that partial and installment-based compensation does not constitute the integral restitution required for legal mitigation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 62, comma 1, n. 6 c.p.; Art. 640 c.p.: The mitigation for integral restitution of damage is inapplicable when the payment is partial or made in installments, as such payments do not represent effective and total repair of the harm caused.

Parole chiave

Generato dall'IA
aggravated fraud integral restitution partial compensation mitigation circumstances installment payments transitional agreement appellate review medico curante

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62, comma 1, n. 6 c.p.
2.4 Violazione dell'art. 62 comma 1 n.
Art. 640 c.p.
Art. 236 cod.proc.pen.
art. 131 bis cod.pen
2.5 Violazione dell'art. 131 bis cod.pen.
articolo 236 cod. proc.pen
Si applica nel caso di specie non l'articolo 236 cod. proc.pen.
articolo 238 bis cod. proc.pen
ma l'articolo 238 bis cod. proc.pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, Sentenza n. 802 del 04/05/1965
(integrale risarcimento del danno) non è applicabile quando il soggetto attivo del reato abbia pagato una certa somma a titolo di transazione, poiche la transazione importa un parziale sacrificio delle pretese di ciascuna delle parti.» (Sez. 2, Sentenza n. 802 del 04/05/1965 Ud.
Sez. 6, n. 830 del 1982
Sez. 6, n. 830 del 1982, dep.
Sez. 2, Sentenza n. 9877 del 12/02/2021
Sez. 2, Sentenza n. 51192 del 13/11/2019
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da BRANCASI BRUNO nato a Bari il 14 Febbraio 1960 avverso la sentenza resa il 20 settembre 2021 dalla CORTE di APPELLO di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. Vincenzo Rizzo che insiste nei motivi di ricorso e nella memoria d:fensiva.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Bari il 21 gennaio 2020, che aveva affermato la responsabilità di Bruno Brancasi in ordine al delitto di truffa aggravata e continuata, ha escluso la ritenuta continuazione, riducendo la pena inflitta. Si addebita all'imputato di avere posto in essere una truffa a consumazione prolungata omettendo, nella veste di sanitario dipendente da una struttura ospedaliera pubblica, di comunicare l'esercizio di attività professionale extra moenia. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 violazione dell'articolo 640 codice penale poiché la motivazione è del tutto carente laddove non risponde ai motivi di appello, con cui si era dedotta la inapplicabilità della convenzione Alpi alle singole condotte contestate all'imputato.

Osserva il ricorrente che dagli atti è emerso che solo 20 pazienti in un arco di tempo di circa due anni e mezzo erano stati visitati privatamente, in giorni e orari diversi da quelli concordati con la struttura ospedaliera e fornendo delle prestazioni che esulavano dalla convenzione. La difesa sottolinea che trattandosi di prestazioni professionali mai concordate nella convenzione non potevano legittimamente ritenersi vietate in ragione del cosiddetto patto di esclusività, ma la corte non ha risposto al riguardo, se non facendo riferimento ad un verbale di conciliazione intervenuto tra il Policlinico di Bari e l'imputato prima dell'inizio del processo, in cui le parti si accordavano per il risarcimento del danno stabilito da una sentenza non definitiva della Corte dei conti di Bari.

Questo verbale era stato prodotto dalla difesa per dimostrare il fatto storico dell'avvenuto risarcimento del danno e con il ricorso si deduce violazione degli articoli 192 e 234 cod.proc.pen. per avere la corte desunto da un atto transattivo una forma di ammissione della responsabilità dell'imputato. Il ricorrente osserva che l'imputato non ha mai indotto in errore l'amministrazione di appartenenza in ordine al suo rapporto di esclusività, poiché ha esercitato attività in intramoenia allargata presso il suo studio; nè ricorre alcun artificio nel non avere rilasciato ai pazienti privati le ricevute sanitarie per le somme percepite a titolo di onorario, trattandosi di pazienti privati che non rientravano nel regime Alpi.

Altro argomento valorizzato dal ricorrente è l'assenza del cosiddetto danno altrui poiché Brancasi non si è mai sottratto all'esecuzione delle visite prenotate dai pazienti in regime Alpi e non aveva sottratto tempo ed energie lavorative all'ospedale, atteso che i pazienti visitati privatamente venivano aggiunti a quelli del Policlinico. 2.2 violazione degli articoli 640,43 e 5 codice penale per l'assenza del dolo di truffa poiché la condotta occasionale posta in essere dall'imputato denota un atteggiamento superficiale di natura colposa, ma non punibile a titolo di dolo, inteso come volontà di arrecare un danno altrui. 2.3 violazione dell'articolo 62 comma uno numero 4 cod.pen. poiché in base all'accordo transattivo firmato dalle parti, che ha comportato la restituzione integrale delle indennità percepite dall'imputato per gli anni 2013 e metà del 2014, l'istituto ospedaliero ha recuperato le somme erogate a titolo di indennità premiali.

Il collegio di secondo grado ha utilizzato il conteggio del danno erariale effettuato dalla Corte dei conti per escludere l'attenuante del danno di speciale tenuità, in violazione degli articoli 192, 234 cod. proc.pen. poiché ha adoperato una sentenza emessa in un giudizio contabile. 2.4 Violazione dell'art. 62 comma 1 n. 6 cod.pen. poiché la corte ha negato l'attenuante generica dell'avvenuto risarcimento del danno sul rilievo del pagamento rateizzato dell'importo concordato mediante trattenuta alla fonte che verrà restituito in 36 rate. Osserva il ricorrente che comunque l'importo da versare era inferiore al trattamento di fine rapporto del dipendente che il Policlinico aveva già in cassa. 2.5 Violazione dell'art. 131 bis cod.pen. sul rilievo che il reato ha un'offensività particolarnél tenue, mentre la Corte ha negato tale circostanza evidenziando la gravità della condotta con un'argomentazione assolutamente tautologica, in quanto la attività illecita non poteva realizzarsi se non in qualità di medico del Policlinico e quindi non sarebbe stato possibile commettere una truffa aggravata nei confronti di un ente pubblico se non violando i doveri della pubblica funzione.

La presunta condotta non è stata agevolata dall'esercizio dei poteri o dalla violazione dei doveri. 3.Con memoria difensiva depositata il 6 marzo 2023 il difensore ha insistito nei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Le prime due censure, che si riferiscono alla configurazione del delitto di truffa aggravata, sono generiche e manifestamente infondate, poiché i giudici di merito hanno ricostruito nel dettaglio la condotta posta in essere dall'imputato e le hanno attribuito la corretta qualificazione giuridica , osservando che la truffa consiste nell'avere omesso di comunicare all'ente e di richiedere l'autorizzazione per lo svolgimenl:o di una attività non in regime di esclusività, a nulla rilevando la circostanza che siano state o meno rilasciate ricevute in favore dei pazienti privati dell'imputato, che nella sua veste di medico ospedaliero non avrebbe potuto e dovuto visitarli, proprio in quanto legato al vincolo di esclusività con il proprio datore di lavoro.

La circostanza che le prestazioni rese dall'imputato non rientrassero nella convenzione ALPI non scrimina la sua condotta, che consiste nell'avere percepito con frode la indennità conseguente all'avere optato di svolgere le sue prestazioni in regime di esclusività con la struttura pubblica. Quanto all'elemento soggettivo è evidente che l'imputato era a perfetta conoscenza del suo obbligo di svolgere l'attività medica solo in regime di intramoenia e non privatamente, sicchè nel momento in cui percepiva dall'ospedale l'indennità di esclusività, pur nella consapevolezza di visitare pazienti al di fuori della convenzione Alpi, era animato dall'intento fraudolento e cioè dalla volontà di perseguire un ingiusto profitto con danno per l'ente da cui era dipendente con patto di esclusiva. 1.2 La corte ha correttamente fatto riferimento alla determinazione del danno calcolata da una sentenza della Corte dei conti e non impugnata, che ha assunto la veste di accertamento definitivo; a ciò si aggiunga che la stessa è stata presa in considerazione anche dalla transazione sottoscritta tra l'imputato e l'istituto ospedaliero.

Si applica nel caso di specie non l'articolo 236 cod. proc.pen. ma l'articolo 238 bis cod. proc.pen. in forza del quale, fermo quanto previsto dall'articolo 236 cod.proc.pen. le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova del fatto in esse accertato e sono valutate dal giudice. Corretta è pertanto la motivazione della sentenza impugnata che ha valorizzato l'entità del danno così calcolata, che è stata riportata anche nel capo di imputazione e non può certamente ritenersi di speciale tenuità. 1.3 La quarta censura è manifestamente infondata.

Questa Corte ha al riguardo precisato che l'attenuante di cui all'art 62 n. 6 prima ipotesi cod. pen. (integrale risarcimento del danno) non è applicabile quando il soggetto attivo del reato abbia pagato una certa somma a titolo di transazione, poiche la transazione importa un parziale sacrificio delle pretese di ciascuna delle parti.» (Sez. 2, Sentenza n. 802 del 04/05/1965 Ud. (dep. 10/07/1965 ) Rv. 099787 - 01) Inoltre è stato osservato che la circostanza attenuante della riparazione del danno non trova applicazione qualora il risarcimento sia corrisposto ratealmente poiché, trattandosi di un ristoro futuro ed aleatorio, esso non è integrale ed effettivo. (Conf.

Sez. 6, n. 830 del 1982, dep. 1983, Rv. 157175-01). (Sez. 2 - , Sentenza n. 9877 del 12/02/2021 Ud. (dep. 12/03/2021 ) Rv. 280725 - 01) Infine non va trascurato che ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso, e la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa. (In motivazione la Corte ha evidenziato che l'attenuante, di natura soggettiva, trovando la sua causa giustificatrice non tanto nel soddisfacimento degli interessi economici della persona offesa quanto nel rilievo che il risarcimento del danno prima del giudizio rappresenta una prova tangibHe dell'avvenuto ravvedimento del reo e, quindi, della sua minore pericolosità sociale, deve essere totale ed effettivo, non potendo ad esso supplire un ristoro soltanto parziale). (Sez. 2 - , Sentenza n. 51192 del 13/11/2019 Ud. (dep. 19/12/2019 ) Rv. 278368 - 02) La Corte ha fatto corretta applicazione di questi principi e ha respinto la richiesta difensiva sul rilievo che l'imputato non ha corrisposto e riparato interamente il danno cagionato ma, in forza di un accordo transattivo intervenuto con l'ente ospedaliero, si è limitato a versare una somma parziale e ad impegnarsi a pagare il resto ratealmente in epoca successiva. 1.4 La quinta censura è manifestamente infondata e per respingerla vanno richiamate le considerazioni già esposte in relazione all'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; a ciò si aggiunga che, come evidenziato dai giudici di merito, la condotta dell'imputato ha posto in essere anche un apprezzabile danno di immagine per l'azienda ospedaliera.

2. Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ric